AS 2010 2867
Ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l’esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
del 18 giugno 2010
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visti gli articoli 20 capoverso 2, 21 capoverso 3 e 26 dell’ordinanza del 19 maggio 20101 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro); visto l’articolo 13b capoverso 1 dell’ordinanza del 23 giugno 19992 sugli ascensori, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le competenze in materia di sorveglianza del mer- cato e il relativo finanziamento secondo l’articolo 20 OSPro per i prodotti seguenti (prodotti): a. macchine; b. ascensori; c. apparecchi a gas; d. attrezzature a pressione; e. recipienti semplici a pressione; f. dispositivi di protezione individuale (DPI); g. altri prodotti secondo l’articolo 19 lettera g OSPro.
Art. 2 «Azienda» Nella presente ordinanza per «azienda» si intende un’azienda ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 19833 sulla prevenzione degli infortuni (OPI).
Art. 3 Competenze L’allegato definisce gli organi di controllo competenti per le singole categorie di prodotti.
RS 930.111.5
2010-1025 2867
Esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 RU 2010
Art. 4 Coordinamento 1 Se un prodotto rientra in varie categorie di prodotti, gli organi di controllo com- petenti coordinano le loro attività.
2 In caso di conflitti di competenza decide la Segreteria di Stato dell’economia
(SECO).
Art. 5 Registro degli ascensori L’ispettorato federale per gli ascensori operativi in ambito non aziendale (IFA) tiene il registro degli ascensori secondo l’articolo 13b dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori.
Art. 6 Finanziamento con i proventi degli emolumenti Gli organi di controllo coprono le spese in primo luogo con i proventi degli emolu- menti riscossi in virtù dell’OSPro.
Art. 7 Finanziamento con il premio supplementare Gli organi d’esecuzione della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni preposti alla sorveglianza del mercato nelle aziende secondo gli articoli 22–24 OSPro coprono le spese con il premio supplementare per la preven- zione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l’articolo 91 lettera f OPI5, nella misura in cui i proventi degli emolumenti riscossi in virtù dell’OSPro non sono sufficienti a coprire le spese.
Art. 8 Assunzione delle spese non coperte
1 Le spese che non possono essere coperte né con gli emolumenti né con il premio
supplementare sono a carico della SECO. 2 Sono fatte salve le disposizioni contrattuali derogatorie convenute con gli organi di controllo competenti.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 23 agosto 20056 concernente le competenze in materia di esecuzione della legislazione sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici e il suo finanziamento è abrogata.
4 RS 832.20 5 RS 832.30 6 RU 2005 4257, 2009 2573
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Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.
18 giugno 2010 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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Allegato (art. 3)
Categorie di prodotti e organi di controllo competenti
Categorie di prodotti Organo di controllo competente
a. Macchine e quasi-macchine, in particolare secondo l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 2 aprile 20087 sulle macchine:
1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti Istituto nazionale svizzero di assi-
di cui al numero 3, curazione contro gli infortuni (Suva)
2. al di fuori delle aziende, in particolare Ufficio svizzero per la prevenzione
nell’ambito della circolazione stradale, degli infortuni (upi) dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui ai numeri 3 e 4,
3. nell’agricoltura e nell’orticoltura, agriss (Fondazione Agri-Sicurezza
ad eccezione dei prodotti di cui al Svizzera) numero 4, 4. impianti di trasporto al di fuori delle Ispettorato federale per gli ascensori aziende, in cui una struttura (cabina, operativi in ambito non aziendale ascensore, piattaforma, scale mobili, (IFA) tappeti mobili o strutture simili) è spo- stata lungo una o più guide e la cui sicurezza non è disciplinata in altro modo a livello federale, ad eccezione dei materiali specifici per i parchi di divertimento. b. Apparecchi a gas, in particolare secondo l’articolo 12 capoverso 1 OSPro, nonché altri prodotti destinati:
1. alla produzione e all’impiego di combu- Società svizzera dell’industria del
stibili e carburanti gassosi come il gas gas e delle acque (SSIGA) urbano, il gas naturale, il gas liquido, il gas di depurazione, il biogas o altri gas simili,
2. alla produzione e all’impiego di gas Associazione svizzera per la tecnica
tecnici e di gas per uso medico, della saldatura (ASS) 3. alla saldatura, al taglio e a procedimenti Associazione svizzera per la tecnica affini in cui si utilizza il gas. della saldatura (ASS)
7 RS 819.14
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Categorie di prodotti Organo di controllo competente
c. Dispositivi di protezione individuale, in particolare secondo l’articolo 12 capo- verso 2 OSPro:
1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti Istituto nazionale svizzero di assi-
di cui al numero 3, curazione contro gli infortuni (Suva)
2. al di fuori delle aziende, in particolare Ufficio svizzero per la prevenzione
nell’ambito della circolazione stradale, degli infortuni (upi) dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
3. nell’agricoltura e nell’orticoltura. agriss (Fondazione Agri-Sicurezza
Svizzera) d. Recipienti a pressione e attrezzature a Associazione svizzera ispezioni pressione, in particolare secondo l’ordi- tecniche (ASIT) nanza del 20 novembre 20028 sulle attrezzature a pressione e dell’ordinanza del 20 novembre 20029 sui recipienti a pressione. e. Ascensori secondo l’articolo 1 dell’ordi- nanza del 23 giugno 199910 sugli ascen- sori:
1. nelle aziende, Istituto nazionale svizzero di assi-
curazione contro gli infortuni (Suva)
2. al di fuori delle aziende. Ispettorato federale per gli ascensori
operativi in ambito non aziendale (IFA) f. Prodotti destinati alla saldatura, al taglio e Associazione svizzera per la tecnica a procedimenti affini in cui non si utilizza della saldatura (ASS) il gas. g. Prodotti per i sistemi di approvvigiona- Società svizzera dell’industria del mento idrico e le installazioni di acqua gas e delle acque (SSIGA) potabile. h. Prodotti che non sono contemplati alle lettere a-g del presente allegato:
1. nelle aziende, ad eccezione dei prodotti Istituto nazionale svizzero di assi-
di cui al numero 3, curazione contro gli infortuni (Suva)
8 RS 819.121 9 RS 819.122 10 RS 819.13
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Categorie di prodotti Organo di controllo competente
2. al di fuori delle aziende, in particolare Ufficio svizzero per la prevenzione
nell’ambito della circolazione stradale, degli infortuni (upi) dello sport e dell’economia domestica, ad eccezione dei prodotti di cui al numero 3,
3. nell’agricoltura e nell’orticoltura. agriss (Fondazione Agri-Sicurezza
Svizzera)