AS 2010 2055
Ordinanza sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto ai fini del finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità
Ordinanza sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ai fini del finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità
del 21 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 13 giugno 20081 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto; visto il decreto federale del 12 giugno 20092 concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità mediante l’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto; visti gli articoli 107 capoverso 3 e 115 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA, ordina:
I La legge del 12 giugno 2009 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1, prima parte del periodo, cpv. 2, frase introduttiva, nonché cpv. 4, primo periodo
1 L’imposta ammonta all’8 per cento (aliquota normale); …
2 L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):
4 Sino
al 31 dicembre 2013, l’imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,8 per cento (aliquota speciale). …
Art. 28 cpv. 2 2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,5 per cento dell’im- porto fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta.
2010-0363 2055
Aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto RU 2010 ai fini del finanziamento aggiuntivo temporaneo dell’assicurazione invalidità
Art. 37 cpv. 1 1 Il contribuente che realizza una cifra d’affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 020 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 109 000 franchi, calcolate in base all’aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.
Art. 55 Aliquote d’imposta 1 Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta all’8 per cento. 2 Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera a l’imposta ammonta al 2,5 per cento.
II
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011 con effetto sino al 31 dicembre 2017.
21 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova