AS 2010 1593
Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
Ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS)
del 14 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale; b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunica- zione storiche della Svizzera.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
a. vie di comunicazione storiche: le vie, le strade e le vie d’acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche; b. oggetti: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comuni- cazione storiche; c. sostanza delle vie di comunicazione storiche, segnatamente:
1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d’acqua nel terreno,
2. gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie,
nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
3. i manufatti,
4. le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradi-
zionale,
RS 451.13 1 RS 451
2003-1356 1593
Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera RU 2010
5. i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilome-
triche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzio- nale con la via di comunicazione. 2 Le vie di comunicazione storiche sono d’importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.
Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale
Art. 3 Inventario federale 1 Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inven- tario federale.
2 L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
3 L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN.
4 Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:
a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»; b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».
Art. 4 Pubblicazione 1 Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubbli- cazioni ufficiali, l’inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica3.
2 L’inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l’USTRA e i
competenti servizi cantonali.
Art. 5 Aggiornamento e modifiche 1 L’inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L’esame e l’aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l’esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.
2 RS 170.512
3 Cfr. http://ivs-gis.admin.ch
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Art. 6 Obiettivi di protezione 1 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza. 2 Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere con- servati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.
3 I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con
l’oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest’ultimo.
Art. 7 Interventi 1 Gli interventi effettuati sugli oggetti nell’adempimento di un compito della Confe- derazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione. 2 Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l’oggetto.
3 Pregiudizi gravi sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confedera-
zione, soltanto se alla necessità di proteggere l’oggetto si oppongono interessi equi- valenti o maggiori, anch’essi d’importanza nazionale. 4 Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provve- dimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un’altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione. 5 Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.
Art. 8 Obbligo di documentazione e comunicazione 1 Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d’importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull’oggetto, sulla storia della costru- zione e sull’inserimento dell’oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1. 2 Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all’USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.
Art. 9 Considerazione nella pianificazione del territorio a livello cantonale Nell’allestimento dei loro piani direttori i Cantoni tengono conto dell’inventario federale conformemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.
4 RS 700
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Sezione 3: Prestazioni della Confederazione
Art. 10 Informazione e consulenza sull’inventario federale L’USTRA provvede all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.
Art. 11 Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d’importanza regionale o locale 1 I Cantoni possono collegare all’inventario federale, in forma elettronica, le infor- mazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d’importanza regionale o locale. 2 A tal fine l’USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informa- zioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.
3 La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche
d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3.
Art. 12 Aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell’ordinanza del 16 gen- naio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio.
2 L’USTRA può vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di
comunicazione storica in particolare all’onere o alla condizione che essa sia utiliz- zata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.
3 L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 13 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
14 aprile 2010 In nome del consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 451.1
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Allegato (art. 13)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 7 novembre 20076 sugli emolumenti USTRA
Art. 5 cpv. 2
2 Non è riscosso alcun emolumento per la trasmissione dei dati dell’inventario
federale di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 aprile 20107 riguar- dante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.
2. Ordinanza del 10 agosto 19778 riguardante l’inventario federale
dei paesaggi, siti e monumenti naturali
I Cantoni tengono conto dell’IFP nell’allestimento dei loro piani direttori confor- memente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio.
3. Ordinanza del 9 settembre 198110 riguardante l’inventario
degli insediamenti svizzeri da proteggere
I Cantoni tengono conto dell’OIAMP nell’allestimento dei loro piani direttori con- formemente agli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio.
6 RS 172.047.40 7 RS 451.13; RU 2010 1593 8 RS 451.11 9 RS 700 10 RS 451.12 11 RS 700
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4. Ordinanza del 21 maggio 200812 sulla geoinformazione
Allegato 1 Catalogo dei geodati di base del diritto federale; identificatore 16
Denominazione Base giuridica Servizio
Catasto delle restrizioni
Geodati di riferimento competente
Livello di autorizza- (RS 510.62
Servizio art. 8 cpv. 1)
di diritto pubblico della [servizio
Identificatore specializzato
zione all’accesso della Confede-
proprietà di telecaricamento razione]
Inventario federale delle RS 451 art. 5 USTRA A X 16 vie di comunicazione RS 451.1 art. 23 storiche cpv. 1 lett. c RS 451.13
12 RS 510.620