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AS 2010 1569

Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull'essere umano

Decreto federale su un articolo costituzionale concernente la ricerca sull’essere umano

del 25 settembre 20091

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta:

I La Costituzione federale3 è modificata come segue:

Art. 118b Ricerca sull’essere umano 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di ricerca sull’essere umano, per quanto la tutela della dignità umana e della personalità lo richieda. In tale ambito salvaguarda la libertà della ricerca e tiene conto dell’importanza della ricerca per la salute e la società. 2 Riguardo alla ricerca biologica e medica sulle persone, la Confederazione si attiene ai principi seguenti: a. ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la per- sona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante; b. i rischi e gli incomodi per le persone che partecipano a un progetto di ricerca non devono essere sproporzionati rispetto al beneficio che ne risulta; c. un progetto di ricerca può essere effettuato con persone incapaci di discerni- mento soltanto se non si possono ottenere risultati equivalenti con persone capaci di discernimento; se il progetto di ricerca non lascia sperare in un beneficio diretto per la persona incapace di discernimento, i rischi e gli inco- modi devono essere ridotti al minimo; d. un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

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