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AS 2010 2531

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la banca dati sul traffico di animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 15a capoverso 4, 16 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie; visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura,

Modifica di un’espressione Negli articoli 7, 8, 12 e 15, «articolo 4b» è sostituito con «articolo 4d» e «articoli 3–4b» con «articoli 3–4d».

Art. 1 cpv. 2 lett. a

2 Essa si applica per l’esecuzione:

a. della legislazione sulle epizoozie per gli animali delle specie bovina (com- presi i bufali e i bisonti), ovina, caprina, suina ed equina, ad eccezione degli animali da zoo di queste specie;

Art. 2 lett. c, g, nonché h I seguenti termini significano: c. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corpora- zione di diritto pubblico che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; g. equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bar- dotti);

2009-2754 2531

Ordinanza BDTA RU 2010

h. passaporto per equide: documento ai sensi dell’articolo 15c dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie (OFE).

Art. 3 cpv. 1 lett. e

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

e. specie di animali ad unghia fessa tenute ed equidi;

Art. 4 Dati per animali della specie bovina 1 Per animali della specie bovina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 1. 2 La modifica del tipo di utilizzazione di una madre o dell’azienda detentrice di animali secondo l’allegato numero 1 lettere h ed i dev’essere notificato entro tre giorni lavorativi. 3 All’uscita di animali da aziende d’estivazione e da aziende con pascoli comunitari i dati non devono essere notificati secondo l’allegato numero 1 lettera d, sempre che gli animali siano stati trasportati in un’azienda detentrice di animali situata in terri- torio doganale svizzero.

Art. 4a Dati di animali della specie suina Per animali della specie suina i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 2.

Art. 4c Obbligo di registrazione

1 Nella banca dati devono essere registrati:

a. il proprietario di equidi; b. la persona che identifica l’equide ai sensi dell’articolo 15a capoverso 2 OFE5; c. la persona che riconosce l’equide ai sensi dell’articolo 15b OFE; d. la persona che assume l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4e. 2 Queste persone devono notificare al gestore della banca dati i seguenti dati ai fini della registrazione: a. il loro nome; b. il loro indirizzo; c. il loro indirizzo di posta elettronica; d. il loro numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.

4 RS 916.401 5 RS 916.401

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Ordinanza BDTA RU 2010

Art. 4d Dati per equidi 1 Per gli equidi il proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 3 lettere a-g. 2 In caso di cambiamento di proprietario, il vecchio proprietario deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 3 lettera h e il nuovo pro- prietario i dati di cui all’allegato numero 3 lettera i.

3 Alla macellazione di un equide, l’azienda di macellazione deve notificare al

gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 3 lettera j. 4 All’identificazione di un equide, la persona di cui all’articolo 15a capoverso 2 OFE6, che lo identifica, deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 3 lettera k. 5 Al riconoscimento (registrazione della segnalazione, nonché modifica e completa- mento della segnalazione) di un equide, la persona che effettua il riconoscimento (segnalazione grafica e verbale) deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 3 lettera l. 6 In caso di rilascio del passaporto per equide, il servizio preposto deve notificare al gestore della banca dati i dati di cui all’allegato numero 3 lettera m.

Art. 4e Trasferimento dell’obbligo di notifica a terzi 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4–4b e 4d possono trasferire l’obbligo di notifica a terzi. Non può essere trasferito l’obbligo di notifica del cambiamento dello scopo d’utilizzazione secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 20047 sui medicamenti per uso veterinario. 2 La persona soggetta all’obbligo di notifica deve notificare personalmente tale trasferimento al gestore della banca dati. A tal fine essa deve comunicargli i numeri d’identificazione delle persone incaricate secondo l’articolo 12b capoverso 3.

3 Essa deve parimenti notificare al gestore la revoca di un incarico.

Art. 5a cpv. 3 3 Le richieste di rettifica di dati di cui all’allegato numero 1 lettere c–e nonché all’allegato numero 2 lettere b–c devono essere corredate dei certificati di accompa- gnamento di cui all’articolo 12 OFE8.

Art. 6 cpv. 1

1 Chiunque può consultare:

a. la storia di ogni animale; b. lo stato sanitario riguardo alla BVD di ogni animale;

6 RS 916.401 7 RS 812.212.27 8 RS 916.401

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Ordinanza BDTA RU 2010

c. lo stato sanitario riguardo alla BVD di un’azienda detentrice di animali; d. lo stato vaccinale riguardo alla Blue tongue di ogni animale.

Art. 7 cpv. 2 2 Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approv- vigionamento economico del Paese, nonché l’Ufficio federale del consumo, l’Amministrazione federale delle dogane e Swissmedic possono acquisire presso il gestore e utilizzare i dati di cui agli articoli 3–4d di cui necessitano per svolgere i loro compiti.

Art. 8 cpv. 1 lett. c–f 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: c. storia di tutti gli animali della specie bovina che si trovano nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; d. storia di tutti gli animali della specie suina che si trovano nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati; e. nome e indirizzo del proprietario dell’equide secondo l’articolo 4c capoverso

1 lettera a;

f. dati e storia di tutti gli equidi che sono registrati presso di essi.

Art. 9 rubrica e cpv. 2 Persone autorizzate a consultare i dati

2 Questi diritti spettano parimenti:

a. al proprietario: per i dati di cui al capoverso 1 lettere a e d; b. a persone che identificano gli equidi e a persone che effettuano il riconosci- mento: per i dati di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 9a Incaricati 1 Le persone incaricate di cui all’articolo 4e possono consultare gli stessi dati, acqui- sirli presso lo stesso gestore e utilizzarli come le persone di cui all’articolo 9. 2 L’accesso è tuttavia gratuito solo per i dati di al massimo cinque mandanti al mese.

Art. 12 cpv. 4 4 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati secondo gli articoli 4–4e. Comu- nica per conoscenza alla persona che ha notificato i dati i dati incompleti e non plausibili dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.

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Ordinanza BDTA RU 2010

Art. 12b Compiti del gestore nel settore degli equidi 1 Il gestore attribuisce a ogni equide un numero d’identificazione (UELN9) in base alla notifica di nascita, tranne nel caso in cui un servizio estero abbia attribuito un tale numero sulla base di una convenzione. 2 Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente: a. il numero d’identificazione attribuito all’animale (UELN); b. i dati registrati di cui all’allegato numero 3 lettera a; c. un’indicazione sull’ulteriore modo di procedere riguardante il riconosci- mento (art. 15b cpv. 1 OFE10) e l’identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE), non- ché il rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE); d. una sezione per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all’articolo 23 dell’ordinanza del 18 agosto

200411 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui

all’articolo 24 dell’ordinanza del 23 novembre 200512 concernente la macel- lazione e il controllo delle carni (OMCC). 3 Attribuisce un numero d’identificazione alle persone che si sono registrate secondo l’articolo 4c capoverso 1.

Art. 13 cpv. 4 4 Appronta passaporti per equidi o trasmette i dati necessari a tal fine ai servizi riconosciuti ai sensi dell’articolo 15c capoverso 3 OFE13.

Art. 20a Abrogato

Art. 20b Disposizione relativa alla modifica del 12 novembre 2008 L’elenco di cui all’articolo 12a capoverso 1 può essere consegnato nel 2010 e 2011 sino al 15 agosto.

Art. 20c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 12 maggio 2010 1 Il proprietario di equidi vivi, che al 31 dicembre 2012 non è ancora registrato nella banca dati, deve farsi registrare secondo l’articolo 4c presso il gestore della banca dati.

9 Direttive dell’Universal Equine Life Number: www.ueln.net

10 RS 916.401 11 RS 812.212.27 12 RS 817.190 13 RS 916.401

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Ordinanza BDTA RU 2010

2 Per gli equidi in vita al 31 dicembre 2012, che non sono ancora registrati nella banca dati, il proprietario deve notificare al gestore della banca dati, entro il 31 dicembre 2012, i seguenti dati: a. numero d’identificazione del proprietario secondo l’articolo 12b capo- verso 3; b. numero dell’azienda detentrice di animali; c. data di nascita dell’animale; d. nome dell’animale; e. se disponibile, numero d’identificazione (UELN) dell’animale; f. se disponibile, numero di microchip; g. razza, colore e sesso dell’animale; h. scopo d’utilizzazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 18 agosto

200414 sui medicamenti veterinari:

– animale da reddito, – animale domestico; i. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto); j. se per l’equide è già stato rilasciato un passaporto per equide. 3 Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato numero 3, questo equide va registrato preliminarmente.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 812.212.27

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Ordinanza BDTA RU 2010

Allegato (art. 4, 4a e 4d)

Dati da notificare al gestore della banca dati

1. Dati per animali della specie bovina

Per animali della specie bovina vanno notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale nonché della madre e del padre,

3. data di nascita dell’animale,

4. razza, colore e sesso dell’animale,

5. parti gemellari,

6. decorso del parto,

7. data della notifica;

b. all’importazione di un animale:

1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’animale nel Paese

di provenienza,

2. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale ,

4. data di nascita dell’animale,

5. razza, colore e sesso dell’animale,

6. data d’importazione,

7. data della notifica;

c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Sviz- zera:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda di provenienza,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

d. all’uscita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data d’uscita,

4. tipo d’uscita,

5. data della notifica;

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Ordinanza BDTA RU 2010

e. alla macellazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda di provenienza,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data di macellazione,

5. data della notifica;

6. esito della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell’articolo 3

capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 200315 sul bestiame da macello; f. alla morte di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data di morte,

4. data della notifica;

g. all’esportazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica;

h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione della madre,

3. tipo di utilizzazione della madre: sono considerati tipi di utilizzazione:

– le vacche da latte – le altre vacche,

4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,

5. data della notifica;

i. tipo di utilizzazione dell’azienda detentrice di animali; j. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali; k. relazione postale o bancaria del detentore di animali.

