AS 2010 2323
AS 2010 2323
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
2 Di massima il DFE stabilisce le aliquote di dazio ogni tre mesi in modo che i
prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’UE. 3 I prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, possono scostarsi dai prezzi di mercato dell’UE verso l’alto o verso il basso all’interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilogrammi, senza che le aliquote di dazio debbano essere adeguate.
2 Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre. Le aliquote di dazio non vengono adeguate se la differenza tra il prezzo del frumento importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, e il prezzo di riferimento pari a 56 franchi per 100 chilogrammi si scosta verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilo- grammi. La somma delle aliquote di dazio e del contributo al fondo di garanzia non può tuttavia essere superiore a 23 franchi per 100 chilogrammi.
3 Abrogato
Art 35 Abrogato
1 RS 916.01
2010-0202 2323
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2010
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova