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AS 2010 3057

Codice civile

Codice civile (CC) (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare)

Modifica del 12 giugno 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 gennaio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 14 marzo 20082, decreta:

I Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 98 cpv. 4

4 I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la

legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparato- ria.

Art. 99 cpv. 4

4 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’iden-

tità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

2008-0480 3057

Codice civile (Impedire la conclusione di matrimoni in caso RU 2010 di soggiorno irregolare)

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d’informazione

per il settore degli stranieri e dell’asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. j e 2 lett. i

1 L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di

richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sis- tema d’informazione: j. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli arti- coli 97a capoverso 1 del Codice civile5 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20046 sull’unione domestica registrata.

2 L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di

richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sis- tema d’informazione: i. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli arti- coli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata.

2. Legge del 18 giugno 20047 sull’unione domestica registrata

Art. 5 cpv. 4 4 I partner che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preliminare.

Art. 6 cpv. 4 4 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità competente l’identità dei partner che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

4 RS 142.51 5 RS 210 6 RS 211.231 7 RS 211.231

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

1° ottobre 2009.8

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 FF 2009 3767

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