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AS 2010 1261

Ordinanza che istituisce il divieto d'entrata e di transito in territorio svizzero nei confronti di talune categorie di cittadini libici

Ordinanza che istituisce il divieto d’entrata e di transito in territorio svizzero nei confronti di talune categorie di cittadini libici

Abrogazione del 25 marzo 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

Articolo unico L’ordinanza del 18 novembre 20091 che istituisce il divieto d’entrata e di transito in territorio svizzero nei confronti di talune categorie di cittadini libici è abrogata con effetto dal 25 marzo 20102.

25 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RU 2009 5929 2 Questa abrogazione è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 mar. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2010-0694 1261

Divieto d’entrata e di transito in territorio svizzero RU 2010 nei confronti di talune categorie di cittadini libici