AS 2010 1655
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative
Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (Ordinanza sul registro ADMAS)
Modifica del 14 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 ottobre 20001 sul registro ADMAS è modificata come segue:
Art. 12 Trasferimento di dati da ADMAS in altri registri automatizzati 1 Le autorità cantonali e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca di licenze possono trasferire dati da ADMAS nelle proprie banche dati, purché ne garantiscano la protezione e la sicurezza e li utilizzino esclusivamente per: a. l’ammissione di persone alla circolazione stradale; b. il rilascio di informazioni alle autorità preposte al perseguimento penale e alle autorità giudiziarie penali in merito ai precedenti di un conducente. 2 I dati di ADMAS possono essere collegati, in forma anonimizzata, con i dati del sottoregistro per la valutazione degli incidenti stradali secondo l’articolo 1 lettera b dell’ordinanza del 14 aprile 20102 sul registro degli incidenti stradali (ORIS) al fine delle valutazioni di cui all’articolo 17 ORIS.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
14 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova