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AS 2010 2549

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Essa si applica parimenti ai preparati di carne di cui all’articolo 3 capoverso 3 e ai prodotti a base di carne di cui all’articolo 3 capoverso 4 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari di origine animale, purché la parte di carne ammonti almeno al 20 per cento della massa, nonché alle preparazioni a base di uova.

3 Essa non si applica agli insaccati scottati, crudi e cotti.

Art. 2 cpv. 3 lett. b e c

3 Sono vietate in Svizzera:

b. la produzione di carne di coniglio domestico ai sensi dell’articolo 1 capo- verso 1 lettera a, se non sono adempiute le esigenze di tenuta di conigli domestici ai sensi degli articoli 7, 10 capoverso 1, 64 e 65 dell’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali; c. la produzione di uova ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b, se non sono adempiute le esigenze di tenuta di pollame domestico di cui all’alle- gato 1 tabella 9 dell’ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

Art. 3 cpv. 2 2 La carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di coniglio domestico devono essere dichiarati mediante la menzione «proveniente da metodo di tenuta non autorizzato in Svizzera».

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