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AS 2010 1205

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 12 marzo 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione sanita- ria di viaggio o altre garanzie (art. 7–11).

Art. 3 Documento di viaggio 1 Per entrare in Svizzera gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilate- rali o multilaterali. 2 Sono riconosciuti quali documenti di viaggio i documenti di legittimazione elencati nell’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa. 3 In casi motivati l’UFM può autorizzare deroghe all’obbligo di possedere un docu- mento di viaggio.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

1 Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso 1:

a. le persone esentate dall’obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 e degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 810/20093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comuni- tario dei visti (codice CE dei visti);

3 Versione GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

2009-2783 1205

Entrata e rilascio del visto RU 2010

Art. 6 cpv. 2, 2bis e 3 2 In deroga al capoverso 1, i cittadini dei seguenti Stati sono soggetti all’obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’allegato IV del codice CE dei visti4: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka. 2bis Se un forte numero di cittadini di determinati Stati entrano illegalmente in Sviz- zera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può introdurre un obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 2 del codice CE dei visti. 3 Conformemente all’articolo 3 paragrafo 5 del codice CE dei visti non sottostanno all’obbligo del visto di cui ai capoversi 2 e 2bis: a. i titolari di:

1. un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o

da uno Stato vincolato da un accordo d’associazione a Schengen5 (Stato Schengen),

2. un visto nazionale valido per un soggiorno superiore a tre mesi, o

3. un visto valido, valevole per il territorio degli Stati Schengen (visto

Schengen); b. i cittadini di uno Stato che non è uno Stato Schengen né uno Stato membro dell’UE, in possesso di un titolo di soggiorno valido, rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, che garantisce la riammissione incondizionata del titolare (allegato V del codice CE dei visti); c. i cittadini di cui al capoverso 2 provvisti di un visto valido per uno Stato Schengen, per uno Stato membro dello Spazio economico europeo o per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d’America; se, scaduto il visto, i pre- detti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall’obbligo del visto non è applicabile; d. i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’UE di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a del codice CE dei visti; e. i titolari di un passaporto diplomatico valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2; f. i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile interna- zionale.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

5 Questi accordi sono elencati nell’allegato 1.

6 RS 0.748.0

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Entrata e rilascio del visto RU 2010

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 3: Dichiarazione di garanzia, assicurazione sanitaria di viaggio e altre garanzie

Art. 7 cpv. 4

4 L’UFM predispone i moduli necessari conformemente all’articolo 14 paragrafo 4

del codice CE dei visti7.

Art. 8 cpv. 1 1 La dichiarazione di garanzia copre le spese per il sostentamento e il ritorno, com- prese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero in Svizzera cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche.

Art. 10 Assicurazione sanitaria di viaggio

1 Chiunque sollecita un visto deve dimostrare di aver stipulato un’assicurazione

sanitaria di viaggio adeguata e valida ai sensi dell’articolo 15 del codice CE dei visti8.

2 Sono esentati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio:

a. le persone per le quali l’ospite o il garante avente il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera ha stipulato un’assicurazione sanitaria di viaggio adeguata; b. le persone che dispongono già di un’assicurazione sanitaria di viaggio pro- fessionale; c. i titolari di un passaporto ufficiale, segnatamente un passaporto diplomatico, di servizio o speciale.

Titolo prima dell’art. 11a Sezione 4: Rilascio e revoca del visto

Art. 11a Entrata nel merito della domanda di visto Si entra nel merito di una domanda di visto unicamente se sono adempiti i presuppo- sti di cui all’articolo 19 paragrafo 1 del codice CE dei visti9.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

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Entrata e rilascio del visto RU 2010

Titolo prima dell’art. 12 Abrogato

Art. 12 rubrica, cpv. 2 lett. a, d, e, g–i, nonché 3 Condizioni per il rilascio del visto

2 Il visto è rifiutato se:

a. abrogata d. il periodo di validità del documento di viaggio è inferiore alla durata prevista del soggiorno, compreso il tempo necessario al viaggio di ritorno; è fatto salvo il visto eccezionale rilasciato in virtù dell’articolo 2 capoverso 4; e. nell’ambito della procedura di consultazione prevista dall’articolo 22 del codice CE dei visti10, uno Stato Schengen si oppone al rilascio del visto; g. lo scopo del soggiorno previsto non è motivato; h. il richiedente ha già soggiornato in uno Stato Schengen per tre mesi su un arco di sei mesi, grazie a un visto Schengen o a un visto di validità territo- riale limitata; i. non è dimostrato che è stata stipulata un’assicurazione sanitaria di viaggio valida.

3 Se il visto è rifiutato, la rappresentanza all’estero emana una decisione.

Art. 13 rubrica, cpv. 1 e 2 Tipi e presentazione dei visti

1 Si distinguono i seguenti tipi di visto:

a. visto di transito aeroportuale (tipo A); b. visto Schengen per un soggiorno di breve durata non superiore a tre mesi (tipo C); c. visto di validità territoriale limitata dei tipi A o C; d. visto rilasciato alla frontiera dei tipi A o C; e. visto nazionale per un soggiorno di oltre tre mesi (tipo D). 2 La compilazione del visto è retta dall’articolo 27 e dell’allegato VII del codice CE dei visti11.

