AS 2010 2173
Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune, OIFT)
Modifica del 19 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 dicembre 20061 sugli impianti a fune è modificata come segue:
Art. 74 Conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi La conformità di componenti di sicurezza e di sottosistemi può essere attestata anche mediante rapporti di periti fino all’entrata in vigore, ma non oltre il 31 dicembre 2010, di un capitolo concernente gli impianti a fune dell’allegato 1 dell’accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.
19 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova