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AS 2009 737

Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sul personale federale

Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)

Modifica del 17 febbraio 2009

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul perso- nale federale è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3 3 I capimissione sono inseriti nel livello di valutazione 3. In casi motivati, la divisio- ne politica competente può assegnare una valutazione divergente. Se non è d’accordo con questa valutazione, l’interessato può chiedere una verifica da parte della divisione politica competente. Rimane salva l’eliminazione delle divergenze secondo gli articoli 150 e 151.

Art. 28 cpv. 1 1 La base di calcolo per l’evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle pre- stazioni e dell’esperienza è data dall’importo massimo della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.

Art. 29 Abrogato

Art. 33 cpv. 1bis e 1ter 1bis Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all’attuale possono ricevere un’indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L’importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l’importo massimo della loro classe di stipendio e l’importo massimo della classe di stipendio immediatamente superiore.

1 RS 172.220.111.343.3

2009-0021 737

Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

1ter Nei casi di cui al capoverso 1bis, il direttore della DRE può stabilire, eccezional- mente, un’indennità di funzione d’importo più elevato. La somma del salario e dell’indennità di funzione non deve superare l’importo massimo della classe di stipendio più alta della fascia di funzione del nuovo posto.

Art. 47 cpv. 3 3 Le disposizioni di cui all’articolo 64 capoversi 2 e 2bis OPers sui giorni di compen- sazione si applicano per analogia.

Art. 50, rimando e cpv. 1,1bis e 1ter (art. 64 e 64a OPers; art. 30–33 O-OPers) 1 Per gli impiegati della classe di stipendio 24 o superiore si applica l’orario di lavoro basato sulla fiducia. 1bis Per gli impiegati della classe di stipendio 23 o inferiore può essere concordato l’orario di lavoro basato sulla fiducia se essi hanno diritto a un importo forfettario per attività di pubbliche relazioni di cui all’articolo 103, oppure se viene loro attri- buita una funzione di conduzione. 1ter L’indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l’articolo 35a O-OPers.

Art. 51, rimando e cpv. 1, 2 e 5 (art. 64 e 64a OPers; art. 34 O-OPers)

1 e 2 Abrogati

5 Se il termine di cui all’articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l’accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.

Art. 65 Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all’estero (art. 72 cpv. 2 lett. b OPers)

In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all’estero, l’indennità chilometrica si calcola secondo l’articolo 46 O-OPers. Il capo della rappresentanza all’estero o dell’ufficio esterno della DSC è competente per il rilascio dell’autorizzazione agli impiegati a lui subordinati.

Art. 135 cpv. 2 Abrogato

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009.

17 febbraio 2009 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey

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Ordinanza sul personale federale. O del DFAE RU 2009

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