AS 2010 2319
AS 2010 2319
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 2 e 3
2 Un contributo supplementare di 640 franchi all’anno per ettaro è accordato per
terreni aperti e colture perenni.
3 Abrogato
Art. 36 Importo dei contributi Il contributo di declività generale annuo per ettaro è fissato come segue: a. per le zone declive, 18–35 per cento di declività 410 franchi b. per le zone in forte pendenza, con oltre 35 per cento di 620 franchi declività
Art. 58 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: a. per le colture speciali 1350 franchi b. per la rimanente superficie coltiva aperta 950 franchi c. per la rimanente superficie agricola utile 200 franchi
Art. 62 cpv. 2 lett. a
2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per URA è fissato come segue:
a. animali della specie bovina e bufali, equini, animali della specie ovina e caprina di oltre un anno nonché conigli 180 franchi
1 RS 910.13
2010-0832 2319
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2010
Art. 73c cpv. 1, frase introduttiva 1 I gestori ricevono fino alla fine del 2013 il contributo per la detenzione di animali in condizioni di produzione difficili che hanno ricevuto nel 2008, se:
II 1 La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010, fatto salvo il capoverso 2. 2 L’articolo 73c capoverso 1, frase introduttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova