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AS 2010 2645

Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 20041 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 8a Sezione 3a: Pubblicazione ordinaria

Art. 8a Momento della pubblicazione 1 Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl non comprende né il giorno della pubblicazione nella RU né quello dell’entrata in vigore. 2 Se l’atto normativo in questione e i suoi effetti sono di grande portata o è necessa- rio adottare disposizioni d’esecuzione, il servizio competente in materia provvede affinché la pubblicazione abbia luogo con sufficiente anticipo.

Art. 8b Inosservanza del termine 1 I testi pubblicati prima o il giorno stesso della loro entrata in vigore in violazione del termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl creano obblighi giuridicamente vincolanti al più presto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella RU. 2 Se occorre derogare al termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubl, il servizio competente in materia espone le ragioni alla base della deroga e del piano di pubbli- cazione: a. per gli atti normativi che vanno sottoposti al Consiglio federale: nella propo- sta che li correda; b. per gli altri atti normativi: comunicandole per scritto alla Cancelleria fede- rale al più tardi alla firma dell’atto normativo.

1 RS 170.512.1

2010-0963 2645

Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali RU 2010

Art. 19 Pubblicazione mediante rimando Sono pubblicati nel Foglio federale conformemente all’articolo 13 capoverso 3 LPubl segnatamente: a. il messaggio sul bilancio di previsione della Confederazione e le relative aggiunte; b. il messaggio sul conto di Stato della Confederazione; c. il rapporto di gestione del Consiglio federale.

Art. 32 Trattati e risoluzioni internazionali Per assicurare la pubblicazione tempestiva, devono essere disponibili nelle lingue ufficiali: a. all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA2), in vista dell’approvazione del trattato o della risoluzione in questione: i testi dei trat- tati e delle risoluzioni internazionali che il Consiglio federale ha la compe- tenza di concludere autonomamente; b. prima della data dell’applicazione provvisoria: i testi dei trattati e delle riso- luzioni internazionali che devono essere applicati provvisoriamente; c. all’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA), in vista dell’appro- vazione del messaggio: i testi dei trattati e delle risoluzioni internazionali a proposito dei quali deve essere elaborato un messaggio.

Art. 42 cpv. 2 lett. b e 45 Abrogati

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 172.010.1

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