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AS 2010 2101

AS 2010 2101

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3–5 3 Il titolare di un’autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo iscritto nell’allegato 8 deve presentare una domanda di verifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale), al più tardi tre mesi dopo l’iscrizione del principio attivo nell’allegato 8. Se il principio attivo è oggetto di una verifica nell’UE, il termine è di sei mesi. 4 La domanda deve essere corredata di tutti i documenti necessari per l’autorizza- zione di un prodotto fitosanitario contenente un nuovo principio attivo. Eventuali considerazioni e decisioni dell’UE devono essere allegate alla domanda, sempre che siano disponibili.

5 Il servizio di omologazione esamina la domanda secondo l’articolo 12. In casi

motivati, può concedere un termine supplementare di sei mesi al massimo per com- pletare la documentazione. Se il principio attivo è oggetto di una verifica nell’UE, il termine supplementare è di 12 mesi al massimo.

1bis Il servizio di omologazione può verificare in ogni momento i prodotti fitosanitari che contengono un principio attivo per il quale l’UE ha fissato condizioni o restri- zioni al momento dell’approvazione o del rinnovo dell’approvazione. Può richiedere ai titolari delle autorizzazioni i dati necessari per la verifica di queste condizioni o restrizioni, comprese le informazioni pertinenti relative al principio attivo, e fissa un termine per la loro consegna. Può modificare o ritirare un’autorizzazione o vinco- larla a nuovi oneri direttamente in base ai risultati disponibili della procedura di approvazione o di rinnovo dell’approvazione nell’UE.

1 RS 916.161

2010-0695 2101

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2010

Art. 23 cpv. 3–5

3 Se revoca un’autorizzazione o non la rinnova e i motivi della revoca o del non

rinnovo non sono legati a un potenziale effetto pericoloso giudicato inaccettabile, il servizio di omologazione può concedere un termine per l’eliminazione, lo stoccag- gio e l’immissione sul mercato delle scorte esistenti. 4 Il termine è di 12 mesi al massimo per l’immissione sul mercato delle scorte esi- stenti del prodotto fitosanitario in questione. 5 In caso di revoca dell’autorizzazione o di non rinnovo a causa di preoccupazioni immediate concernenti la salute umana o animale o l’ambiente, i prodotti fitosanitari in questione vengono ritirati immediatamente dal mercato.

Art. 26a Protezione delle relazioni sui test e sugli studi in caso di rinnovo o di riesame 1 Le relazioni sui test e sugli studi sono protette per 30 mesi se sono necessarie al rinnovo o al riesame di un’autorizzazione. 2 Qualora il titolare di un’autorizzazione non sia in grado di fornire le relazioni sui test e sugli studi necessarie al rinnovo o al riesame della stessa e se tali dati sono stati forniti da una persona terza, l’autorizzazione non può essere estesa a nuove utilizzazioni per una durata di 30 mesi. 3 Il servizio d’omologazione può servirsi delle relazioni di cui al capoverso 1 per restringere le condizioni d’uso di un prodotto per il quale non sono state fornite le relazioni sui test e sugli studi.

Art. 34 cpv. 2 2 Se i motivi dello stralcio non sono legati a un potenziale effetto pericoloso giudi- cato inaccettabile, può accordare un termine di 12 mesi al massimo per l’immissione sul mercato delle scorte esistenti.

Art. 49a Utilizzazione di prodotti fitosanitari cui è stata ritirata l’omologazione o che sono stati stralciati dall’elenco 1 I prodotti fitosanitari cui è stata revocata l’autorizzazione possono essere utilizzati per un anno al massimo dopo la scadenza del termine fissato giusta l’articolo 23. 2 I prodotti fitosanitari che sono stati stralciati dall’elenco di cui all’articolo 32 possono essere utilizzati per un anno al massimo dopo la scadenza del termine fissato giusta l’articolo 34.

3 È fatto salvo l’articolo 48.

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2010

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2010

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