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AS 2010 3111

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

Modifica del 30 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 1 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, cpv. 2 e 2bis 1 Il lavoro notturno durante più di sei settimane e fino a 12 settimane al massimo senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché: a. esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all’alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;

2 Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza conformemente

all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché: a. esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all’alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari; b. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e c. i presupposti giusta l’articolo 29 capoverso 1 lettere a–d siano adempiuti. 2bis Vi è indispensabilità per ragioni aziendali secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera a se: a. si tratta di un lavoro notturno per il quale non esiste un lavoro diurno e serale corrispondente; oppure b. nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente perso- nale qualificato per costituire squadre da impiegare in alternanza.

1 RS 822.111

2010-0076 3111

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro RU 2010

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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