AS 2010 2823
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) (Adeguamento della trasposizione dell'acquis di Schengen)
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen)
Modifica dell’11 dicembre 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20091, decreta:
I La legge federale del 20 giugno 19972 sulle armi è modificata come segue:
1 Per armi s’intendono:
c. concerne soltanto il testo francese 2bis Per Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato.
Art. 22b Bolletta di scorta 1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall’Ufficio centrale. 2 Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico. 3 La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni. 4 La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l’esportazione, nonché i dati necessari all’identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accom- pagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione. 5 L’Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell’esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni.
2008-2237 2823
Legge sulle armi RU 2010
2 L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata. L’autorizza- zione consente l’introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo. 2bis Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizza- zione; definisce la durata di validità dell’autorizzazione. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.
Art. 25a cpv. 2, primo periodo 2 A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato Schengen, l’autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d’arma da fuoco. …
1 Chi, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco e le relative munizioni verso uno Stato Schengen deve chiedere alla competente autorità del Cantone di domicilio una carta europea d’arma da fuoco.
Art. 32d Comunicazione di dati personali a uno Stato Schengen La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
Art. 34 cpv.1 lett. l e lbis
1 È punito con la multa chiunque:
l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete; lbis. esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione;
II Alla presente legge è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.
Legge sulle armi RU 2010
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
1° aprile 2010.3
2 La presente legge entra in vigore il 28 luglio 2010.
4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2009 7673
Legge sulle armi RU 2010
Allegato
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono: a. l’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. l’Accordo del 26 ottobre 20045 sotto forma di scambio di lettere tra il Con- siglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comi- tati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri ese- cutivi; c. l’Accordo del 17 dicembre 20046 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; d. l’Accordo del 28 aprile 20057 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; e. il Protocollo del 28 febbraio 20088 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
4 RS 0.362.31 5 RS 0.362.1 6 RS 0.362.32 7 RS 0.362.33