AS 2009 859
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato auto- rizzato dall’Istituto oppure un modulo conforme al regolamento d’esecuzione rela- tivo al Trattato di Singapore del 27 marzo 20062 sul diritto dei marchi.
II La presente modifica entra in vigore il 16 marzo 2009.3
27 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz