AS 2009 883
AS 2009 883
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Modifica del 25 febbraio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2009.
25 febbraio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 919.117.72
2009-0030 883
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2009
Allegato 2 (art. 11)
Parte A A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte
1. Importo dei contributi
I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.1; b. 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.6.
2. Utilizzazione dei contributi
2.1 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera a deve essere impiegato per le misure temporanee seguenti: a. intervento nel quadro di richieste di traffico di perfezionamento; b. intervento nel quadro della promozione dello smercio di burro per uso arti- gianale e industriale a livello nazionale; c. intervento nel quadro dello smercio di panna nel gelato; d. intervento a favore delle esportazioni di panna. Alla fine dell’anno, i mezzi non impiegati possono essere riportati all’anno succes- sivo per le stesse misure. 2.2 L’adozione di misure di cui al numero 2.1 è vincolata alla preventiva consul- tazione dell’Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte), dell’Asso- ciazione dell’industria svizzera del latte (AIL), dell’Organizzazione settoriale Burro (OSB) e dell’Associazione latte svizzero (ALS). La consultazione verte sulla neces- sità dell’intervento, sul tipo e sulla durata delle misure e sui mezzi impiegati.
2.3 La PSL informa immediatamente le organizzazioni consultate e l’Ufficio fede-
rale sulle misure decise e sulla rispettiva durata e, dopo la loro attuazione, sull’importo impiegato (quantitativo × aliquota = importo) per ogni singola misura. 2.4 Per le misure di cui al numero 2.1 occorre, per quanto tecnicamente possibile, indire un bando di concorso. 2.5 Nel rapporto annuale di cui all’articolo 13 devono essere illustrati all’attenzione dell’Amministrazione i mezzi impiegati per ogni singola azienda.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2009
2.6 Il contributo versato conformemente al numero 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all’estero indipendentemente dalla marca: a. ricerche di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini; e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro- Marketing Suisse (AMS); f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.
3. Trasmissione di dati
I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmet- tono su richiesta alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti; b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valoriz- zazione del latte.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica: a. per l’importo di cui al numero 1 lettera a, fino al 31 dicembre 2009; b. per l’importo di cui al numero 1 lettera b, fino al 31 dicembre 2011.
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2009