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AS 2010 1571

Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione

Ordinanza sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione (O-STAC)

Modifica del 21 aprile 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 giugno 20091 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. b

1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:

e. gli ospiti di Stato invitati dal Consiglio federale nonché i mandatari, gli ospiti e le delegazioni svizzeri e stranieri designati caso per caso dal Consi- glio federale o dall’Assemblea federale.

2 Altrepersone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di

un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione: b. l’Assemblea federale, per i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nonché per i collaboratori dei Servizi del Parlamento;

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2010.

21 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 172.010.331

2009-2889 1571

Servizio di trasporto aereo della Confederazione RU 2010

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