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AS 2010 1053

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 17 marzo 2010

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato come segue:

N. 11 e 15

11 Mezzi ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista

11.02 Cani da guida per ciechi

Se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest’ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L’assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida. Il sussidio per le spese per il cibo e il veterinario ammonta, rispettivamente, a 80 e a 30 franchi al mese. Se le spese annue per il veterinario superano i

360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei

documenti giustificativi.

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l’ambiente

15.10 Seggiolini speciali (reha) da bambino per l’auto per bambini

che non possono sostenere la testa e il busto la partecipazione alle spese per bambini fino a 12 anni compiuti e di altezza inferiore a 150 cm ammonta a 200 franchi.

1 RS 831.232.51

2009-3173 1053

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2010

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

17 marzo 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

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