AS 2010 2313
Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni
Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni è modificata come segue:
Art. 24 cpv. 3 3 Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 dell’ordi- nanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie, la dichiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale documento; per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la banca dati sul traffico di animali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova