AS 2010 2975
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)
Modifica del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modifi- cata come segue:
Art. 36 Contributi (art. 19a LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui agli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calco- lati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 200 16 000 0,269 16 000 20 300 0,276 20 300 22 600 0,282 22 600 24 900 0,288 24 900 27 200 0,295 27 200 29 500 0,301 29 500 31 800 0,314 31 800 34 100 0,327 34 100 36 400 0,340 36 400 38 700 0,353 38 700 41 000 0,365 41 000 43 300 0,378 43 300 45 600 0,397 45 600 47 900 0,417 47 900 50 200 0,436 50 200 52 500 0,455 52 500 54 800 0,474
2010-1030 2975
Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno RU 2010
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo compreso tra i 23 e i 500 franchi l’anno. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
II L’ordinanza 09 del 26 settembre 20083 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:
Art. 9 Contributo minimo Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 LIPG è di 23 franchi all’anno.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011 con effetto sino al 31 dicembre 2015.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 831.108
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