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AS 2010 3037

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modi- ficata come segue:

Ingresso visto l’articolo 48 capoverso 4 del Codice civile2 (CC);

Art. 1 Principio e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi per le operazioni di stato civile: a. dagli uffici dello stato civile; b. dalle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile; c. dalle rappresentanze svizzere all’estero; d. dall’Ufficio federale dello stato civile. 2 Non possono essere riscossi altri emolumenti, disborsi o supplementi per le opera- zioni di stato civile. 3 I disborsi sono conteggiati separatamente. In linea di massima, sono riscossi con- temporaneamente agli emolumenti.

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 I Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell’unione domestica registrata e per gli spostamenti effettuati in relazione a queste prestazioni (art. 1a cpv. 4 dell’O del 28 apr. 20043 sullo stato civile, OSC). 3 La divulgazione dei dati dello stato civile ad autorità straniere non è soggetta a emolumenti (art. 54 e 61 OSC).

2010-1122 3037

Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Art. 6 Supplemento

1 L’emolumento è aumentato:

a. del 50 per cento, se la domanda deve essere trattata d’urgenza; o b. del 100 per cento, se:

1. la prestazione deve essere fornita tra le ore 18 e le ore 7, di domenica o

nei giorni festivi ordinari,

2. se la prestazione comporta un onere di lavoro straordinario, o

3. se la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell’unione dome-

stica registrata avviene il sabato. 2I Cantoni possono rinunciare ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 1, per le operazioni eseguite tra le ore 18 e le 19, e ai supplementi di cui al capoverso 1 lettera b numero 3.

3 Ogni supplemento deve essere motivato e conteggiato separatamente.

Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, c, e, f nonché 3

1 Sono considerate disborsi le spese supplementari connesse con una determinata

prestazione, segnatamente: a. concerne soltanto il testo tedesco c. le spese di altre autorità o di terzi, in particolare per autorizzazioni, accerta- menti, perizie, informazioni, traduzioni e servizi di interpretariato; e. le spese per l’uso del locale dove celebrare il matrimonio o costituire l’unione domestica registrata, se non si tratta del locale ufficiale dello stato civile (art. 1a cpv. 4 OSC4); f. le spese per la cartellina degli atti di stato civile. 3I disborsi dovuti all’applicazione della legge federale del 13 dicembre 20025 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili sono a carico dell’ufficio dello stato civile.

Art. 8 Abrogato

Art. 10 cpv. 2 2 La decisione può essere impugnata presso l’unità amministrativa superiore. Sono applicabili gli articoli 89 e 90 OSC6.

4 RS 211.112.2 5 RS 151.3 6 RS 211.112.2

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Art. 12 cpv. 3 3 Gli emolumenti riscossi per i solleciti sono retti dal diritto cantonale, sempre che non riguardino un’autorità federale.

Art. 13 Condono o riduzione di emolumenti e disborsi 1 Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi impor- tanti, segnatamente: a. allorché l’assoggettato è indigente; b. allorché la prestazione risponde a un interesse pubblico o a uno scopo d’utilità pubblica; c. per informazioni semplici, disbrighi di lieve entità e lettere di intermedia- zione civica. 2 Se non possono essere addebitati alla persona tenuta a versare un emolumento in virtù dell’articolo 2 capoverso 1 o se non possono essere riscossi, i disborsi connessi con una prestazione o con un’attività di interesse pubblico sono a carico dell’ufficio dello stato civile. 3 Se non possono essere addebitati a qualcuno, i disborsi connessi con l’aggiorna- mento del registro dello stato civile sono a carico dell’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.

II Gli allegati 1–4 sono sostituiti dalle versioni in appresso.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Allegato 1 (art. 4 lett. a)

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Il trasferimento dei dati personali dal registro delle famiglie al registro dello stato civile (art. 93 OSC7) e il rilevamento obbligatorio di dati (art. 7 e 8 OSC) e di persone (art. 15a cpv. 1 e 2 OSC) nel registro dello stato civile non sono soggetti a emolumenti. Fr.

