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AS 2010 1249

Decisione della Commissione mista per l'esecuzione dell'Accordo del 2 novembre 1994 relativo al Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (in relazione alle modifiche contrattuali dovute allo SEE)

Traduzione1

Accordo del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein Decisione per circolazione degli atti della Commissione mista per l’esecuzione dell’Accordo del 2 novembre 1994 relativo al Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (in relazione alle modifiche contrattuali dovute allo SEE)

Adottata il 28 marzo 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 27 settembre 2007

1. Aderendo alla proposta del gruppo di lavoro sugli scambi di merci del 18 luglio 2007, la Commissione decide – in applicazione dell’articolo 10 capoverso 4 dell’Accordo del 2 novembre 19942 relativo al Trattato del 29 marzo 1923 sulla riunione del territorio del Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero (Trattato di unione doganale) – la modifica dell’Allegato I all’articolo 4 del suddetto Accordo secondo l’Allegato I accluso, che sostituisce l’Allegato I del 2 novembre 1994.

2. Conformemente all’articolo 10 capoverso 4 secondo periodo del suddetto

Accordo, questa decisione deve essere confermata mediante lo scambio di note diplomatiche.

3. Le delegazioni della Commissione sono responsabili delle procedure interne di

pubblicazione e attuazione dell’Allegato I modificato del suddetto Accordo con effetto retroattivo a partire dal momento dell’entrata in vigore dell’Accordo aggiun- tivo che estende al Liechtenstein l’Accordo Svizzera-CE sul commercio di prodotti agricoli (27 settembre 20073). 4. La Commissione incarica il gruppo di lavoro sugli scambi di merci di proseguire con i controlli periodici del campo di applicazione del SSMC.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 1249).

2 RS 0.631.112.514.6 3 RS 0.916.026.812

2010-0357 1249

Acc. relativo al Trattato di unione doganale con il Liechtenstein. RU 2010 Decisione d’esecuzione in relazione alle modifiche contrattuali dovute allo SEE

5. La presente decisione è adottata mediante procedura scritta secondo l’articolo 9 in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento interno del 14 novembre

1995 della Commissione mista per l’esecuzione degli Accordi del 2 novembre 1994

sul Trattato di unione doganale e sulle poste e le telecomunicazioni e assume carat- tere vincolante con le firme dei rispettivi capidelegazione della Commissione mista relativa al Trattato di unione doganale.

Berna, 25 marzo 2008 Vaduz, 28 marzo 2008 Il capo Il capo della delegazione Svizzera: della delegazione del Liechtenstein: Paul Seger Roland Marxer

Acc. relativo al Trattato di unione doganale con il Liechtenstein. RU 2010 Decisione d’esecuzione in relazione alle modifiche contrattuali dovute allo SEE

Allegato I (art. 4 dell’Accordo)

Misure di sorveglianza del mercato e di controllo tese ad evitare traffici di aggiramento con determinate merci

1 Obiettivi

Il sistema di sorveglianza del mercato e di controllo del Liechtenstein (di seguito denominato SSMC) mira ad impedire traffici di aggiramento illeciti di natura com- merciale o privata di determinate merci dal Liechtenstein verso la Svizzera, sfrut- tando l’assenza di controlli di frontiera. Rientrano nel SSMC le merci che secondo il diritto dello SEE possono circolare liberamente in Liechtenstein, ma che non soddisfano i presupposti per il trasporto o la messa in circolazione in Svizzera. Se per le merci che rientrano nel campo d’applicazione del presente Allegato esiste già in Svizzera un sistema di sorveglianza del mercato, le autorità svizzere e del Liechtenstein competenti possono convenire l’integrazione in tale sistema della sorveglianza del mercato.

2 Campo d’applicazione

Con il SSMC, il Liechtenstein estenderà a determinate merci SEE le misure di notifica e sorveglianza impiegate nello spazio di frontiera comune, esistenti dall’entrata in vigore dell’Accordo SEE, o adotterà ulteriori misure tese a impedire il trasporto illecito di merci SEE con diversi stati tariffari in Svizzera e a limitare al territorio del Liechtenstein la circolazione parallela di merci SEE con diversi stan- dard di prodotto. Il campo d’applicazione del SSMC deve essere adattato periodicamente alla rispettiva evoluzione del diritto in Svizzera e nello SEE.

3 Misure

31 Notifiche d’importazione

Tutte le importazioni nel Liechtenstein vengono segnalate all’Ufficio per il commercio e il trasporto del Liechtenstein da parte dell’Amministrazione federale delle dogane (notifiche d’importazione).

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32 Merci con potenziale di rischio

Per le merci SEE con un determinato potenziale di rischio vigono, in termini di salvaguardia della sicurezza pubblica e della protezione dei consumatori, premesse identiche a quelle che devono soddisfare le rispettive merci secondo il diritto svizzero.

33 Sanzioni

Nell’intento di perseguire gli obiettivi di cui al numero 1 e per impedire importazioni parallele abusive dal Liechtenstein verso la Svizzera, il Lie- chtenstein prevede sanzioni che sono per lo meno commisurate a quelle pre- viste dalla legge per infrazioni analoghe commesse in Svizzera.

4 Categorie di merci

41 Merci con differenze tariffarie

Sotto questa voce devono essere sorvegliati i pesci nonché i prodotti e prepa- rati a base di pesce e, a seconda dello sdoganamento avvenuto, sono da effet- tuarsi gli addebiti o i rimborsi doganali. È competente l’Ufficio per il com- mercio e il trasporto.

42 Sale: prodotto di monopolio. È competente l’Ufficio per il commercio e il

trasporto.

43 Prodotti chimici

I seguenti prodotti devono essere sorvegliati dall’Ufficio dell’ambiente: Sostanze vecchie e nuove, biocidi, verniciature, detersivi e sostanze a impatto climatico.

44 Organismi transgenici

Eccezioni: sementi, alimenti per animali, agenti terapeutici, concimi e merci fitosanitarie. È competente l’Ufficio dell’ambiente.

45 Impianti di telecomunicazione e terminali

Questi vengono sorvegliati dal sistema di sorveglianza del mercato dell’Ufficio federale delle comunicazioni. Le misure necessarie in Liechten- stein sono attuate in collaborazione con l’Ufficio della comunicazione.

46 Medicinali

La sorveglianza compete all’Ufficio della sanità.

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