AS 2009 867
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione
del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in esecuzione della Convenzione dell’8 maggio 20072 tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, ordina:
Sezione 1: Scambio di informazioni generale
Art. 1 1 Per la trasmissione alle autorità sudafricane delle informazioni previste nell’arti- colo 25 paragrafo 1 della Convenzione, per quanto concerne la Svizzera è compe- tente l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le richieste di informa- zioni del Sudafrica pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’AFC. 2 L’AFC decide sulle contestazioni che dovessero sorgere a causa della trasmissione di tali informazioni.
3 La decisione dell’AFC può essere impugnata conformemente alle disposizioni
generali della procedura federale.
Sezione 2: Scambio di informazioni in caso di frode fiscale
Art. 2 Esame preliminare delle richieste sudafricane 1 Le richieste dell’autorità competente sudafricana concernenti lo scambio di infor- mazioni in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 1 della Conven- zione sono esaminate in via preliminare dall’AFC. 2 Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’AFC ne informa la competente auto- rità sudafricana. Quest’ultima può completare la sua richiesta.
RS 672.911.81
2007-1390 867
O concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione RU 2009
3 Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 25 della Convenzione e al numero 3 del Protocollo sono adempiute, l’AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera ne dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni. 4 L’AFC chiede contestualmente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e di invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandata- rio autorizzato a ricevere le notificazioni.
Art. 3 Ottenimento delle informazioni 1 Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’AFC, quest’ultima le esamina ed emette una decisione finale. 2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige che le informazioni indicate nella richiesta sudafricana vengano consegnate entro tre mesi.
Art. 4 Diritti della persona interessata 1 L’AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al deten- tore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità sud- africana, a meno che non venga espressamente chiesta la segretezza. 2 Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dall’autorità sudafricana compe- tente secondo il diritto sudafricano. Contemporaneamente, l’AFC impartisce alla persona interessata un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 25 della Con- venzione. 4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizze- ro solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.
Art. 5 Misure coercitive
1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’AFC entro il
termine impartito, quest’ultima può prendere misure coercitive. Essa può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.
O concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione RU 2008
2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo
sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell’Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potreb- bero essere importanti in relazione con le informazioni richieste. 3 Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestiva- mente, l’impiegato dell’Ufficio appositamente formato può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. 4 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.
Art. 6 Perquisizione di locali 1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti 1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata. 2 Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’opportunità di pronunciarsi sul contenuto della perquisizione. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di localizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti. 3 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano per lui dalle misure coercitive.
Art. 8 Esecuzione semplificata 1 Se acconsente a fornire le informazioni all’autorità sudafricana, la persona interes- sata ne informa per scritto l’AFC. Questo consenso è irrevocabile. 2 L’AFC constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità sudafricana. 3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale all’autorità sudafricana.
3 RS 313.0
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Art. 9 Chiusura della procedura 1 L’AFC emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità sudafricana. 2 La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 Se non è stato designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene mediante pubblicazione nel Foglio federale. 4 Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità sudafricana possono essere utilizzate dall’AFC.
Art. 10 Rimedi giuridici 1 La decisione finale dell’AFC in merito alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale. 2 Anche il detentore delle informazioni è legittimato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri. 3 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella riguardante misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo con la decisione finale.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore il 27 gennaio 2009.
14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz