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AS 2009 825

Regolamento disciplinare concernente gli studenti del Politecnico federale di Losanna

Regolamento disciplinare concernente gli studenti del Politecnico federale di Losanna

del 15 dicembre 2008

La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 16 dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 20031, ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione 1 Il presente regolamento si applica agli studenti, agli uditori e ai dottorandi (in seguito denominati studenti) nel quadro dei loro studi e delle loro attività legate al Politecnico federale di Losanna (in seguito denominato PFL).

2 L’avvio di una procedura disciplinare non esclude l’avvio di un procedimento

penale o civile.

Art. 2 Infrazioni disciplinari Commette un’infrazione disciplinare chi, nel quadro di cui all’articolo 1 capover- so 1: a. non ottempera a un’ingiunzione o infrange un divieto previsto da un regola- mento del PFL; b. danneggia o mette in pericolo cose o persone intenzionalmente o per negli- genza grave; c. in occasione di una verifica delle prestazioni commette una frode o un tenta- tivo di frode o è complice di una frode o di un tentativo di frode; d. presenta un lavoro il cui contenuto proviene in parte o interamente da lavori di terzi e lo spaccia per proprio (plagio); e. disturba i corsi e le manifestazioni organizzate dal PFL; f. esercita coercizione contro i membri di servizi o organi del PFL, il corpo insegnante, il corpo intermedio o il personale, altri studenti o visitatori del PFL; g. si comporta in modo indegno all’interno o all’esterno del PFL allorché quest’ultimo è parte in causa, o attenta alla reputazione o all’immagine del PFL con l’intento di danneggiarla;

RS 414.138.2 1 RS 414.110.37

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h. commette un reato ai sensi del diritto penale svizzero; i. non rispetta un provvedimento pronunciato conformemente all’articolo 4 capoverso 1 o all’articolo 5; j. fa uso improprio di un documento di legittimazione del PFL o di un’agevolazione concessagli in virtù della sua appartenenza al PFL.

Art. 3 Prescrizione La responsabilità disciplinare dello studente si prescrive in sei mesi dalla scoperta dell’infrazione disciplinare, ma al più tardi in due anni dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa.

Art. 4 Provvedimenti disciplinari

1 L’autorità disciplinare può prendere i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. nota di biasimo; b. annullamento di un esame o di una parte dell’esame, attribuzione della nota

0 (zero) a una prova o bocciatura in una materia o in un intero gruppo di

materie (nota: non superato); c. divieto di assistere ad alcuni o alla totalità dei corsi per un periodo determi- nato; d. rifiuto dell’ammissione a un ciclo di studi; e. minaccia di sospensione dagli studi o di espulsione dal PFL; f. sospensione dagli studi al PFL per un semestre o un anno; g. espulsione dal PFL. 2 La natura e l’entità del provvedimento dipendono in particolare dall’infrazione commessa, dal movente dello studente, dai suoi precedenti, dalla sua collaborazione durante l’inchiesta e dall’importanza degli interessi o dei beni lesi o messi in perico- lo. Il provvedimento può essere attenuato se lo studente si mostra pentito e risarcisce spontaneamente il danno arrecato. 3 Se un provvedimento disciplinare non è indicato, è possibile emettere un avverti- mento nei confronti dello studente. 4 Il PFL si riserva il diritto di esigere dallo studente il risarcimento del danno e la presentazione di scuse scritte alla parte lesa. 5 Nei casi particolarmente gravi, una sospensione o un’espulsione per motivi disci- plinari pronunciata dal Politecnico federale di Zurigo vale anche per il PFL.

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Art. 5 Provvedimenti cautelari 1 Se necessario per il buon funzionamento del PFL, il presidente o, qualora venga adita, la commissione disciplinare possono, dopo aver sentito lo studente, adottare provvedimenti cautelari come la sospensione temporanea dagli studi, la sospensione dei diritti di accesso o il divieto di accedere all’area del PFL per l’intera durata della procedura disciplinare. 2 Se vi è pericolo nel ritardo, è consentita l’adozione di provvedimenti urgenti senza preventiva audizione dello studente.

Sezione 2 Autorità disciplinari e competenze

Art. 6 Autorità disciplinari Le autorità disciplinari sono: a. il presidente del PFL; b. la commissione disciplinare.

Art. 7 Commissione disciplinare

1 La commissione disciplinare è composta da:

a. un giurista esterno al PFL che presiede la commissione; b. due professori del PFL; c. due membri del corpo intermedio del PFL; d. due studenti del PFL. 2 Il presidente del PFL nomina, per un periodo di quattro anni, la persona di cui al capoverso 1 lettera a nonché un suo sostituto che deve soddisfare gli stessi requisiti. Il loro mandato può essere rinnovato. 3 Il corpo insegnante, il corpo intermedio e il corpo studenti nominano ciascuno i loro rappresentanti e i relativi sostituti per un periodo di due anni. Il loro mandato può essere rinnovato. 4 La commissione delibera in sedute non pubbliche. Se le circostanze lo consentono, può decidere anche per circolazione degli atti.

5 La commissione può deliberare e decidere validamente solo se alla seduta sono

presenti il presidente o il suo sostituto e almeno un membro di ciascuno dei corpi menzionati al capoverso 1 lettere b–d. 6 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alla seduta o alla procedura di circolazione degli atti. In caso di parità, decide il voto del presidente.

7 Il segretariato della commissione è assicurato da un servizio del PFL.

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Art. 8 Competenze

1 Il presidente del PFL prende le decisioni che reputa appropriate sulla base di

un’inchiesta preliminare e di una proposta di decisione della commissione giuridica interna. 2 Se nel corso o al termine dell’inchiesta risulta che il caso disciplinare travalica le competenze del presidente, il dossier viene trasmesso alla commissione disciplinare che viene così investita del caso. 3 Il presidente del PFL può pronunciare i provvedimenti previsti all’articolo 4 capo- verso 1 lettere a–e.

4 La commissione disciplinare può pronunciare i provvedimenti previsti all’arti-

colo 4 capoverso 1.

Sezione 3 Procedura

Art. 9 Avvio della procedura e norme applicabili 1 Una procedura disciplinare può essere avviata su richiesta, su denuncia o d’ufficio.

2 L’autorità disciplinare competente ha il diritto di non dare seguito a richieste o denunce manifestamente infondate. Inoltre, può decidere di archiviare un’inchiesta disciplinare per motivi di opportunità o per mancanza di prove. 3 I provvedimenti disciplinari possono essere ordinati solo al termine di un’inchiesta e dopo aver sentito lo studente. 4 Lo studente può essere convocato e interrogato ai fini dell’inchiesta. Le sue dichia- razioni vengono trascritte in un verbale che gli viene sottoposto per l’approvazione e la firma. 5 Nella sua decisione, l’autorità disciplinare può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso. 6 Se per il medesimo fatto viene avviato anche un procedimento penale, la procedura disciplinare può essere sospesa; in tal caso, il termine di prescrizione viene interrotto fintanto che la sentenza penale non sarà passata in giudicato. 7 Il PFL si riserva il diritto di denunciare l’infrazione o di sporgere querela in aggiunta a un’eventuale procedura disciplinare. 8 Per il resto, la procedura disciplinare è regolata dagli articoli 7–43 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

2 RS 172.021

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Art. 10 Inchiesta 1 La commissione giuridica interna, composta da un giurista, da un rappresentante della direzione della formazione o del decanato e da un rappresentante degli stu- denti, apre e istruisce un’inchiesta disciplinare. 2 Se adita, la commissione disciplinare è libera di svolgere inchieste complementari o di affidarne l’esecuzione a un servizio del PFL.

Art. 11 Diritto dello studente di essere sentito 1 Al termine dell’inchiesta, allo studente viene consegnato un rapporto d’inchiesta.

2 Allo studente viene concesso un termine entro il quale può consultare gli atti e prendere posizione per scritto sui fatti imputatigli e sulla questione della sua colpe- volezza. 3 Lo studente ha inoltre il diritto di esprimersi dinanzi alla commissione disciplinare, se quest’ultima delibera in seduta.

Art. 12 Comunicazione della decisione disciplinare e rimedi giuridici 1 La decisione disciplinare viene comunicata per scritto allo studente e riporta la motivazione e i rimedi giuridici. 2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura ammini- strativa federale.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 settembre 19863 sulla disciplina nel Politecnico federale di Losanna è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

15 dicembre 2008 A nome della direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente per gli affari accademici, Giorgio Margaritondo

3 RU 1986 1694

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