Lexipedia

AS 2010 1667

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

del 2 marzo 2010

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2009-II-20 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:

Art. 1 L’Accordo europeo del 26 maggio 20002 sul trasporto internazionale di merci peri- colose per via navigabile interna (ADN), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 3 dicembre 20093 e riprodotto in allegato, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2011 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2

1 Per quanto concerne il Reno, il Regolamento ADN si fonda sull’articolo 1 della

Convenzione riveduta del 17 ottobre 18684 per la navigazione sul Reno. 2 Il Regolamento ADN è applicabile sul Reno tenuto conto delle seguenti disposizioni:

Regolamento Oggetto Disposizione d’applicazione ADN

1.5 Regole speciali, deroghe Le deroghe approvate nell’ambito del

regolamento del 29 novembre 20015 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) in virtù di raccomandazioni della CCR rimangono valide.

RS 747.224.141 3 Il testo del Reg. all. all’Acc. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere scari- cato dal sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT): o consultato nei locali dell’UFT. 4 RS 0.747.224.101 5 RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031

2010-0114 1667

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

Regolamento Oggetto Disposizione d’applicazione ADN

1.6.7.2.2 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie generali per i generali per i battelli battelli cisterna sono integrate dalle cisterna disposizioni riportate in allegato.

1.16.2.1 Rilascio e riconoscimento Gli Stati membri della CCR convengono
8.1.8.3 dei certificati che il certificato di approvazione di cui al

di approvazione n. 1.16.1 del Regolamento ADN può essere rilasciato dall’autorità competente di uno qualsiasi degli Stati membri della CCR che sia anche parte contraente dell’Accordo ADN. 7.1.5.0.5 Deroghe alla segnalazione Sul Reno non sono consentite le deroghe 7.2.5.0.3 con coni o fanali blu di cui ai n. 7.1.5.0.5 e 7.2.5.0.3 del Rego- lamento ADN.

7.1.5.1 Modo di trasporto Sul Reno i battelli che trasportano merci
7.2.5.1 delle merci pericolose o che non sono degassificati

non devono essere inclusi in convogli spinti le cui dimensioni superano 195×24 m.

Art. 3 1 Fatta eccezione per le autorità di cui al capoverso 2, il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti Renani Svizzeri, è incaricato dell’esecuzione dell’ADN.

2 Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri dell’ADN sono:

– l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri: 1.2.1 1.5.1.1 1.8.2 1.8.3.2 (organismo di (in collaborazione con controllo, società di i Porti Renani Svizzeri) classificazione) 1.8.4 1.8.5.2 1.9 1.15.2 – l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero: 1.2.1 (dispositivo elettrico del tipo «sicurezza certificata») – l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare per i numeri:

1.2.1 (classe 7) 1.7.1.2 1.7.2.3 1.7.3

1.7.4.1 1.7.4.2 1.7.6.1 2.2.7 5.1.5 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.2.2.1.11 5.4.1.2.5 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 7.1.4.14.7

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

– l’Ispettorato federale delle merci pericolose per i numeri: 1.2.1 1.6.7 9.3.2.12.7 9.3.3.12.7 (valvola ad alta (scaricatore di velocità, dispositivo fiamma, valvola di prelevamento) ad alta velocità) 3 I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati ai Porti Renani Svizzeri.

Art. 4 1 Per quanto concerne l’attività dei Porti Renani Svizzeri, si applica il regolamento relativo agli emolumenti emanato dal Cantone di Basilea Città. 2 Riguardo agli esami svolti dalle altre autorità competenti, si applicano per analogia i regolamenti in materia di emolumenti che concernono le loro attività.

Art. 5 Sono abrogati il regolamento del 29 novembre 20016 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) e l’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20027 sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR).

Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 marzo 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

6 RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031 7 RU 2002 3649, 2004 3939, 2007 7069, 2008 5747

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

Allegato (art. 2 cpv. 2)

A. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano al trasporto delle sostanze indicate qui di seguito:

1. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta

velocità regolata tra 6 kPa (0,06 bar) e 10 kPa (0,06 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 10 kPa [0,10 bar]): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al massimo su 10 kPa (0,10 bar). – I battelli indicati qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, sono omologati per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al loro tipo di costruzione, caratterizzato da doppi fondi e doppie pareti laterali.

