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AS 2010 2173

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT)

Modifica del 19 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune è modificata come segue:

Art. 74 Conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi La conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi può essere attestata anche mediante rapporti di periti fino all’entrata in vigore, ma non oltre il 31 dicembre 2010, di un capitolo concernente gli impianti a fune dell’allegato 1 dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.

19 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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