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Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)
Modifica del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 dicembre 19851 contro l’inquinamento atmosferico è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli 14, 19b, 27, 36, 38, 39 e 39a nonché nell’allegato 2 cifre 111 e 88 e nell’allegato 3 cifre 412 e 524, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».
Art. 2 cpv. 6 6 Per messa in commercio s’intende il primo trasferimento o cessione a titolo one- roso o gratuito di un apparecchio o di una macchina per la distribuzione o l’utilizzo in Svizzera. È equiparata alla messa in commercio la prima messa in servizio di apparecchi e macchine nella propria azienda a condizione che non ci sia stata una messa in commercio precedente.
Art. 3 cpv. 2 lett. c
2 Per i seguenti impianti valgono esigenze completive o derogatorie:
c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l’articolo 19a, per gli impianti a combustione secondo l’articolo 20 e per gli strumenti di lavoro secondo l’articolo 20b: le esigenze di cui all’allegato 4.
Art. 14 cpv. 2 terzo periodo 2 … Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misura- zione sono disciplinate dall’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione.
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Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico RU 2010
Art. 20 cpv. 2 Abrogato
Sezione 5a: Messa in commercio di strumenti di lavoro
Art. 20b Condizioni per la messa in commercio Le macchine e gli apparecchi dotati di motore ad accensione comandata con una potenza fino a 19 kW (strumenti di lavoro) possono essere messi in commercio soltanto se è provata la conformità del motore con le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4.
Art. 20c Prova di conformità
1 La prova di conformità comprende:
a. l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori da parte di uno Stato membro dell’Unione europea o il documento di cui all’allegato VII della direttiva 97/68/CE3 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili e apparecchi; e b. la marcatura del motore conformemente all’allegato I punto 3 della diret- tiva 97/68/CE. 2 La prova di conformità può essere fornita anche con un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità secondo l’articolo 18 LOTC4, che attesti che il tipo di strumento di lavoro soddisfa le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 (certificato di conformità). Il motore deve essere contrassegnato con il marchio o la denominazione commerciale del costruttore e il nome dell’organismo di valutazione della conformità.
Art. 26b cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 36 cpv. 1 e 4
1 La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:
a. sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro (art. 37);
3 GU L 059 del 27.02.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/26/UE, GU L 86 del 01.04.2010, pag. 29. 4 RS 946.51
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b. controllo dei combustibili e dei carburanti al momento dell’importazione (art. 38). 4 La Confederazione esegue i rilevamenti sullo stato e l’evoluzione dell’inquina- mento atmosferico sull’insieme del territorio svizzero (art. 39).
Art. 37 Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro 1 L’UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, degli impianti a combustione e degli strumenti di lavoro. Controlla in particolare se: a. i dati riportati nella dichiarazione di conformità sono esatti; o b. i motori degli strumenti di lavoro muniti di un marchio di omologazione cor- rispondono al motore o alla famiglia di motori omologati. 2 Può affidare compiti di controllo a enti di diritto pubblico e a organizzazioni setto- riali di diritto privato.
3 Se gli impianti controllati non sono conformi alle esigenze, l’UFAM ordina i
necessari provvedimenti. In casi gravi, può vietare l’ulteriore offerta e messa in commercio degli impianti o esigere l’adeguamento di quelli già in commercio.
II Gli allegati 2–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010 Le esigenze di cui all’allegato 4 cifra 4 si applicano agli strumenti di lavoro a partire dal 1° gennaio 2011.
IV La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2010.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Limitazioni completive e derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
Cifra 512 Gli impianti devono essere costruiti rispettando le distanze minime dalle zone abitate, conformemente alle norme riconosciute per la detenzione di animali. Sono considerate in particolare come norme per la detenzione di animali le raccomanda- zioni della Stazione di ricerca d’economia aziendale e di genio rurale5.
Cifra 89 Abrogata
5 Ottenibili presso: Stazione di ricerca Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART),
8356 Ettenhausen.
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Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)
Limitazioni completive e derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
Cifra 7
7 Impianti a combustione alimentati con combustibili
liquidi secondo l’allegato 5 cifra 13 1 Per gli impianti a combustione alimentati con combustibili liquidi secondo l’alle- gato 5 cifra 13 valgono le esigenze di cui alla cifra 41.
2 Gli impianti con una potenza termica inferiore a 350 kW non devono essere ali-
mentati con combustibili secondo l’allegato 5 cifra 13.
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Allegato 4 (art. 3 cpv. 2 lett. c)
Titolo
Esigenze per gli impianti a combustione, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per gli strumenti di lavoro
Cifra 1 Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1, per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all’articolo 19a nonché per gli strumenti di lavoro di cui all’articolo 20b.
Cifra 4
4 Esigenze d’igiene dell’aria per gli strumenti di lavoro
1 I motori degli strumenti di lavoro devono rispettare le esigenze applicabili ai motori ad accensione comandata per le macchine mobili non stradali secondo la direttiva 97/68/CE6 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prov- vedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inqui- nante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su mac- chine mobili non stradali.
2 Le limitazioni delle emissioni di cui all’allegato 1 non sono applicabili.
6 GU L 59 del 27.02.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2010/26/UE, GU L 86 del 01.04.2010, pag. 29.
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Allegato 5 (art. 21 e 24)
Esigenze in materia di combustibili e carburanti
Cifra 131 Sono considerati altri combustibili liquidi i composti organici liquidi che bruciano come l’olio da riscaldamento «extra leggero» e che soddisfano le esigenze secondo la cifra 132.
Cifra 133 Gli altri composti organici liquidi che non soddisfano le esigenze secondo la cifra 132 sono considerati rifiuti speciali.
Cifra 5 cpv. 1 e 1bis
1 La benzina per motori può essere importata a scopi commerciali o messa in com-
mercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:
Parametro Unità Minimoa Massimoa Metodo di provab
Benzina per motori – Numero di ottani ricerca, 95,0c – EN ISO 5164 RON – Numero di ottani motore, 85,0c – EN ISO 5163 MON – Tensione di vapore (DVPE): EN 13016-1 – periodo estivo kPa – 60,0d – Distillazione: EN ISO 3405 – evaporato a 100 °C % (V/V) 46,0 – – evaporato a 150 °C % (V/V) 75,0 – – Analisi degli idrocarburi: – olefinici % (V/V) – 18,0 EN 15553, EN ISO 22854 – aromatici % (V/V) – 35,0 EN 15553, EN ISO 22854 – benzene % (V/V) – 1,00 EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 – Tenore in ossigeno % (m/m) – 3,7 EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – Componenti ossigenati: EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – metanolo % (V/V) – 3,0 – etanolo % (V/V) – 10,0 – alcole isopropilico % (V/V) – 12,0 – alcole butilico terziario % (V/V) – 15,0 – alcole isobutilico % (V/V) – 15,0 – etere (5 o più atomi di carbonio) % (V/V) – 22,0 – altri composti ossigenatie % (V/V) – 15,0
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Parametro Unità Minimoa Massimoa Metodo di provab
– Tenore in zolfo mg/kg – 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20884 – Tenore in piombo mg/l – 5,0 EN 237
Osservazioni: a I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi – determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova». b Norme (comuni) determinanti per la prova: – EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) – ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) Le norme succitate sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. c In deroga alla presente tabella, il valore RON per la benzina normale deve raggiungere almeno 91 e il valore MON almeno 81. d Vale per le benzine utilizzate dal 1° maggio al 30 settembre. e Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione non superiore a 210 °C.
1bis Se la benzina per motori è miscelata con bioetanolo, fino al 30 settembre 2015 la tensione di vapore massima di 60,0 kPa di cui al capoverso 1 può essere superata durante il periodo estivo nel rispetto dei seguenti limiti:
Tenore in bioetanolo % (V/V) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Superamento massi- kPa 3,65 5,95 7,20 7,80 8,00 8,00 7,94 7,88 7,82 7,76 modella tensione di vapore prescrittaa
Osservazione: a I valori intermedi sono calcolati per interpolazione lineare fra il valore immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore al tenore in bioetanolo.
Cifra 6 L’olio diesel può essere importato a scopi commerciali o messo in commercio soltanto se soddisfa le seguenti esigenze:
Parametro Unità Minimoa Massimoa Metodo di provab
Olio diesel – Numero di cetano 51,0c – EN ISO 5165, EN 15195 – Densità a 15 °C kg/m3 – 845,0 EN ISO 3675, EN ISO 12185 – Ebollizione: 95 % (V/V) raccolta a °C – 360 EN ISO 3405 – Idrocarburi aromatici policiclici % (m/m) – 8,0 EN 12916 – Tenore in zolfo mg/kg – 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20884
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Osservazioni: a I risultati delle misurazioni vanno valutati secondo la norma EN ISO 4259 «Prodotti petroliferi – determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova». b Norme (comuni) determinanti per la prova: – EN: norma del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) – ISO: norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) Le norme succitate sono ottenibili presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur. c In deroga alla presente tabella, il numero di cetano per le qualità invernali deve corri- spondere almeno alle esigenze secondo la norma SN EN 590.
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