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AS 2010 2321

Ordinanza concernente i contributi d'estivazione

Ordinanza concernente i contributi d’estivazione (Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sui contributi d’estivazione è modificata come segue:

Art. 10 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a: a. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 330 franchi – pascoli da rotazione 250 franchi – altri pascoli 120 franchi b. per UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere esti- vate da 56 a 100 giorni: 330 franchi; c. per carico normale per le altre UBGFG: 330 franchi.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 910.133

2010-0836 2321

Ordinanza sui contributi d’estivazione RU 2010

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