AS 2010 281
Codice civile
Codice civile (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune)
Modifica del 25 settembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20082, decreta:
I Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 111 A. Divorzio su 1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e pro- richiesta comune I. Accordo ducono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata completo dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.
2 Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato
la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la con- venzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.
II Il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084 è modificato come segue:
Art. 287 Audizione delle parti Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposi- zioni del CC5.
2007-2876 281
Codice civile (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune) RU 2010
Art. 288 cpv. 2, primo periodo, e 3, primo periodo 2 Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. … 3 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. …
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.6
2 Ad eccezione del capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio
2010.7 3 La cifra II (modifica del Codice di procedura civile) entra in vigore ulteriormente.
16 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 FF 2009 5801 7 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale dell’11 dic. 2009.
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