10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

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Entrata e rilascio del visto RU 2010

Art. 14 lett. a–e La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: a. dall’articolo 18 della Convenzione del 19 giugno 199012 di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS); b. dagli articoli 4–36 del codice CE dei visti13; c. dall’articolo 5 paragrafo 4 lettera b del codice frontiere Schengen14; d. abrogata e. dagli articoli 12–19 e 27–35 della presente ordinanza.

Art. 15 cpv. 4 4 La rappresentanza all’estero può rilasciare un visto eccezionale secondo l’arti- colo 2 capoverso 4 soltanto con l’autorizzazione dell’UFM o del DFAE. L’UFM o il DFAE provvede a informare gli altri Stati Schengen (art. 25 par. 4 codice CE dei visti15).

Art. 17 cpv. 2 e 3 2 Il periodo di validità dei visti Schengen è stabilito secondo gli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice CE dei visti16; è di cinque anni al massimo. Se il visto è rilasciato per la prima volta, il periodo di validità non supera i sei mesi, eccezion fatta per singoli casi motivati. Il visto può essere rilasciato per una o più entrate. 3 La durata del soggiorno per i titolari di un visto Schengen è di tre mesi al massimo su un arco di sei mesi dopo la prima entrata in uno Stato Schengen.

Art. 19 cpv. 2 e 3 2 In caso di revoca del visto, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata emana una decisione. 3 Se il visto revocato non è stato rilasciato dalla Svizzera, l’UFM ne comunica la revoca allo Stato Schengen che lo ha rilasciato (art. 34 par. 1 codice CE dei visti17).

Art. 22 cpv. 2 2 In casi urgenti il DFGP ordina a breve termine le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

12 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19, modificata dal regolamento (CE) n. 1091/2001, GU L 150 del 6. 6.2001, pag. 4.

13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.

15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

17 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

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Entrata e rilascio del visto RU 2010

Art. 28 cpv. 2 2 Per coordinare la prassi relativa alla procedura del visto, segnatamente per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblici nonché la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, l’UFM può stabilire in pertinenti istruzioni quali domande di visto le rappresentanze all’estero devono sottoporre per decisione alle competenti autorità.

Art. 29 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata 1 Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata possono, in via eccezionale e conformemente alle istruzioni dell’UFM, rilasciare autonomamente il visto conformemente agli articoli 35 e 36 nonché all’allegato IX del codice CE dei visti18. 2 In caso di rifiuto di un visto chiesto al momento dell’entrata conformemente al capoverso 1, l’autorità competente per il controllo delle condizioni d’entrata emana una decisione.

Art. 32 cpv. 2 e 3 2 Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 codice CE dei visti19), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto all’UFM. Questo provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice CE dei visti. 3 Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice CE dei visti, l’UFM informa gli altri Stati Schengen.

Art. 33 cpv. 1

1 La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze

all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice CE dei visti20. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.

Art. 34 Collaborazione consolare in loco La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella proce- dura di rilascio del visto è retta dall’articolo 48 del codice CE dei visti21.

Art. 54 cpv. 1 1 Le decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3, 19 capoverso 2 e 29 capoverso 2 sono emanate a nome dell’UFM (art. 27) o del DFAE (art. 30) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice CE dei visti22.

18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 5 cpv. 1 lett. a.

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Entrata e rilascio del visto RU 2010

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III La presente modifica entra in vigore il 5 aprile 2010.

12 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Entrata e rilascio del visto RU 2010

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 24 ottobre 200723 sugli emolumenti della legge federale sugli stra- nieri è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1–3 1 L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro: Euro

a. per una domanda di visto di tipo A, C o D (art. 13 cpv. 1 dell’O del

22 ott. 200824 concernente l’entrata e il rilascio del visto) trattata da

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, a prescindere dalla durata di validità 60 b. per un visto di tipo A o C rilasciato alla frontiera esterna da un posto di confine svizzero 60 c. per un visto di tipo C o D rilasciato in Svizzera dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri 60 d. per un visto per bambini di età tra i sei e i 12 anni 35

2 Nell’ambito della sua competenza in materia di visti l’UFM o il DFAE può, in

singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento: a. al fine di promuovere interessi culturali o sportivi oppure interessi in materia di politica estera, di politica di sviluppo o altri importanti interessi pubblici della Svizzera; o b. per motivi umanitari.

3 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 lett. ebis

1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

ebis. i rappresentanti di organizzazioni di utilità pubblica fino all’età di 25 anni che partecipano a manifestazioni organizzate da organizzazioni di utilità pubblica;

23 RS 142.209 24 RS 142.204

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