AS 2010 2667
Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio
Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS)
Modifica del 4 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 ottobre 20031 sulle attività della truppa fuori del servizio è modificata come segue:
Art. 5 Partecipazione 1 Possono partecipare i militari, gli ex militari e i membri del Corpo delle guardie di confine. 2 Nel bando possono essere stabiliti contingenti per i singoli gruppi di partecipanti.
Art. 5a Diritto al soldo e computo sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione Danno diritto al soldo e sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione: a. la partecipazione ai campionati dell’esercito; b. la partecipazione di militari alla gara di tiro dell’esercito durante un servizio d’istruzione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 512.38
2010-0387 2667
Attività della truppa fuori del servizio RU 2010
2668