AS 2010 2105
Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto
Ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto (Ordinanza commissionale OPA, O-COPA)
Modifica del 26 febbraio 2010 Approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) il 22 aprile 2010
La Commissione delle offerte pubbliche d’acquisto (Commissione delle OPA) ordina:
I L’ordinanza commissionale sulle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 20081 è modificata come segue:
Art. 69 cpv. 2, 3 e 6 2 L’emolumento è calcolato proporzionalmente all’importo complessivo dell’offerta:
a. 0,5 per mille fino a 250 milioni di franchi; b. 0,2 per mille da 250 a 625 milioni di franchi; c 0,1 per mille dell’importo che supera 625 milioni di franchi.
3 L’emolumento ammonta al minimo a 25 000 franchi e al massimo a 250 000
franchi. In casi particolari, a seconda dell’entità e della complessità della transa- zione, l’emolumento può essere ridotto o aumentato del 50 per cento al massimo.
6 La Commissione riscuote un emolumento anche quando decide in altri casi, in
particolare in merito all’obbligo di presentare un’offerta. Può essere riscosso un emolumento anche per la verifica di richieste di informazione. A seconda dell’entità e della complessità del caso, tale emolumento ammonta fino a 50 000 franchi. Qua- lora il richiedente presenti un’offerta dopo che la delegazione ha deciso, la Commis- sione può detrarre questo emolumento da quello previsto nei capoversi 1–4.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
26 febbraio 2010 Commissione delle OPA: Il presidente, Luc Thévenoz
1 RS 954.195.1
2010-0820 2105
Ordinanza commissionale OPA RU 2010
2106