AS 2010 2213
Ordinanza concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile
Ordinanza concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile
del 29 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto il decreto federale del 22 giugno 19511 concernente l’esecuzione delle conven- zioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione; in applicazione della Convenzione del 2 aprile 20082 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione), ordina:
Sezione 1: Scambio di informazioni generale
Art. 1 1 Per la trasmissione delle informazioni previste nell’articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione e nel numero 9 del relativo Protocollo, per quanto concerne la Svizzera è competente l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Le richieste di informazioni del Cile pervenute ad altre autorità devono essere trasmesse all’AFC. 2 L’AFC decide sulle contestazioni in relazione alla trasmissione delle informazioni di cui al capoverso 1.
3 La decisione dell’AFC può essere impugnata conformemente alle disposizioni
generali della procedura federale.
Sezione 2: Scambio di informazioni in caso di frode fiscale
Art. 2 Esame preliminare delle richieste cilene 1 Le richieste dell’autorità competente cilena concernenti lo scambio di informazioni in caso di frode fiscale ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 1 della Convenzione sono esaminate in via preliminare dall’AFC. 2 Se una richiesta non può essere soddisfatta, l’AFC ne informa la competente auto- rità cilena. Quest’ultima può completare la sua richiesta.
RS 672.924.51
2008-2012 2213
O concernente la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il Cile RU 2010
3 Se dall’esame preliminare risulta che le condizioni di cui all’articolo 25 della Convenzione e al numero 8 del relativo Protocollo sono adempiute, l’AFC informa della presentazione della richiesta e delle informazioni richieste la persona che in Svizzera dispone delle relative informazioni (detentore delle informazioni). Il resto del contenuto della richiesta non è comunicato al detentore delle informazioni. 4 L’AFC chiede contestualmente al detentore delle informazioni di trasmetterle le informazioni e di invitare la persona interessata a designare in Svizzera un mandata- rio autorizzato a ricevere le notificazioni.
Art. 3 Ottenimento delle informazioni 1 Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’AFC, quest’ultima le esamina ed emette una decisione finale. 2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata, oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’AFC emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige che le informazioni indicate nella richiesta cilena vengano conse- gnate con la massima sollecitudine, ma al più tardi entro tre mesi dalla notificazione della decisione.
Art. 4 Diritti della persona interessata 1 L’AFC notifica parimenti alla persona interessata la decisione indirizzata al deten- tore delle informazioni nonché copia della richiesta della competente autorità cilena, a meno che non venga espressamente chiesta la segretezza. 2 Se la persona interessata non ha designato un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione deve essere eseguita dall’autorità cilena competente secondo il diritto cileno. Contemporaneamente, l’AFC fissa alla persona un termine per acconsentire allo scambio di informazioni o per designare un mandatario auto- rizzato a ricevere le notificazioni. 3 La persona interessata può partecipare alla procedura e consultare gli atti. La consultazione degli atti può essere negata soltanto per documenti e atti procedurali per i quali esistono motivi di segretezza oppure se lo esige l’articolo 25 della Con- venzione. 4 Oggetti, documenti e atti che sono stati consegnati all’AFC o che quest’ultima si è procurata possono essere utilizzati ai fini dell’applicazione del diritto fiscale svizze- ro solo dopo che la decisione finale sia passata in giudicato. È fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4.
Art. 5 Misure coercitive
1 Se le informazioni richieste nella decisione non sono fornite all’AFC entro il
termine fissato, essa ordina l’esecuzione di misure coercitive. Al riguardo si può procedere al sequestro di oggetti, documenti e atti in forma scritta o su supporti elettronici di dati nonché alla perquisizione domiciliare.
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2 Le misure coercitive devono essere ordinate dal direttore dell’AFC o dal suo
sostituto. Devono essere eseguite da impiegati dell’Ufficio particolarmente istruiti a tale scopo e possono essere sequestrati soltanto oggetti, documenti e atti che potreb- bero essere importanti in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 3 Se vi è pericolo nel ritardo e se una misura non può essere ordinata tempestiva- mente, l’impiegato dell’Ufficio può di sua iniziativa eseguire una misura coercitiva. La misura deve essere approvata entro tre giorni dal direttore dell’AFC o dal suo sostituto. 4 Le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni sostengono l’AFC nell’esecuzione delle misure coercitive.
Art. 6 Perquisizione di locali 1 Si può procedere alla perquisizione di locali soltanto se è probabile che in essi si trovino gli oggetti, i documenti e gli atti che sono in relazione con la richiesta di scambio di informazioni. 2 L’esecuzione della perquisizione è disciplinata nell’articolo 49 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.
Art. 7 Sequestro di oggetti, documenti e atti 1 La perquisizione di oggetti, documenti e atti deve essere effettuata con il massimo riguardo per la sfera privata. 2 Prima della perquisizione, al possessore degli oggetti, dei documenti e degli atti o al detentore delle informazioni deve essere data l’occasione di designare il contenuto degli stessi. Il detentore delle informazioni deve collaborare alle operazioni di loca- lizzazione e identificazione degli oggetti, dei documenti e degli atti. 3 Il possessore o il detentore delle informazioni deve assumersi le spese che risultano dalle misure coercitive.
Art. 8 Esecuzione semplificata 1 Se acconsente a fornire le informazioni alla competente autorità cilena, la persona interessata ne informa per scritto l’AFC. Questo consenso è irrevocabile. 2 L’AFC constata per scritto il consenso della persona interessata e chiude la proce- dura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità cilena. 3 Se il consenso riguarda solo una parte delle informazioni, i rimanenti oggetti, documenti e atti vengono procurati conformemente agli articoli 5–7 e trasmessi con decisione finale alla competente autorità cilena.
3 RS 313.0
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Art. 9 Chiusura della procedura 1 L’AFC emette una decisione finale motivata. Vi si pronuncia sull’esistenza di una frode fiscale e decide in merito alla trasmissione di oggetti, documenti e atti alla competente autorità cilena. 2 La decisione è notificata alla persona interessata per il tramite del suo mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. 3 Se non è stato designato alcun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni, la notificazione avviene con pubblicazione nel Foglio federale. 4 Una volta che la decisione finale è passata in giudicato, le informazioni trasmesse alla competente autorità cilena possono essere utilizzate dall’AFC.
Art. 10 Rimedi giuridici
1 La decisione finale dell’AFC relativa alla trasmissione delle informazioni può
essere impugnata conformemente alle disposizioni generali della procedura federale. 2 Anche il detentore delle informazioni è autorizzato a ricorrere, per quanto faccia valere interessi propri. 3 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a misure coercitive, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale.
Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore il 5 maggio 2010.
29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova