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AS 2010 1253

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all'attribuzione di organi per il trapianto (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’attribuzione di organi per il trapianto

Concluso il 1° marzo 2010 Applicato provvisoriamente a partire dal 1o aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, memori della lunga tradizione di amicizia tra la Svizzera e il Principato del Liech- tenstein, memori delle strette relazioni convenzionali nell’ambito della medicina, in partico- lare in base al Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19232 tra la Confe- derazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («trattato doganale») e ai relativi accordi nel settore della sanità; nell’intento di equiparare le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein a quelle domiciliate in Svizzera per quanto concerne l’attribuzione di organi per il trapianto, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Iscrizione nella lista d’attesa e cancellazione Le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein sono iscritte nella lista d’attesa svizzera o cancellate da quest’ultima alle medesime condizioni valide per le persone domiciliate in Svizzera secondo la legge federale dell’8 ottobre 2004 sul trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti, RS 810.21) e l’ordinanza del 16 marzo 2007 concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (ordinanza sull’attribuzione di organi, RS 810.212.4).

Art. 2 Attribuzione di organi Nell’attribuzione di organi, le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera sono trattate in modo uguale alle persone domici- liate in Svizzera (art. 17 cpv. 2 della legge sui trapianti).

RS 0.810.215.14

1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 1253).

2 RS 0.631.112.514

2009-1707 1253

Attribuzione di organi per il trapianto. Acc. con il Liechtenstein RU 2010

Art. 3 Notifica dei donatori nel Principato del Liechtenstein (1) Gli ospedali del Principato del Liechtenstein notificano al servizio nazionale di attribuzione, unitamente ai dati necessari, tutte le persone defunte che soddisfano le condizioni per un prelievo di organi (art. 22 cpv. 1 della legge sui trapianti). (2) Gli ospedali del Principato del Liechtenstein come pure i medici autorizzati a esercitare nel Principato del Liechtenstein, cui una persona dichiara di essere dispo- sta a donare da viva un organo a una persona a lei ignota, lo notificano al servizio nazionale di attribuzione (art. 22 cpv. 2 della legge sui trapianti).

Art. 4 Organizzazione e coordinamento negli ospedali (1) Per quanto concerne l’organizzazione e il coordinamento, il Principato del Liechtenstein assume i medesimi compiti dei Cantoni svizzeri secondo l’articolo 56 della legge sui trapianti e secondo gli articoli 45 e 47 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui tra- pianti, RS 810.211). (2) L’articolo 53 della legge sui trapianti si applica anche ai programmi di aggior- namento e perfezionamento professionale per il personale medico degli ospedali del Principato del Liechtenstein.

Art. 5 Protezione giuridica Per le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein, la protezione giuridica riguardante l’iscrizione nella lista d’attesa e l’attribuzione di organi si basa sull’arti- colo 68 della legge sui trapianti.

Art. 6 Finanziamento del servizio nazionale di attribuzione (1) Il Principato del Liechtenstein partecipa alla copertura dei costi derivanti alla Confederazione dall’attribuzione di organi. (2) L’importo a carico del Principato del Liechtenstein è calcolato in base al rap- porto fra il numero delle persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera e il numero delle persone domiciliate in Svizzera iscritte nella medesima lista. Al numero delle persone che all’inizio dell’anno civile figura- vano sulla lista d’attesa viene sommato il numero di persone iscritte per la prima volta nella lista nel corso dell’anno in questione. (3) All’inizio di ogni anno, le autorità svizzere fatturano alle autorità del Principato del Liechtenstein l’importo calcolato per l’anno civile trascorso.

Art. 7 Diritto applicabile (1) Il diritto svizzero applicabile nel Principato del Liechtenstein in virtù del pre- sente Accordo è menzionato nell’allegato. L’allegato è parte integrante del presente Accordo.

Attribuzione di organi per il trapianto. Acc. con il Liechtenstein RU 2010

(2) Le autorità svizzere comunicano non appena possibile alle autorità del Princi- pato del Liechtenstein i complementi e le modifiche che esse intendono apportare alla legislazione svizzera sui trapianti. Questi vengono inseriti nell’allegato non appena le autorità svizzere e quelle del Principato del Liechtenstein l’hanno conve- nuto per iscritto.

Art. 8 Disdetta (1) Il presente Accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da entrambe le Parti contraenti per la fine di un anno civile con un preavviso di dodici mesi. (2) Le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein iscritte nella lista d’attesa svizzera, per le quali un trapianto è urgente dal punto di vista medico, al momento dell’attribuzione di organi continueranno a essere trattate come le persone domiciliate in Svizzera anche quando il presente Accordo non sarà più in vigore. (3) Quando il presente Accordo non sarà più in vigore, le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein, per le quali un trapianto non è urgente dal punto di vista medico, rimarranno, con il loro consenso, sulla lista d’attesa svizzera, ma al momento dell’attribuzione di organi saranno trattate come persone non domiciliate in Svizzera.

Art. 9 Entrata in vigore Il presente Accordo è applicato provvisoriamente a partire dal 1o aprile 2010. Esso entrerà in vigore non appena le Parti contraenti si saranno comunicate la conclusione delle rispettive procedure nazionali necessarie all’entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 1° marzo 2010, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Pascal Strupler Hubert Büchel

Attribuzione di organi per il trapianto. Acc. con il Liechtenstein RU 2010

Allegato

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’attribuzione di organi per il trapianto

n. RS Legge/ordinanza RU

810.21 Legge federale dell’8 ottobre 2004 2007 1935

sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Sono applicabili gli art. 16–23, 53, 56 e 68

810.211 Ordinanza del 16 marzo 2007 2007 1961

concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani 2008 4461 (Ordinanza sui trapianti) Sono applicabili gli art. 45 e 47

810.212.4 Ordinanza del 16 marzo 2007 2007 1995

concernente l’attribuzione di organi per il trapianto 2008 4467 (Ordinanza sull’attribuzione di organi)

810.212.41 Ordinanza del DFI del 2 maggio 2007 2007 2007

concernente l’attribuzione di organi per il trapianto 2008 4469 (Ordinanza del DFI sull’attribuzione di organi)

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