AS 2010 1449
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 31 marzo 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 2 cpv. 1 1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a tre mesi o per un transito sono rette dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 20062, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).
Art. 14 lett. a La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette: a. dagli articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 19903;
1 RS 142.204 2 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1 3 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 265/2010, GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1
2010-0660 1449
Entrata e rilascio del visto RU 2010
II La presente modifica entra in vigore il 5 aprile 2010.4
31 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 31 marzo 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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