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AS 2010 1243

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 27 ottobre 2009 Entrata in vigore il 1° aprile 2010

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 161 CBE, così come approvata dal Consiglio

d’amministrazione in occasione della sua 117a sessione (CA/D 3/09), è il seguente:

Regola 161 – Modifica della domanda (1) Se ha funto da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e, se è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 31 PCT, anche da amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale per una domanda euro-PCT, l’Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al parere scritto dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale o sul rapporto d’esame preliminare internazionale e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel parere scritto o nel rapporto d’esame preliminare internazionale e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro un termine di un mese a decorrere dalla relativa notificazione. Se l’Ufficio europeo dei brevetti ha redatto un rapporto complementare di ricerca internazionale, l’invito emesso in conformità al primo periodo riguarda le spiegazioni fornite in conformità della regola 45bis.7 e) PCT. Se il richiedente non ottempera all’invito di cui al primo o secondo periodo oppure non prende posizione in merito, la domanda è considerata ritirata. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti redige un rapporto complementare di ricerca europea relativo a una domanda euro-PTC, la domanda può essere modificata una sola volta entro un termine di un mese dalla relativa notificazione al richiedente. La domanda modificata serve come base per la ricerca europea complementare.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 1243).

2010-0164 1243

Convenzione sul brevetto europeo. Regolamento di esecuzione RU 2010

2. Il nuovo testo della regola 164 CBE è il seguente:

Regola 164 – Esame dell’unità dell’invenzione da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti (1) L’Ufficio europeo dei brevetti, qualora stimi che i documenti della domanda sui quali si fonda la ricerca europea complementare non soddisfano l’esigenza concer- nente l’unità dell’invenzione, redige un rapporto complementare di ricerca europea per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono all’invenzione o alla pluralità di invenzione ai sensi dell’articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendi- cazioni. (2) Se constata che i documenti della domanda sui quali si fonda la procedura di concessione europea non soddisfano le esigenze concernenti l’unità dell’invenzione o che è richiesta la protezione per un’invenzione che non è stata trattata nel rapporto di ricerca internazionale o eventualmente nel rapporto complementare di ricerca internazionale o nel rapporto complementare di ricerca europea, la divisione di esame invita il richiedente a limitare la domanda a una sola invenzione trattata nel rapporto di ricerca internazionale, nel rapporto complementare di ricerca internazio- nale oppure nel rapporto complementare di ricerca europea.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2010.

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