Battello Numero ufficiale del battello Elenco delle sostanze Numero

T.M.S. EVA M 600 3995 3 T.M.S. PRIMAZEE 231 4207 4 T.M.S. PIZ LOGAN 700 1829 2 T.M.S. STOLT MADRID 232 6328 1 T.M.S. STOLT OSLO 232 6324 1

2. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta

velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di

65 kPa [0,65 bar]):

– di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al massimo su 10 kPa (0,10 bar). – Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità va regolata su 50 kPa (0,50 bar). – Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omolo- gato per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppi fondi e doppie pareti laterali.

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

Battello Numero ufficiale del battello Elenco delle sostanze Numero

T.M.S. EILTANK 9 430 4830 5

3. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno tra 9 kPa (0,09 bar) e 10 kPa (0,10 bar): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno su 10 kPa (0,10 bar); 4. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno su 35 kPa (0,35 bar): – di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno su 35 kPa (0,35 bar). – Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità deve essere regolata su 50 kPa (0,50 bar).

B. Elenco delle sostanze Elenco delle sostanze numero 1

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1114 3, F1 II BENZENE

1134 3, F1 III CLOROBENZENE (cloruro di fenile)

1143 6.1, TF1 I ALDEIDE CROTONICA, STABILIZZATA 1203 3, F1 II BENZINA CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1218 3, F1 I ISOPRENE, STABILIZZATO 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE MONOMERO, STABILIZZATO 1267 3, F1 I PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1267 3, F1 II PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1268 3, F1 I DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1268 3, F1 II DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1277 3, FC II PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278 3, F1 II 1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1296 3, FC II TRIETILAMMINA 1578 6.1, T2 II CLORONITROBENZENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (p-CLORONITROBENZENE)

1593 6.1, T1 III DICLOROMETANO (cloruro di metilene)

1605 6.1, T1 I DIBROMURO DI ETHILENE 1710 6.1, T1 III TRICLOROETILENE 1750 6.1, TC1 II ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE 1831 8, CT1 I ACIDO SOLFORICO, FUMANTE 1846 6.1, T1 II TETRACLORURO DI CARBONIO 1863 3, F1 I CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1863 3, F1 II CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1888 6.1, T1 III CLOROFORMIO 1897 6.1, T1 III TETRACLOROETILENE 1993 3, F1 I LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1993 3, F1 II LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 2238 3, F1 III CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2266 3, FC II N,N-DIMETILPROPILAMMINA 2312 6.1, T1 II FENOLO, FUSO 2333 3, FT1 II ACETATO DI ALLILE

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

2733 3, FC II AMMINE, INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO) 2810 6.1, T1 III LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (1,1,2 -tricloretano) 2874 6.1, T1 III ALCOL FURFURILICO 3295 3, F1 I IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 3295 3, F1 II IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 3455 6.1, TC2 II CRESOLI, SOLIDI, LIQUEFATTI

Elenco delle sostanze numero 2

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1114 3, F1 II BENZENE

1129 3, F1 II BUTIRRALDEIDE (n-BUTIRRALDEIDE)

1134 3, F1 III CLOROBENZENE (cloruro de fenile)

1203 3, F1 II BENZINA CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE MONOMERO, STABILIZZATO 1267 3, F1 II PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1268 3, F1 II DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

1277 3, FC II PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278 3, F1 II 1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1296 3, FC II TRIETILAMMINA 1578 6.1, T2 II CLORONITROBENZENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (p-CLORONITROBENZENE)

1593 6.1, T1 III DICLOROMETANO (cloruro di metilene)

1605 6.1, T1 I DIBROMURO DI ETILENE 1662 6.1, T1 II NITROBENZENE

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1710 6.1, T1 III TRICLOROETILENE 1750 6.1, TC1 II ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE 1831 8, CT1 I ACIDO SOLFORICO, FUMANTE 1846 6.1, T1 II TETRACLORURO DI CARBONIO 1863 3, F1 II CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1888 6.1, T1 III CLOROFORMIO 1897 6.1, T1 III TETRACLOROETILENE 1917 3, F1 II ACRILATO DI ETILE, STABILIZZATO 1993 3, F1 II LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 2238 3, F1 III CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2266 3, FC II N,N-DIMETILPROPILAMMINA 2312 6.1, T1 II FENOLO, FUSO 2333 3, FT1 II ACETATO DI ALLILE 2733 3, FC II AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO) 2810 6.1, T1 III LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (1,1,2 -tricloretano) 2874 6.1, T1 III ALCOL FURFURILICO 3295 3, F1 II IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

Elenco delle sostanze numero 3

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1106 3, FC II AMILAMMINE (n-AMILAMMINA)

