AS 2010 1571
Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione
Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC)
Modifica del 21 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 giugno 20091 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. b
1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:
e. gli ospiti di Stato invitati dal Consiglio federale nonché i mandatari, gli ospiti e le delegazioni svizzeri e stranieri designati caso per caso dal Consi- glio federale o dall’Assemblea federale.
2 Altrepersone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di
un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione: b. l’Assemblea federale, per i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nonché per i collaboratori dei Servizi del Parlamento;
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2010.
21 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.010.331
2009-2889 1571
Servizio di trasporto aereo della Confederazione RU 2010
1572