AS 2009 823
Ordinanza sull'emissione di obbligazioni fondiarie
Ordinanza sull’emissione di obbligazioni fondiarie (OAF)
Modifica del 18 febbraio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 gennaio 19311 sull’emissione di obbligazioni fondiarie è modifi- cata come segue:
Art. 18 cpv. 2bis e 2ter 2bis In casi speciali, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può ammettere come capitale proprio altri elementi del capitale, in particolare i mutui di grado posteriore. 2ter Il rimborso degli elementi del capitale secondo il capoverso 2bis necessita del consenso della FINMA. La compensazione con crediti verso uno o più finanziatori è assimilata al rimborso.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2009 ed è valida fino al 31 dicem- bre 2014.2
18 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 211.423.41
2 La presente modifica è stata pubblicata in via straordinaria il 19 feb. 2009
(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2009-0279 823
Emissione di obbligazioni fondiarie RU 2009
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