AS 2010 2315
Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 giugno 20061 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), comprese le sue stazioni federali di ricerca per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge federale del 29 aprile 19982 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico di cui alla legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale che l’UFAG fornisce. 2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti 1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti. 2 Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
Art. 3 cpv. 3 Abrogato
Art. 3a Rinuncia alla riscossione di emolumenti Per l’acquisizione di prestazioni di carattere statistico dell’UFAG, all’Ufficio fede- rale di statistica non è applicato alcun emolumento.
2009-2567 2315
Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2010
Art. 4 Calcolo della tassa
1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.
2 Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. 3 Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
Art. 5a Acquisizione di dati sul latte e valutazioni Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.
II
1 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 conformemente alla ver-
sione qui annessa.
2 L’allegato esistente diventa l’allegato 1.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2010
Allegato 2 (art. 4 cpv. 1 e 5a)
Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni:
Franchi incl. IVA (7,6%)
1 Dati sul latte di singole aziende
1.1 Dati di singole aziende sulla produzione lattiera
a. Forniture mensili e indirizzo 0.20 per produttore di (cognome, nome, via, n., NPA, luogo) latte b. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a: Dati sul latte di – cantone d’appartenenza; singole aziende – azienda annuale / d’estivazione; (lett. a, b) 0.25 per – classificazione nel catasto della produzione; produttore di latte – per regione (montagna / pianura); – numero di vacche da latte; – indirizzo di produzione (bio / conv.) c. Dati disponibili oltre a quelli di cui alla lett. a o alle Dati sul latte di lett. a–b: singole aziende – comune d’appartenenza; (lett. a, c) 0.25; – classificazione nel catasto della produzione per zone; (lett. a, b, c) 0.30 per – numero di UBG; produttore di latte – superficie agricola utile (SAU) d. Ev. altri dati di singole aziende disponibili su Al massimo 0.30 per richiesta produttore di latte
1.2 Dati di singole aziende sulla valorizzazione del latte
e. Quantitativi di valorizzazione mensile per prodotto e 0.50 per prodotto per valorizzatore incl. i seguenti dati: trasformato in base – comune d’appartenenza; alla lista dei prodotti – cantone d’appartenenza; della TSM e per – azienda annuale / d’estivazione; valorizzatore del – vendita diretta sì / no; latte, al massimo – valorizzazione di latte biologico sì / no; però 5 per valorizza- – valorizzazione di latte prodotto da animali cui tore del latte non vengono somministrati insilati sì / no
1.3 Non sono riscosse tasse
a. da aziende soggette all’obbligo di comunicare i dati che esse stesse acquisiscono dati sul latte; b. per l’acquisizione di dati sul latte di cui agli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20025 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori.
2 Valutazioni standard
Abbonamento annuale per l’accesso alla piattaforma di Abbonamento valutazione dell’UFAG per poter accedere a valutazioni per 1 persona fisica standard dei seguenti ambiti: 300 all’anno; abbo- – Strutture delle aziende lattiere svizzere namento aziendale – Valorizzazione (2–5 persone fisiche) – Mercato 600 all’anno – Uscite della Confederazione
5 RS 919.117.72
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Ordinanza sulle tasse UFAG RU 2010
Franchi incl. IVA (7,6%)
3 Valutazioni individuali su richiesta e acquisizione di
singole valutazioni standard – Valutazione individuale (nessun dato di singola azienda) In base al dispendio: sulla scorta dei dati sul latte disponibili a una tariffa oraria – Acquisizione di singole valutazioni standard per le quali la di 100 persona interessata non ha sottoscritto un abbonamento.
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