I. Divulgazione di dati dello stato civile L’emolumento comprende l’eventuale domanda d’autorizzazione della divulgazione presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza

1. Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato

civile

1.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti

un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 1.2 e 1.3 30

1.2 Certificato di famiglia o certificato di unione domestica, rilascio

del primo esemplare o sostituzione senza procedura di documen- tazione 40

1.3 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato

– Emolumento di base, comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori 40 – Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento 10

2. Allestimento di documenti sulla base dei registri dello stato civile

cartacei

2.1 Atti, certificati, attestazioni o informazioni scritte concernenti

un evento di stato civile, un fatto, lo stato civile o la cittadinanza di una persona, salvo i documenti di cui ai numeri 2.2 e 2.3 30

2.2 Atto di famiglia

– Emolumento di base comprendente anche la registrazione dei dati concernenti il titolare e i suoi genitori 40 – Supplemento per ogni ulteriore persona indicata nel documento 10

2.3 Allestimento di una copia o di una fotocopia compresa

l’autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. b OSC): – di un foglio nel registro delle famiglie, se non va allestito un atto di famiglia 50

7 RS 211.112.2

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Fr. – di un’iscrizione nel registro delle nascite, delle morti o dei matrimoni, se non va allestito un atto di nascita, di morte o di matrimonio 40 – di un’iscrizione nel registro delle legittimazioni o dei ricono- scimenti 30

3. Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato

civile

3.1 Ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustifica-

tivi basati su un mandato di ricerca al fine di accertare un fatto, per mezz’ora 75

3.2 Collaborazione alla consultazione dei registri cartacei dello stato

civile da parte degli interessati (art. 92b cpv. 4 OSC), per mezz’ora 75

3.3 Copia o fotocopia di un documento giustificativo archiviato:

– per pagina 2 – autenticazione (art. 47 cpv. 2 lett. c OSC) 30

3.4 Accertamento dello stato civile, per persona 30

II. Ricevimento di dichiarazioni L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni con- cernenti le condizioni e gli effetti giuridici delle dichiarazioni nonché l’eventuale domanda d’autorizzazione del ricevimento presentata dall’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza

4. Cognome

4.1 Dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio

senza aver effettuato la procedura preparatoria al matrimonio oppure dopo la chiusura di quest’ultima (art. 12 cpv. 1 OSC) 75

4.2 Dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento

giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 1 OSC) 75

4.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al

diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria al matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica (art. 14 cpv. 1 OSC) 75

5. Riconoscimento

5.1 Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio

(art. 11 cpv. 5 OSC) 75

5.2 Consenso del rappresentante legale (art. 11 cpv. 4 OSC) 30

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Fr.

6. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la

celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC) 75

7. Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la

costituzione di un’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 della LF del 18 giu. 20048 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, LUD) resa presso un ufficio dello stato civile chia- mato a collaborare (art. 75h cpv. 1 OSC) 75

8. Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile

(art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC), per mezz’ora 75

III. Matrimonio e unione domestica registrata L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni con- cernenti le condizioni e gli effetti giuridici del matrimonio o dell’unione domestica registrata

9. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura preliminare

alla costituzione dell’unione domestica registrata

9.1 Esame della domanda di esecuzione della procedura preparatoria

del matrimonio (art. 63 cpv. 1 OSC), ricevimento delle dichiara- zioni concernenti l’adempimento delle condizioni (art. 98 cpv. 3 CC; art. 65 cpv. 1 OSC) nonché la dichiarazione concernente il cognome (art. 12 cpv. 2 e art. 14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 67 cpv. 2 OSC): – se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la doman- da, riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni 150 – se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni con- cernenti l’adempimento delle condizioni (art. 69 cpv. 1 o 2 OSC) 125 – se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 69 cpv. 2 OSC) 100

9.2 Esame della domanda per l’esecuzione della procedura prelimina-

re alla costituzione dell’unione domestica registrata (art. 75b cpv.

1 OSC), ricevimento delle dichiarazioni concernenti

l’adempimento delle condizioni (art. 5 cpv. 3 LUD; art. 75d cpv.

1 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente

l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (14 cpv. 1 OSC) e comunicazione concernente la chiusura della procedura (art. 75f cpv. 2 OSC):

8 RS 211.231

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Fr. – se l’ufficio dello stato civile a cui è stata presentata la doman- da, riceve ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni 150 – se è stata presentata una soltanto delle due dichiarazioni con- cernenti l’adempimento delle condizioni (art. 75h cpv. 1 o 2 OSC) 125 – se ambedue le dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni sono presentate assieme ad una domanda scritta (art. 75h cpv. 2 OSC) 100

9.3 Esame della domanda di abbreviare il termine previsto

nell’articolo 100 capoverso 2 CC e di celebrare immediatamente il matrimonio (matrimonio di necessità) 75

9.4 Consenso del rappresentante legale (art. 64 cpv. 2 e art. 75c

cpv. 2 OSC) 30

10. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio o per la costi-

tuzione dell’unione domestica registrata

10.1 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3

OSC) 30

10.2 Certificato di capacità al matrimonio (art. 75 OSC) 30

10.3 Autorizzazione per la costituzione dell’unione domestica

registrata (art. 75i cpv. 3 OSC) 30

10.4 Annullamento della celebrazione del matrimonio o della costitu-

zione dell’unione domestica registrata o rinvio della data da parte dei fidanzati o dei partner meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta 100

11. Celebrazione del matrimonio o costituzione dell’unione domesti-

ca registrata (art. 70 cpv. 1 e art. 75i cpv. 1 OSC): – emolumento di base 75 – supplemento per l’esecuzione basato sull’autorizzazione dell’ufficio dello stato civile che ha eseguito la procedura pre- paratoria (art. 70 cpv. 3 OSC) oppure la procedura preliminare (art. 75i cpv. 3 OSC) 50 – supplemento per l’esecuzione in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete (art. 3 cpv. 1 OSC) 50 – supplemento in caso di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell’unione domestica registrata in un locale diverso da quello ufficiale 50 – supplemento in caso di assenza dei testimoni scelti dai fidanzati, per testimone messo a disposizione 50

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Fr.

IV. Modifica dei dati documentati

12. Rettificazione, aggiunta, radiazione e nuova documentazione

(art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) sotto la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile o su ordine dell’autorità di vigilanza o del giudice, se dovuti a colpa dell’interessato, per mezz’ora 75

V. Altre prestazioni

13. Spostamenti effettuati in relazione a una prestazione soggetta a

un emolumento, per mezz’ora 50

14. Esame di casi in cui il cognome è o potrebbe essere retto dal

diritto estero, per mezz’ora e per dossier 75

15. Esame di documenti esteri, se l’onere di lavoro è superiore a un

quarto d’ora, per mezz’ora e per dossier 75

16. Ottenimento di documenti svizzeri o esteri , per incarico 40

17. Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua

ufficiale della Svizzera (art. 3 cpv. 4 OSC) 20

18. Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni

e il conferimento del mandato 20

19. Audizione di una persona o della coppia al fine di accertare fatti

che indicano che l’interessato manifestamente non intende costi- tuire l’unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), se la domanda della coppia interessata è respinta per abuso di diritto, per mezz’ora 75

20. Trasmissione di una copia per fax o per e-mail, oltre

all’emolumento e ai disborsi per l’allestimento e per la trasmis- sione del documento 20

21. Allestimento di una copia di un documento su richiesta:

– per pagina 2 – autenticazione (art. 18a cpv. 2 OSC) 30

22. Allestimento di una copia di un documento di identità ad uso

amministrativo (p.es. passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri) gratuito

VI. Prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in base a una delega di competenza dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile sono retti dall’allegato 2

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Allegato 2 (art. 4 lett. b)

Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

Il riconoscimento di una decisione o un atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19879 sul diritto internazionale privato (LDIP)(art. 45 cpv. 2 n. 4 CC; art. 23 cpv. 1–2 OSC10) e l’ammissione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale dello stato civile (art. 90 cpv. 1 OSC) non sono soggetti a emolumenti. Fr.

I. Disbrigo di domande

1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini

stranieri, quando: – nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) 200 – il matrimonio è celebrato in base ai presupposti del diritto nazionale di uno degli sposi (art. 44 cpv. 2 LDIP) 200

2. Decisione concernente la rettificazione, l’aggiunta, la radiazione e

la nuova documentazione di dati, per colpa dell’interessato (art. 43 CC; art. 29 OSC), per mezz’ora 75

3. Autorizzazione per il ricevimento della dichiarazione concernente

i dati non controversi sullo stato civile in applicazione dell’articolo 41 CC, per mezz’ora 75

4. Informazioni sui genitori biologici (art. 268c CC), per mezz’ora 75

5. Autorizzazione di divulgare dati dello stato civile, per mezz’ora 75

II. Altre prestazioni

6. Reiezione del ricorso interposto contro la decisione di un ufficiale

dello stato civile, al massimo 1000

7. Allestimento di una perizia o rilascio di informazioni giuridiche,

per mezz’ora 75

8. Verifica dello stato civile in caso di naturalizzazione, per

mezz’ora 75

III. Prestazioni fornite in rappresentanza dell’ufficio dello stato civile Gli emolumenti riscossi per le prestazioni fornite in rappresen- tanza di un ufficio di stato civile sono retti dall’allegato 1.

9 RS 291 10 RS 211.112.2

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Allegato 3 (art. 4 lett. c)

Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero Fr.

I. Scambio di atti fra la Svizzera e l’estero

1 Documenti di stato civile esteri

1.1 Trasmissione in Svizzera di documenti di stato civile esteri

Non è riscosso alcun emolumento per la traduzione e l’autenticazione di decisioni e documenti di stato civile che vanno trasmessi d’ufficio in vista della documentazione nel registro dello stato civile, se tali operazioni possono essere effettuata dal personale della rappresentanza svizzera. Le spese risultanti dall’intervento di terzi sono rimborsate come disborsi.

1.2 Misure intese all’ottenimento di documenti di stato civile se una

semplice domanda inviata all’autorità estera non è sufficiente, per mezz’ora 75

2 Documenti di stato civile svizzeri

2.1 Ottenimento di documenti di stato civile svizzeri

Non è riscosso alcun emolumento per l’ordinazione

II. Ricevimento di dichiarazioni L’emolumento comprende la consulenza e le informazioni con- cernenti le condizioni e gli effetti giuridici (art. 5 cpv. 1 lett. a OSC11)

3. Dichiarazioni concernenti il cognome

3.1. Ricevimento, prima del matrimonio, della dichiarazione concer-

nente il cognome, se è ricevuta indipendentemente dalla domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio (art. 63 cpv. 2 OSC) o dalle dichiarazioni concernenti l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) 75

3.2 Dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento

giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC) 75

3.3 Dichiarazione concernente l’assoggettamento del cognome al

diritto nazionale, se essa non è trasmessa contemporaneamente con la decisione o con l’atto estero concernente lo stato civile (art. 14 cpv. 2 OSC) 75

11 RS 211.112.2

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Fr.

4. Dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio (art. 11

cpv. 6 OSC) 75

III. Procedura preparatoria del matrimonio e procedura prelimi- nare alla costituzione dell’unione domestica registrata

5. Celebrazione del matrimonio o costituzione dell’unione domesti-

ca registrata prevista in Svizzera

5.1 Ricevimento della domanda di esecuzione della procedura prepa-

ratoria del matrimonio presentata singolarmente o congiuntamen- te dai fidanzati (art. 63 cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiara- zione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC; art. 69 cpv. 2 OSC) nonché ricevimento della dichiarazione concernente il cognome resa prima del matrimonio (art. 12 cpv. 2 OSC) oppure l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150

5.2 Ricevimento della domanda per la procedura preliminare alla

costituzione dell’unione domestica registrata presentata singo- larmente o congiuntamente dai partner (art. 75b cpv. 2 OSC), ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la costituzione dell’unione domestica registrata (art. 5 cpv. 3 LUD12; art. 75h cpv. 2 OSC), nonché l’assoggetta- mento del cognome al diritto nazionale (art. 14 cpv. 2 OSC) 150

5.3 Traduzione e autenticazione di documenti esteri, nonché autenti-

cazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire nell’ambito dell’esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio o della procedura preliminare alla costituzione dell’unione dome- stica registrata, per mezz’ora 75

6. Celebrazione del matrimonio prevista all’estero

6.1 Ordinazione di un certificato di capacità al matrimonio se sono

necessarie anche prestazioni di cui al numero 5.1 75

6.2 Traduzione e autenticazione di documenti esteri nonché autenti-

cazione di traduzioni effettuate da terzi da esibire alla celebra- zione del matrimonio, per mezz’ora 75

12 RS 211.231

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Fr.

IV. Altre prestazioni

7. Perizie, informazioni giuridiche o rapporti su richiesta di un

ufficio dello stato civile, di un’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile oppure dell’Ufficio federale dello stato civile comprese l’ottenimento di documenti, le indagini condotte per accertare un fatto e il trattamento dei dossier da parte di un avvocato di fiducia o di un altro esperto (art. 5 cpv. 1 lett. h OSC), per mezz’ora 75

8. Audizione di una di una persona o della coppia, su richiesta

dell’ufficio dello stato civile o dell’autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, al fine di accertare fatti che indicano che l’interessato manifestamente non intende costituire l’unione coniugale o una comunione di vita, bensì eludere le diposizioni in materia di soggiorno degli stranieri (art. 97a CC; art. 6 cpv. 2 LUD), compreso l’allestimento del rapporto, se l’autorità compe- tente respinge la domanda della coppia interessata per abuso di diritto, per mezz’ora 75

9. Trasmissione di una domanda di informazioni sulle generalità

dei genitori biologici (art. 268c CC) nonché cooperazione negli accertamenti necessari, per mezz’ora 75

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Allegato 4 (art. 4 lett. d)

Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile Fr.

I. Trasmissione di documenti

1. Documenti di stato civile svizzeri

1.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, decisioni e

documenti, per ufficio dello stato civile o altra autorità 30

1.2 Ottenimento di autenticazioni presso rappresentanze in Svizzera,

cancellerie cantonali e Cancelleria federale, per ufficio di legaliz- zazione 30

2. Documenti di stato civile esteri

2.1 Ordinazione e trasmissione di atti di stato civile, di decisioni e di

documenti, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero 50

2.2 Ottenimento e trasmissione di traduzioni, autenticazioni o esami

di autenticità, nonché di perizie, di documenti già disponibili, per dossier trasmesso da una rappresentanza svizzera all’estero 50

II. Altre prestazioni

3. Iscrizioni di dati concernenti il donatore di sperma, per singola

nascita o data di nascita presunta, importo a carico del medico curante 100

4. Disbrigo della domanda d’informazioni

4.1 Informazioni sulle generalità del donatore di sperma conforme-

mente all’articolo 27 della legge federale del 18 dicembre 199813 concernente la procreazione con assistenza medica, per mezz’ora 75

4.2 Informazioni sulle generalità dei genitori biologici conformemen-

te all’articolo. 268c CC, per mezz’ora 75

5. Preparazione di fotocopie:

– per pagina 2 – autenticazione 30

6. Recupero di emolumenti non pagati

Diffida scritta all’assoggettato alla scadenza del termine di paga- mento (al più tardi dopo tre solleciti) 20

13 RS 810.11

3049

Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Emolumenti in materia di stato civile RU 2010

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