1114 3, F1 II BENZENE

1129 3, F1 II BUTIRRALDEIDI (n-BUTIRRALDEIDE)

1134 3, F1 III CLOROBENZENE (cloruro di fenile)

1143 6.1, TF1 I ALDEIDE CROTONICA, STABILIZZATA

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1184 3, FT1 II DICLORURO DI ETILENE (1,2 dicloretano)

1203 3, F1 II BENZINA CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE MONOMERO, STABILIZZATO 1267 3, F1 II PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1268 3, F1 II DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1275 3, F1 II PROPIONALDEIDE

1277 3, FC II PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278 3, F1 II 1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1279 3, F1 II 1,2-DICLOROPROPANO o DICLORURO DI

PROPILENE 1296 3, FC II TRIETILAMMINA 1547 6.1, T1 II ANILINA 1578 6.1, T2 II CLORONITROBENZENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (p-CLORONITROBENZENE)

1593 6.1, T1 III DICLOROMETANO (cloruro di metilene)

1605 6.1, T1 I DIBROMURO DI ETHILENE 1662 6.1, T1 II NITROBENZENE 1710 6.1, T1 III TRICLOROETILENE 1750 6.1, TC1 II ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE 1831 8, CT1 I ACIDO SOLFORICO, FUMANTE 1846 6.1, T1 II TETRACLORURO DI CARBONIO 1863 3, F1 II CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1888 6.1, T1 III CLOROFORMIO 1897 6.1, T1 III TETRACLOROETILENE 1917 3, F1 II ACRILATO DI ETILE, STABILIZZATO 1993 3, F1 II LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

2078 6.1, T1 II TOLUENDIISOCIANATO (e miscele di isomeri)

(2,4-TOLUENDIISOCIANATO) 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

2238 3, F1 III CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2266 3, FC II N,N-DIMETILPROPILAMMINA 2312 6.1, T1 II FENOLO, FUSO 2333 3, FT1 II ACETATO DI ALLILE 2733 3, FC II AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO) 2810 6.1, T1 III LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (1.1.2-tricloretano) 2874 6.1, T1 III ALCOL FURFURILICO 3295 3, F1 II IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 3455 6.1, TC2 II CRESOLI, SOLIDI, LIQUEFATTI

Elenco delle sostanze numero 4

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1106 3, FC II AMILAMMINE (n-AMILAMMINA)

1114 3, F1 II BENZENE

1129 3, F1 II BUTIRRALDEIDE (n-BUTIRRALDEIDE)

1134 3, F1 III CLOROBENZENE (cloruro di fenile)

1143 6.1, TF1 I ALDEIDE CROTONICA, STABILIZZATA 1203 3, F1 II BENZINA CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE, MONOMERO, STABILIZZATO 1267 3, F1 II PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1268 3, F1 II DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1275 3, F1 II PROPIONALDEIDE

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1277 3, FC II PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278 3, F1 II 1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1279 3, F1 II 1,2-DICLOROPROPANO o DICLORURO DI

PROPILENE 1296 3, FC II TRIETILAMMINA 1863 3, F1 II CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 1917 3, F1 II ACRILATO DI ETILE, STABILIZZATO 1993 3, F1 II LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 2238 3, F1 III CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2266 3, FC II N,N-DIMETILPROPILAMMINA 2333 3, FT1 II ACETATO DI ALLILE 2733 3, FC II AMMINE, INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO) 3295 3, F1 II IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

Elenco delle sostanze numero 5

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

1134 3, F1 III CLOROBENZENE (cloruro di fenile)

1218 3, F1 I ISOPRENE, STABILIZZATO 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE, MONOMERO, STABILIZZATO

1277 3, FC II PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)

1278 3, F1 II 1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)

1296 3, FC II TRIETILAMMINA 1547 6.1, T1 II ANILINA 1750 6.1, TC1 II ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE 1831 8, CT1 I ACIDO SOLFORICO, FUMANTE

Messa in vigore dell’Accordo europeo sul trasporto internazionale RU 2010

N. ONU Classe e Gruppo Nome e descrizione codice di clas- di imbal- sificazione laggio

2238 3, F1 III CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2263 3, F1 II DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO) 2266 3, FC II N,N-DIMETILPROPILAMMINA 2333 3, FT1 II ACETATO DI ALLILE 2733 3, FC II AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO) 3446 6.1, T2 II NITROTOLUENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (o-NITROTOLUENE)

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna | Lexipedia | Lexipedia