AS 2010 1459
Protocollo d'emendamento dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo d'emendamento dell'Accordo di assistenza amministrativa)
Traduzione1
Protocollo d’emendamento dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presentata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 19 agosto 2009 (Protocollo d’emendamento dell’Accordo di assistenza amministrativa)
Concluso il 31 marzo 2010 Applicato provvisoriamente dal 31 marzo 20102
La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America, di seguito denominati «Parti contraenti», premesso che le Parti contraenti hanno finora adempiuto ai loro obblighi derivanti dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, presen- tata dall’Internal Revenue Service degli Stati Uniti d’America, firmato a Washington il 19 agosto 20093 (di seguito denominato «Accordo»); le Parti contraenti desiderano stipulare un Protocollo per garantire l’ulteriore attua- zione dell’Accordo, modificando determinate disposizioni e confermando gli obbli- ghi ivi contenuti in modo tale che possano essere approvati dal Parlamento svizzero; convengono quanto segue conformemente all’articolo 9 dell’Accordo:
Art. 1 1. Il penultimo paragrafo del preambolo viene eliminato e sostituito dal seguente: «le Parti contraenti desiderano evitare future vertenze riguardanti domande di assi- stenza amministrativa;» 2. L’ultimo semi-periodo del preambolo viene eliminato e sostituito dal seguente: «convengono quanto segue facendo riferimento all’articolo 26 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni:»
1 Dal testo originale inglese.
2 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 7 apr. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512). 3 RS 0.672.933.612
2010-0536 1459
Prot. d’emendamento dell’Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti RU 2010
3. L’articolo 1 numero 1 dell’Accordo viene eliminato e sostituito dal seguente:
«La Confederazione Svizzera tratta la domanda di assistenza amministrativa concer- nente clienti statunitensi di UBS SA presentata dagli Stati Uniti («Domanda di assistenza amministrativa») in base ai criteri stabiliti nell’Allegato del presente Accordo. Sulla base di tali criteri, le Parti contraenti stimano e prevedono che la Domanda di assistenza amministrativa riguardi approssimativamente 4450 conti aperti o chiusi4.» 4. L’Accordo viene integrato con il seguente articolo 7a (Disposizioni discordanti): «Ai fini dell’esecuzione della Domanda di assistenza amministrativa, in caso di disposizioni discordanti, l’Accordo e il relativo Allegato prevalgono sull’esistente Convenzione per evitare le doppie imposizioni, sul relativo Protocollo e sul Mutuo accordo del 23 gennaio 2003.»
5. L’articolo 9 viene eliminato e sostituito dal seguente:
«Il presente Accordo può essere modificato per accordo scritto tra le Parti contraenti. Nella misura in cui le modifiche richiedano una successiva approvazione secondo il diritto svizzero, le Parti contraenti possono deciderne l’applicazione provvisoria fino alla loro approvazione.» 6. Il numero 1 primo paragrafo dell’Allegato dell’Accordo viene eliminato e sosti- tuito dal seguente: «Di norma una domanda di assistenza amministrativa presuppone la chiara identifi- cazione del/i soggetto/i interessato/i. Tuttavia, considerando (i) la specifica condotta illecita riscontrata a carico di alcuni contribuenti statunitensi titolari di conti non dichiarati per mezzo del modulo W-9 (conti non W-9) presso UBS SA Svizzera (UBS) intestati a loro nome oppure a nome di una società offshore non operativa di cui erano gli aventi diritto economico; e (ii) la specificità delle persone fisiche coinvolte, descritte nel paragrafo 4 dell’esposizione dei fatti del Deferred Prosecu- tion Agreement («DPA») stipulato tra gli Stati Uniti d’America e UBS il 18 febbraio 2009, nella presente Domanda di assistenza amministrativa non è necessario indicare i nomi dei clienti statunitensi di UBS.» 7. Il numero 2 primo paragrafo dell’Allegato dell’Accordo viene eliminato e sosti- tuito dal seguente: «I criteri concordati per determinare l’esistenza di «truffe e reati analoghi» ai fini dell’attuale Domanda di assistenza amministrativa in relazione alla vigente Conven- zione per evitare le doppie imposizioni, sono soddisfatti nei seguenti casi:»
4 UBS informerà i titolari dei conti interessati dalla Domanda di assistenza amministrativa. Tali conti (i) saranno oggetto di una decisione finale da parte dell’AFC nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa, oppure (ii) saranno trasmessi direttamente all’IRS in base a una dichiarazione di consenso fornita dai titolari dei conti a UBS o all’AFC, oppure (iii) saranno estromessi dalla procedura di assistenza amministrativa dopo che i titolari dei conti avranno autorizzato l’AFC a richiedere all’IRS copie delle dichiarazioni fiscali FBAR per gli anni in questione, come descritto nell’Allegato ai par. 2.A.b. e 2.B.b.
Prot. d’emendamento dell’Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti RU 2010
8. I seguenti riferimenti tra parentesi presenti nell’Allegato dell’Accordo vengono eliminati: – «come descritto al numero 10 paragrafo 2 primo periodo del Protocollo» (nel n. 2.A.a.) – «come descritto al numero 10 paragrafo 2 terzo periodo del Protocollo» (nel n. 2.A.b.) – «come descritto al numero 10 paragrafo 2 primo periodo del Protocollo» (nel n. 2.B.a.) – «come descritto al numero 10 paragrafo 2 terzo periodo del Protocollo» (nel n. 2.B.b.)
Art. 2 Le Parti contraenti concordano di non discutere pubblicamente né pubblicare il Protocollo d’emendamento prima del 31 marzo 2010, alle ore 15.30.
Art. 3 1. La Domanda di assistenza amministrativa, tutte le decisioni finali già emanate e tutte le misure di fatto e di diritto adottate ai sensi dell’Accordo da parte di UBS e dell’AFC rimangono in vigore nonostante gli emendamenti apportati all’Accordo.
2. Il Protocollo d’emendamento viene applicato provvisoriamente dal momento
della firma ed entra in vigore non appena la Confederazione Svizzera comunica per scritto agli Stati Uniti d’America di aver concluso la procedura interna prevista per l’entrata in vigore.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Washington DC il 31 marzo 2010 in duplice copia in lingua inglese.
Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti d’America: Guillaume Scheurer Douglas W. O’Donnell
Prot. d’emendamento dell’Accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti RU 2010