AS 2010 1259
Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Correzione
Ordinanza concernente l’accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)
del 1° novembre 2000 (RU 2000 2890, 2003 2484; RS 744.103)
Art. 4 cpv. 1 lett. b–e nonché cpv. 2
Invece di:
1 Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui
all’articolo 4 capoverso 2 LPTS deve presentare uno dei seguenti documenti: b. un certificato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle cor- rispondenti direttive1 della Comunità europea; c. un certificato federale di capacità di «agente di trasporto su strada con certi- ficato federale di capacità»; d. un diploma federale di «responsabile di trasporto su strada diplomato»; e. un certificato federale di capacità di «guida e conducente di pullman». 2 Se il certificato di capacità è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore in questione.
Leggasi:
1 Per provare la capacità professionale, il richiedente o una persona di cui
all’articolo 4 capoverso 2 LPTS deve presentare uno dei seguenti documenti: b. un attestato di capacità rilasciato da un altro Stato conformemente alle corri- spondenti direttive2 della Comunità europea; c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali»; d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato»; e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman». 2 Se il documento comprovante la capacità professionale è rilasciato unicamente per il trasporto di merci o per il trasporto di viaggiatori, l’accesso dell’impresa è limitato al settore in questione.
30 marzo 2010 Cancelleria federale
1 In particolare le direttive menzionate nella nota 3.
2 In particolare le direttive menzionate nella nota 3.
2010-0664 1259
Accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada. RU 2010 Correzione