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AS 2009 875

AS 2009 875

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 23 febbraio 2009

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2009.

23 febbraio 2009 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Categoria Testo normativo comunitario

1. animali vivi Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976,

che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certifi- cazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15) modificata in ultimo dalla decisione 2009/4/CE della Commis- sione, del 18 dicembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Botswana e del Brasile nell’elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importa- zioni nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 2 del 6.1.2009, pag. 11) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorve- glianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificata in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglian- za dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, esenti da organismi patogeni loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti e veterinaria selvaggina da penna selva- (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) tica; uova e ovoprodotti modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificata in ultimo dalla decisione 2008/772 della Commissione, del 10 ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglian- za dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

9. volatili diversi dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del

pollame 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1294/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 41) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29) modificata in ultimo dalla decisione 2009/6/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione (GU L 4 dell’8.1.2009, pag. 15)

15a. pesci, molluschi, Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del crostacei d’acquacoltura e 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della diret- loro prodotti nonché animali tiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certifi- acquatici ornamentali cazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importa- zione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41) Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acqua- coltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

16. prodotti della pesca, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del

molluschi bivalvi, echino- 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei dermi, tunicati e gasteropodi territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi marini destinati al consumo bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti umano della pesca (GU L 320 del 18.11.2006 pag. 53) modificata in ultimo dalla decisione 2008/156/CE della Commissione, del 18 febbraio 2008, che modifica la decisione 2006/766/CE relativa all’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano (GU L 50 del 23.2.2008 pag. 65) Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83) modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commis- sione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/20044 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano (GU L 277 del 18.19.2008, pag. 21)

4 Osservazione:

Dal 1° giu. 2008 non è più consentita l’importazione in Svizzera di prodotti della pesca dai Paesi di cui all’all. II, eccezione fatta per il caviale proveniente dall’Azerbaigian.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Cap. 2 n. 3 e 17–19

Categoria Testo normativo comunitario

3. Abrogato

17. animali d’acquacoltura Decisione 2008/946/CE della Commissione, del

12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acqua- coltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94)

18. e 19. Abrogati

Cap. 3 n. 1, 8–12, 19, 21, 29, 30 e 33

Categoria Testo normativo comunitario

1. ungulati vivi Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,

che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321) rettificata dalla Rettifica della direttiva 2004/68/CE del Consi- glio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanita- ria per le importazioni e il transito nella Comunità di determi- nati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128) Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certifi- cazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15) modificata in ultimo dalla decisione 2009/4/CE della Commis- sione, del 18 dicembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Botswana e del Brasile nell’elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importa- zioni nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 2 del 6.1.2009, pag. 11) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica gli alle- gati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la preven- zione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11)

8. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le specifici; carni, carni maci- importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti nate e carni separate mecca- a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti e veterinaria selvaggina da penna selva- (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1) tica; uova e ovoprodotti modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1291/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 22) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificata in ultimo della decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008 , che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

9.–12. Abrogati

19. volatili diversi dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del

pollame 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1294/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determi- nati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 41)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29) modificata in ultimo dalla decisione 2009/6/CE della Commis- sione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo di applicazione (GU L 4 dell’ 8.1.2009, pag. 15)

21. carni fresche di animali Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, delle specie artiodattili e che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e cavalli definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certifi- cazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15) modificata in ultimo dalla decisione 2009/4/CE della Commis- sione, del 18 dicembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del Botswana e del Brasile nell’elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importa- zioni nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 2 del 6.1.2009, pag. 11)

29. pesci, molluschi, Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del

crostacei d’acquacoltura e 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della diret- loro prodotti nonché animali tiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certifi- acquatici ornamentali cazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importa- zione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41) Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008)

30. prodotti della pesca e Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del

d’acquacoltura, molluschi 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a bivalvi, echinodermi, taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del tunicati e gasteropodi marini Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di destinati al consumo umano controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regola- mento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31) Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17)

33. Abrogato

Cap. 4 n. 2

Categoria Testo normativo comunitario

2. carni fresche di pollame, Decisione 2005/692/CE della Commissione, del

ratiti, selvaggina da penna 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro selvatica e d’allevamento; l’influenza aviaria in diversi paesi terzi preparazioni e prodotti a (GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20) base di tali carni; alimenti greggi per animali da modificata in ultimo dalla decisione 2009/6/CE della Commis- compagnia e materie prime sione, del 17 dicembre 2008, che modifica le decisioni non trasformate per mangimi 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE e 2007/25/CE derivati da tali carni; uova relative all’influenza aviaria per quanto riguarda il loro periodo per il consumo umano; trofei di applicazione di caccia non trattati di (GU L 4 dell’8.1.2009, pag. 15) qualsiasi tipo di uccelli

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