AS 2009 741
Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante
Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA)
Modifica del 16 febbraio 2009
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I Il regolamento del 25 marzo 19751 concernente le licenze del personale aeronavi- gante (RPA) è modificato come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante
Ingresso visti gli articoli 24–29 dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea,
Sostituzione di un’espressione In tutto l’atto normativo, eccetto che nell’articolo 228, l’espressione «regolamento» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».
Art. 1 cpv. 2
2 La validità e il rinnovo delle licenze rilasciate in base alla presente
ordinanza e che rientrano nel campo di applicazione della OJAR-FCL sono disciplinati da quest’ultima a partire dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 4 cpv. 1, secondo periodo, 1bis e 1ter
1 … Inoltre, i piloti d’aliante che hanno compiuto i 60 anni di età, i
piloti d’aeroplano e d’elicottero nonché i meccanici di volo ed i navi- gatori devono superare tale esame prima di ogni rinnovo della licenza.
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Licenze del personale aeronavigante. R del DATEC RU 2009
1bis Se dall’esame medico risulta che il titolare di una licenza non è più completamente idoneo a pilotare determinati aeromobili, tutte le sue licenze perdono validità, anche senza un ritiro ufficiale. Il medico di fiducia può tuttavia autorizzare lo svolgimento di determinate attività. 1ter Se sussistono ragioni per credere che l’attitudine possa peggiorare negli anni a venire, il medico limita la durata di validità del certificato che ha rilasciato.
Art. 17 cpv. 5
5 L’autorizzazione a esercitare un’attività di esperto per le altre cate-
gorie di licenza scade in ogni caso quando il titolare della licenza ha compiuto i 70 anni di età. La medesima scadenza si applica all’auto- rizzazione a esercitare un’attività di istruttore di piloti di aerostato o di introduzione al pilotaggio di un aerostato.
Art. 20 cpv. 1bis, 2 e 5 1bis Il titolare di una licenza non può assumere alcun medicamento, con o senza obbligo di prescrizione, a meno che non si possa garantire che tali medicamenti non hanno alcun effetto collaterale che possa pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività di volo.
2 Il titolare di una licenza è tenuto a sottoporsi ad un nuovo esame
medico o a consultare un medico di fiducia dell’Ufficio nei seguenti casi: a. se così è prescritto per il rinnovo delle licenze (art. 4 cpv. 1); b. in caso di infortunio o malattia che abbia come conseguenza un’incapacità al lavoro o la perdita dell’attitudine al volo di più di 20 giorni, nonché in presenza di disturbi di salute che possano pregiudicare improvvisamente la sicura esecuzione dell’attività soggetta ad autorizzazione; c. in caso di un’assunzione regolare di medicamenti; d. se si sospetta che i medicamenti assunti possano pregiudicare la sicura esecuzione dell’attività di volo (cpv. 1bis); e. in caso di ricovero ospedaliero superiore alle 12 ore; f. in seguito a un intervento chirurgico o a un altro intervento invasivo; g. in caso di necessità di una correzione della vista; h. in presenza di un peggioramento dello stato di salute che si protrae nel tempo.
5 I titolari di licenze con certificati medici scaduti non possono eserci-
tare i loro diritti senza disporre di un nuovo certificato.
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Art. 23 cpv. 5
5 Il permesso d’allenamento è rilasciato senza certificato medico ai
titolari di una licenza scaduta di volovelista che non hanno ancora compiuto i 60 anni di età. Ricevono il permesso d’allenamento senza certificato anche i piloti d’aerostato. Le licenze delle categorie sum- menzionate non sono riconosciute per l’ammissione all’esame pratico d’aeroplano o d’elicottero previsto al capoverso 1.
Art. 27 cpv. 1 lett. f
1 L’Ufficio può revocare una licenza, per una durata determinata o
indeterminata oppure definitivamente o limitarne la validità: f. conformemente all’articolo 92 della legge federale del 21 di- cembre 19483 sulla navigazione aerea.
Art. 39 IV. Tasse Per l’allestimento e il rinnovo delle licenze del personale aeronavi- gante, compresi i permessi speciali e le estensioni, come anche per gli esami di capacità, sono riscosse le tasse previste nell’ordinanza del 28 settembre 20074 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’avia- zione civile.
Art. 72 IV. Licenza 1 Per conseguire la licenza ristretta di pilota professionale, il candidato ristretta di pilota professionale deve soddisfare i requisiti generali di cui agli articoli 2–5.
1. Condizioni per 2
il conseguimento L’idoneità medica dei titolari di una licenza ristretta di pilota profes- sionale è verificata in base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR- FCL 35 per il rilascio di un certificato medico di 1a classe.
3 Il candidato deve inoltre:
a. essere titolare di una licenza di pilota privato con autoriz- zazione per la radiotelefonia internazionale (UIT) secondo l’articolo 174; b. aver concluso l’istruzione di pilota professionale richiesta all’articolo 78 capoversi 4 e 5; c. dimostrare di avere all’attivo l’allenamento di volo prescritto; d. aver superato l’esame teorico di pilota professionale di cui all’articolo 79;
3 RS 748.0 4 RS 748.112.11 5 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Esso può essere consultato presso l’Ufficio federare dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties.
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e. aver superato l’esame di volo di pilota professionale confor- memente all’articolo 79a; f. produrre un certificato medico per piloti professionali; g. produrre un estratto dal casellario giudiziale centrale svizzero.
Art. 142 I. Licenza di 1 Per conseguire la licenza di volovelista, il candidato deve soddisfare volovelista
1. Condizioni per
i requisiti generali di cui agli articoli 2–5. il conseguimento 2 L’idoneità medica dei volovelisti è verificata in base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR-FCL 36 per il rilascio di un certificato medico di 2a classe.
3 In singoli casi l’Ufficio può dispensare il candidato da determinati
requisiti se: a. è garantita la sicurezza del volo; e b. sono soddisfatti i requisiti minimi previsti dalle norme7 dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale (OACI) riportate nell’allegato I alla Convenzione del 7 di- cembre 19448 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago).
4 Il candidato deve inoltre:
a. aver ricevuto l’istruzione prescritta; b. presentare l’attestazione di un istruttore di volovelisti nella quale è certificato che egli è in grado di montare e smontare in modo autonomo un aliante; c. aver superato l’esame di capacità.
5 L’istruzione può aver luogo, in parte, su un motoveleggiatore.
Art. 148 cpv. 2
2 A partire dai 60 anni di età, il titolare di una licenza di volovelista
deve aver effettuato con successo un volo di controllo sotto la sorve- glianza di un istruttore di volo nell’arco dei 24 mesi precedenti il rinnovo della licenza.
6 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Esso può essere consultato presso l’Ufficio federare dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties. 7 Questi documenti si possono ordinare o ottenere tramite abbonamento presso librerie o presso l’OACI (www.icao.int). 8 RS 0.748.0
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Art. 198 I. Licenza di 1 Per conseguire la licenza di pilota di aerostato, il candidato deve pilota di aerostato soddisfare i requisiti generali di cui agli articoli 2–5.
1. Condizioni per 2
il conseguimento Per il rilascio di una tessera d’allievo di cui all’articolo 4 capover- so 1 è verificata l’idoneità medica dei piloti di aerostato in base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR-FCL 39 per il rilascio di un certificato medico di 2a classe.
3 In singoli casi l’Ufficio può dispensare il candidato da determinati
requisiti se: a. è garantita la sicurezza del volo; e b. sono soddisfatti i requisiti minimi previsti dalle norme10 dell’OACI riportate nell’allegato I alla Convenzione di Chi- cago11.
4 Il candidato deve inoltre:
a. aver superato l’istruzione secondo l’articolo 199; b. presentare l’attestazione di un istruttore di piloti d’aerostato che certifica che può dirigere personalmente il riempimento, l’equipaggiamento, la sgonfiatura e la piegatura di un aero- stato; c. aver superato l’esame di capacità.
Art. 205
1 Per conseguire la licenza di pilota di pallone ad aria calda, il candi-
dato deve soddisfare i requisiti generali di cui agli articoli 2–5.
2 Per il rilascio di una tessera d’allievo di cui all’articolo 4 capover-
so 1 sono verificate le condizioni per l’idoneità medica dei piloti di pallone ad aria calda in base ai requisiti stabiliti nel regolamento JAR- FCL 312 per il rilascio di un certificato medico di 2a classe.
9 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Esso può essere consultato presso l’Ufficio federare dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties. 10 Questi documenti si possono ordinare o ottenere tramite abbonamento presso librerie o presso l’OACI (www.icao.int). 11 RS 0.748.0 12 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto. Esso può essere consultato presso l’Ufficio federare dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch) oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties.
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3 In singoli casi l’Ufficio può dispensare il candidato da determinati
requisiti se: a. è garantita la sicurezza del volo; e b. sono soddisfatti i requisiti minimi previsti dalle norme13 dell’OACI riportate nell’allegato I alla Convenzione di Chi- cago14.
4 Il candidato deve inoltre:
a. aver superato l’istruzione secondo l’articolo 206; b. presentare l’attestazione di un istruttore di piloti d’aerostato che certifica che può dirigere personalmente il riempimento, l’equipaggiamento, la sgonfiatura e la piegatura di un pallone ad aria calda; c. aver superato l’esame di capacità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009.
16 febbraio 2009 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
13 Questi documenti si possono ordinare o ottenere tramite abbonamento presso librerie o presso l’OACI (www.icao.int). 14 RS 0.748.0
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