15 RS 916.341

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Ordinanza BDTA RU 2010

2. Dati per animali della specie suina

Per animali della specie suina vanno notificati i seguenti dati: a. all’importazione di animali:

1. Paese di provenienza e numero d’identificazione dell’azienda detentrice

di animali nel Paese di provenienza,

2. numero dell’azienda detentrice di animali,

3. numero di animali,

4. data d’importazione,

5. data della notifica;

b. all’entrata di animali da un’altra azienda detentrice di animali all’interno del Paese:

1. numero dell’azienda detentrice di animali,

2. numero dell’azienda di provenienza,

3. numero di animali,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

c. alla macellazione di animali:

1. numero dell’azienda detentrice di animali,

2. numero dell’azienda di provenienza,

3. numero di animali,

4. data di macellazione,

5. data della notifica;

d. all’esportazione di animali:

1. numero dell’azienda detentrice di animali,

2. numero di animali,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica;

e. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali; f. relazione postale o bancaria del detentore di animali.

2539

Ordinanza BDTA RU 2010

3. Dati per animali della specie equina

Per gli equidi vanno notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. nome dell’animale,

3. se disponibile, numero d’identificazione (UELN, Universal Equine Life

Number) della madre e del padre,

4. in caso di trasferimento embrionale: numero d’identificazione (UELN)

della madre genetica,

5. data di nascita dell’animale,

6. razza, colore e sesso dell’animale,

7. parti gemellari,

8. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),

9. segnalazione rudimentale verbale;

b. all’importazione di un animale:

1. Paese di provenienza,

2. numero d’identificazione (UELN) dell’animale, se disponibile, confor-

memente al passaporto per equide,

3. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

4. nome dell’animale conformemente al passaporto per equide,

5. data di nascita dell’animale,

6. razza, colore e sesso dell’animale conformemente al passaporto per

equide,

7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,

8. data d’importazione,

9. scopo d’utilizzazione ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 18 ago-

sto 200416 sui medicamenti veterinari: – animale da reddito, – animale domestico conformemente al passaporto per equide,

10. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto);

c. al cambiamento dell’azienda detentrice in Svizzera:

1. numero della nuova azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda di provenienza,

3. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

4. data del cambiamento dell’azienda detentrice dell’animale;

16 RS 812.212.27

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Ordinanza BDTA RU 2010

d. alla morte o eutanasia di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

3. data di morte o dell’eutanasia;

e. all’esportazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione;

f. al cambiamento dello scopo d’utilizzazione ai sensi dell’articolo 15 dell’or- dinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari:

1. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

2. data del cambiamento;

g. alla castrazione di un animale maschio:

1. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

2. data della castrazione,

3. tipo di castrazione;

h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):

1. numero d’identificazione del vecchio proprietario,

2. numero d’identificazione del nuovo proprietario, se conosciuto,

3. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

4. data del cambiamento del proprietario;

i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):

1. numero d’identificazione del nuovo proprietario,

2. numero d’identificazione del vecchio proprietario,

3. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

4. data del cambiamento del proprietario;

j. alla macellazione di un animale:

1. nome dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda di provenienza,

3. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

4. data di macellazione.

k. all’identificazione di un animale:

1. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

2. numero di microchip,

3. numero d’identificazione della persona che ha effettuato l’identifica-

zione,

4. data dell’identificazione,

5. luogo dell’identificazione;

2541

Ordinanza BDTA RU 2010

l. al riconoscimento (registrazione della segnalazione e modifica della segna- lazione) di un animale:

1. numero d’identificazione (UELN) dell’animale,

2. numero d’identificazione della persona che ha effettuato il riconosci-

mento,

3. segnalazione, composta da immagine (segnalazione grafica) e descri-

zione verbale (segnalazione verbale),

4. data della registrazione della segnalazione,

5. luogo del riconoscimento,

6. in occasione del primo riconoscimento: servizio preposto al rilascio del

passaporto per equide; m. al rilascio di un passaporto per equide:

1. numero d’identificazione (UELN) dell’animale;

2. data del rilascio del passaporto;

3. tipo di passaporto (primo rilascio, passaporto di sostituzione, duplicato)

4. designazione del servizio preposto al rilascio del passaporto per equide.

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Ordinanza BDTA RU 2010

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