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AS 2010 3175

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 30 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Capitolo 2: L’Amministrazione Sezione 1: Articolazione dell’Amministrazione federale

Art. 6 Principi (art. 8 cpv. 1 LOGA)

1 L’Amministrazione federale si compone dell’Amministrazione centrale e dell’Am-

ministrazione decentralizzata. 2 Le persone e le organizzazioni di diritto pubblico o privato che sono istituite dalla legge e forniscono prevalentemente prestazioni a carattere monopolistico o adem- piono compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza fanno parte dell’Ammi- nistrazione federale decentralizzata. 3 Gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi in virtù dell’articolo 2 capo- verso 4 LOGA che forniscono prevalentemente prestazioni sul mercato non fanno parte dell’Amministrazione federale. Ciò vale anche per le organizzazioni e le persone di diritto privato che la Confederazione sostiene con aiuti finanziari o indennità secondo l’articolo 3 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi o in cui detiene una partecipazione minoritaria.

Art. 7 Amministrazione federale centrale (art. 2 cpv. 1 e 2; art. 43 e 44 LOGA)

1 Fanno parte dell’Amministrazione federale centrale:

a. i dipartimenti e la Cancelleria federale; b. le segreterie generali dei dipartimenti, nonché le loro ulteriori suddivisioni;

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

c. i gruppi; d. gli uffici federali incluse le unità amministrative GEMAP, nonché le loro ulteriori suddivisioni. 2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere c e d possono recare anche un’altra denominazione. 3 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere b–d sono subordinate a un dipartimento. Sono vincolate alle istruzioni del dipartimento. 4 Gli uffici federali possono essere riuniti in gruppi, se la gestione del dipartimento ne può risultare agevolata.

Art. 7a Amministrazione federale decentralizzata (art. 2 cpv. 3 LOGA)

1 L’Amministrazione federale decentralizzata si compone delle seguenti quattro

categorie di unità amministrative: a. le commissioni extraparlamentari di cui all’articolo 57a LOGA; b. le unità amministrative senza personalità giuridica che la legge ha reso auto- nome sul piano organizzativo; c. gli enti, gli istituti e le fondazioni di diritto pubblico istituiti dalla legge che sono autonomi sul piano giuridico, sempre che non forniscano prevalente- mente prestazioni sul mercato; d. le società anonime in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, sempre che non forniscano prevalentemente prestazioni sul mercato. 2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 lettere a e b non sono vincolate a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la legge non disponga altrimenti.

Art. 7b Attribuzione delle unità amministrative decentralizzate Entro i limiti fissati dalla legge, le unità amministrative dell’Amministrazione fede- rale decentralizzata sono attribuite come segue: a. alla Cancelleria federale o a un dipartimento; e b. a una delle categorie di cui all’articolo 7a capoverso 1.

Art. 8 Elenco delle unità 1 Nell’allegato 1 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le unità amministrative: a. dell’Amministrazione federale centrale, senza l’ulteriore suddivisione degli uffici federali; b. dell’Amministrazione federale decentralizzata, a eccezione delle commis- sioni extraparlamentari.

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

2 Nell’allegato 2 sono elencate in modo esaustivo con la relativa attribuzione a un dipartimento le commissioni extraparlamentari.

Art. 8e cpv. 2 lett. gbis

2 La decisione istitutiva deve in particolare:

gbis. stabilire la categoria di indennizzo cui la commissione è attribuita secondo gli articoli 8n e 8p, nonché secondo l’allegato 2;

Art. 8n cpv. 2 2 L’attribuzione delle commissioni politico-sociali alle categorie di indennizzo è disciplinata nell’allegato 2 numero 1.

Art. 8o cpv. 2 2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 1. Essi si applicano per il vicepre- sidente e per gli altri membri.

Art. 8p cpv. 2 2 L’attribuzione delle commissioni di vigilanza sul mercato alle categorie di inden- nizzo è disciplinata nell’allegato 2 numero 2.

Art. 8q cpv. 2

2 Gli importi sono riportati nell’allegato 2 numero 2.

Art. 28 lett. c Il Consiglio federale emana un’ordinanza sull’organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare: c. l’attribuzione interna ai dipartimenti delle unità amministrative decentraliz- zate, nonché, nella misura in cui non siano disciplinati in altro modo, i loro obiettivi, compiti e competenze.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

2 L’allegato 3 è abrogato.

3 Se l’attribuzione di un’unità amministrativa all’Amministrazione federale decen- tralizzata conformemente all’allegato 1 ha ripercussioni sullo statuto della cassa pensioni di tale unità, queste hanno effetto soltanto con la modifica delle pertinenti disposizioni organizzative nella legge speciale.

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nel nuovo allegato 3.

IV Disposizione transitoria della modifica del 30 giugno 2010 Le commissioni extraparlamentari che non sono integrate nell’allegato 2 in virtù dell’articolo 8 capoverso 2, sono verificate e integrate in tale allegato in occasione del loro prossimo rinnovo integrale, conformemente all’articolo 57d LOGA.

V 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

2 Entrano in vigore il 1° gennaio 2011: l’articolo 6 capoversi 1, 2 lettera c, 3 e 5, nonché l’articolo 15a del numero 5 dell’allegato 3 (O del 14 giu. 1999 sull’orga- nizzazione del Dipartimento federale dell’economia).

30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

Allegato 1 (art. 8 cpv. 1)

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale

L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

A. Bundeskanzlei (BK) Chancellerie fédérale (ChF) Cancelleria federale (CaF) Chanzlia federala (ChF)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Bundeskanzlei (BK)

Chancellerie fédérale (ChF) Cancelleria federale (CaF) Chanzlia federala (ChF)

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul

piano organizzativo:

2.1.1 Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter

(EDÖB) Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) Incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transpa- renza (IFPDT)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

Nessuno

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della

Confederazione: Nessuna

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

B. Departemente Départements Dipartimenti Departaments

I. Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Departament federal dals affars exteriurs (DFAE)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-EDA)

Secrétariat général (SG-DFAE) Segreteria generale (SG-DFAE) Secretariat general (SG-DFAE)

1.2 Staatssekretariat (STS)

Secrétariat d’Etat (SEE) Segreteria di Stato (SES) Secretariat da stadi (SES)

1.3 Politische Direktion (PD)

Direction politique (DP) Direzione politica (DP) Direcziun politica (DP)

1.4 Direktion für Völkerrecht (DV)

Direction du droit international public (DDIP) Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) Direcziun da dretg internaziunal public (DDIP)

1.5 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)

Direction du développement et de la coopération (DDC) Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) Direcziun da svilup e da cooperaziun (DSC)

1.6 Direktion für Ressourcen (DR)

Direction des ressources (DR) Direzione delle risorse (DR) Direcziun da resursas (DR)

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata: Nessuna

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

II. Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) Département fédéral de l’intérieur (DFI) Dipartimento federale dell’interno (DFI) Departament federal da l’intern (DFI)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-EDI)

Secrétariat général (SG-DFI) Segreteria generale (SG-DFI) Secretariat general (SG-DFI)

1.2 Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

(EBG) Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) Uffizi federal per l’egualitad tranter dunna ed um (UFEG)

1.3 Bundesamt für Kultur (BAK)

Office fédéral de la culture (OFC) Ufficio federale della cultura (UFC) Uffizi federal da cultura (UFC)

1.4 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR)

Archives fédérales suisses (AFS) Archivio federale svizzero (AFS) Archiv federal svizzer (AFS)

1.5 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz)

Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) Uffizi federal per meteorologia e climatologia (MeteoSvizra)

1.6 Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Office fédéral de la santé publique (OFSP) Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Uffizi federal da sanadad publica (UFSP)

1.7 Bundesamt für Statistik (BFS)

Office fédéral de la statistique (OFS) Ufficio federale di statistica (UST) Uffizi federal da statistica (UST)

1.8 Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) Uffizi federal d’assicuranzas socialas (UFAS)

1.9 Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF)

Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER) Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun (SFP)

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome

sul piano organizzativo:

2.1.1 ETH-Rat

Conseil des EPF Consiglio dei PF Cussegl da las SPF

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

2.2.1 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ)

Ecole polytechnique fédérale de Zürich (EPFZ) Politecnico federale di Zurigo (PFZ) Scola politecnica federala Turitg (SPFT)

2.2.2 Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (ETHL)

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Politecnico federale di Losanna (PFL) Scola politecnica federala Losanna (SPFL)

2.2.3 Paul-Scherrer-Institut (PSI)

Institut Paul Scherrer (PSI) Istituto Paul Scherrer (PSI) Institut Paul Scherrer (PSI)

2.2.4 Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und

Landschaft (WSL) Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada (WSL)

2.2.5 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

(EMPA) Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun (EMPA)

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2.2.6 Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasser-

reinigung und Gewässerschutz (EAWAG) Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (EAWAG) Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG) Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas (EAWAG)

2.2.7 Schweizerisches Nationalmuseum (SNM)

Musée national suisse (MNS) Museo nazionale svizzero (MNS) Museum naziunal svizzer (MNS)

2.2.8 Pro Helvetia

Pro Helvetia Pro Helvetia Pro Helvetia

2.2.9 Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della

Confederazione: Nessuna

III. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Département fédéral de justice et police (DFJP) Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Departament federal da giustia e polizia (DFGP)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-EJPD)

Secrétariat général (SG-DFJP) Segreteria generale (SG-DFGP) Secretariat general (SG-DFGP)

1.2 Bundesamt für Justiz (BJ)

Office fédéral de la justice (OFJ) Ufficio federale di giustizia (UFG) Uffizi federal da giustia (UFG)

1.3 Bundesamt für Polizei (fedpol)

Office fédéral de la police (fedpol) Ufficio federale di polizia (fedpol) Uffizi federal da polizia (fedpol)

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1.4 Bundesamt für Migration (BFM)

Office fédéral des migrations (ODM) Ufficio federale della migrazione (UFM) Uffizi federal da migraziun (UFM)

1.5 Bundesamt für Metrologie (METAS)

Office fédéral de métrologie (METAS) Ufficio federale di metrologia (METAS) Uffizi federal da metrologia (METAS)

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome

sul piano organizzativo:

2.1.1 Bundesanwaltschaft (BA)

Ministère public de la Confédération (MPC) Ministero pubblico della Confederazione (MPC) Procura publica federala (PPF)

2.1.2 Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF)

Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT) Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT) Servetsch da surveglianza dal traffic da posta e da telecommunicaziun (STPT)

2.1.3 Kommission zur Verhütung von Folter

Commission de prévention de la torture Commissione per la prevenzione della tortura Cumissiun per la prevenziun cunter la tortura

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

2.2.1 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (SIR)

Institut suisse de droit comparé (ISDC) Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) Institut svizzer da dretg cumparativ (ISDC)

2.2.2 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE)

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) Institut Federal da Proprietad Intellectuala (IPI)

2.2.3 Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB)

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) Autoritad federala da surveglianza en chaussas da revisiun (ASR)

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della

Confederazione: Nessuna

IV. Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-VBS)

Secrétariat général (SG-DDPS) Segreteria generale (SG-DDPS) Secretariat general (SG-DDPS)

1.2 Nachrichtendienst des Bundes (NDB)

Service de renseignement de la Confédération (SRC) Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Servetsch d’infurmaziun da la confederaziun (SIC)

1.3 Oberauditorat (OA)

Office de l’auditeur en chef (OAC) Ufficio dell’uditore in capo (UUC) Auditorat superiur (AS)

1.4 Gruppe Verteidigung

Groupement Défense Aggruppamento Difesa Gruppa da defensiun

1.4.1 Armeestab (A Stab)

Etat-major de l’armée (EM A) Stato maggiore dell’esercito (SM Es) Stab da l’armada (StA)

1.4.2 Führungsstab der Armee (FST A)

Etat-major de conduite de l’armée (EM cond A) Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) Stab directiv da l’armada (S dir A)

1.4.3 Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA)

Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA) Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQ) Instrucziun superiura dal cader da l’armada (ISCA)

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

1.4.4 Heer (HE)

Forces terrestres (FT) Forze terrestri (FT) Forzas terrestras (FT)

1.4.5 Luftwaffe (LW)

Forces aériennes (FA) Forze aeree (FA) Aviatica militara (AM)

1.4.6 Logistikbasis der Armee (LBA)

Base logistique de l’armée (BLA) Base logistica dell’esercito (BLEs) Basa da logistica da l’armada (BLA)

1.4.7 Führungsunterstützungsbasis (FUB)

Base d’aide au commandement BAC) Base d’aiuto alla condotta (BAC) Basa d’agid al commando (BAC)

1.5 Gruppe armasuisse (ar)

Groupement armasuisse (ar) Aggruppamento armasuisse (ar) Gruppa armasuisse (ar)

1.5.1 Bundesamt für Rüstungsbeschaffung

Office fédéral pour l’acquisition d’armement Ufficio federale per l’acquisto di armamenti Uffizi federal per l’acquisiziun d’armaments

1.5.2 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Office fédéral de topographie (swisstopo) Ufficio federale di topografia (swisstopo) Uffizi federal da topografia (swisstopo)

1.6 Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)

Office fédéral de la protection de la population (OFPP) Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) Uffizi federal da protecziun da la populaziun (UFPP)

1.7 Bundesamt für Sport (BASPO)

Office fédéral du sport (OFSPO) Ufficio federale dello sport (UFSPO) Uffizi federal da sport (UFSPO)

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata: Nessuna

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

V. Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD) Département fédéral des finances (DFF) Dipartimento federale delle finanze (DFF) Departament federal da finanzas (DFF)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-EFD)

Secrétariat général (SG-DFF) Segreteria generale (SG-DFF) Secretariat general (SG-DFF)

1.2 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF)

Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) Secretariat da stadi per dumondas finanzialas internaziunalas (SFI)

1.3 Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV)

Administration fédérale des finances (AFF) Amministrazione federale delle finanze (AFF) Administraziun federala da finanzas (AFF)

1.4 Eidgenössisches Personalamt (EPA)

Office fédéral du personnel (OFPER) Ufficio federale del personale (UFPER) Uffizi federal da persunal (UFPER)

1.5 Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV)

Administration fédérale des contributions (AFC) Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) Administraziun federala da taglia (AFT)

1.6 Eidgenössische Zollverwaltung (EZV)

Administration fédérale des douanes (AFD) Amministrazione federale delle dogane (AFD) Administraziun federala da duana (AFD)

1.7 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT)

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) Uffizi federal d’informatica e da telecommunicaziun (UFIT)

1.8 Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) Uffizi federal per edifizis e logistica (UFEL)

3187

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome

sul piano organizzativo:

2.1.1 Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)

Contrôle fédéral des finances (CDF) Controllo federale delle finanze (CDF) Controlla federala da finanzas (CDF)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

2.2.1 Eidgenössische Alkoholverwaltung (EAV)

Régie fédérale des alcools (RFA) Regìa federale degli alcool (RFA) Administraziun federala d’alcohol (AFA)

2.2.2 Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas (FINMA)

2.2.3 Pensionskasse des Bundes PUBLICA

Caisse fédérale de pensions PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA Cassa federala da pensiun PUBLICA

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della

Confederazione: Nessuna

VI. Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (EVD) Département fédéral de l’économie (DFE) Dipartimento federale dell’economia (DFE) Departament federal d’economia (DFE)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-EVD)

Secrétariat général (SG-DFE) Segreteria generale (SG-DFE) Secretariat general (SG-DFE)

3188

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

1.2 Preisüberwachung (PUE)

Surveillance des prix (SPR) Sorveglianza dei prezzi (SPR) Surveglianza dals pretschs (SPR)

1.3 Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) Segreteria di Stato dell’economia (SECO) Secretariat da stadi per l’economia (SECO)

1.4 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT)

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) Uffizi federal da furmaziun professiunala e da tecnologia (UFFT)

1.5 Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

Office fédéral de l’agriculture (OFAG) Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) Uffizi federal d’agricultura (UFAG)

1.6 Bundesamt für Veterinärwesen (BVET)

Office vétérinaire fédéral (OVF) Ufficio federale di veterinaria (UFV) Uffizi federal veterinar (UFV)

1.7 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL)

Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (UFPE)

1.8 Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)

Office fédéral du logement (OFL) Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) Uffizi federal d’abitaziuns (UFAB)

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome

sul piano organizzativo: Nessuna

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

2.2.1 Schweiz Tourismus (ST)

Suisse Tourisme (ST) Svizzera Turismo (ST) Svizra Turissem (ST)

3189

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

2.2.2 Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH)

Société suisse de crédit hôtelier (SCH) Società svizzera di credito alberghiero (SCA) Societad svizra da credit d’hotel (SCH)

2.2.3 Schweizerische Exportrisikoversicherung (SERV)

Assurance suisse contre les risques à l’exportation (ASRE) Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) Assicuranza svizra cunter las ristgas da l’export (ASRE)

2.2.4 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung

(EHB) Institut fédéral des hautes études en formation profession- nelle (IFFP) Istituto universitario federale per la formazione professio- nale (IUFFP) Institut federal da scola auta per la furmaziun professiu- nala (IFFP)

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della

Confederazione: Nessuna

VII. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC)

1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:

1.1 Generalsekretariat (GS-UVEK)

Secrétariat général (SG-DETEC) Segreteria generale (SG-DATEC) Secretariat general (SG-DATEC)

1.2 Bundesamt für Verkehr (BAV)

Office fédéral des transports (OFT) Ufficio federale dei trasporti (UFT) Uffizi federal da traffic (UFT)

1.3 Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)

Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) Uffizi federal d’aviatica civila (UFAC)

3190

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

1.4 Bundesamt für Energie (BFE)

Office fédéral de l’énergie (OFEN) Ufficio federale dell’energia (UFE) Uffizi federal d’energia (UFE)

1.5 Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Office fédéral des routes (OFROU) Ufficio federale delle strade (USTRA) Uffizi federal da vias (UVIAS)

1.6 Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)

Office fédéral de la communication (OFCOM) Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) Uffizi federal da communicaziun (UFCOM)

1.7 Bundesamt für Umwelt (BAFU)

Office fédéral de l’environnement (OFEV) Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Uffizi federal d’ambient (UFAM)

1.8 Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)

Office fédéral du développement territorial (ARE) Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Uffizi federal da svilup dal territori (ARE)

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome

sul piano organizzativo:

2.1.1 Büro für Flugunfalluntersuchungen (BFU) und

Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe (UUS) Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation (BEAA) et Service d’enquête sur les accidents des transports publics (SEA) Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) Uffizi d’inquisiziun per accidents d’aviatica (UIIA) e Servetsch d’inquisiziun per accidents en il traffic public (SEA)

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico:

2.2.1 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)

Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) Inspecturat federal per la segirezza nucleara (IFSN)

3191

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

2.3 Società anonime con una partecipazione maggioritaria della

Confederazione: Nessuna

3192

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

1. Commissioni politico-sociali: categoria di indennizzo, importo della

diaria e attribuzione ai dipartimenti

1.1 Categoria S3, diaria 400 franchi

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFI Commissione federale di esperti per il segreto professionale nella ricerca medica Commissione federale dei monumenti storici Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana Commissione tecnica per i radiofarmaci Commissione delle professioni mediche Consiglio svizzero di accreditamento Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia

DFF Commissione federale dei prodotti da costruzione

DFE Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione Commissione di formazione del servizio veterinario Consiglio per l’assetto del territorio DATEC Commissione federale per la ricerca energetica Commissione federale per la sicurezza biologica Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio Commissione federale per la sicurezza nucleare Commissione di esperti in ecotossicologia Commissione per la gestione delle scorie radioattive Commissione per le condizioni di raccordo delle energie rinnovabili

DDPS Commissione federale di geologia Commissione federale per la protezione NBC

3193

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Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DDPS Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi Comitato svizzero della protezione dei beni culturali

1.2 Categoria S2, diaria 300 franchi

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFI Comitato direttivo per gli esami federali di chimico delle derrate alimentari Comitato direttivo per gli esami federali di ispettore delle derrate alimentari Commissione d’esame per gli esami di chimico delle derrate alimen- tari Commissione d’esame per gli esami di ispettore delle derrate alimenta DFF Commissione degli esami federali dei saggiatori giurati

DATEC Commissione federale del Parco nazionale Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali (Fondo di sicurezza stradale) DDPS Commissione federale di vigilanza sull’istruzione aeronautica prepa- ratoria Commissione federale degli ingegneri geometri

1.3 Categoria S1, diaria 200 franchi

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFAE Commissione consultiva per la cooperazione internazionale allo sviluppo Commissione svizzera per l’UNESCO

DFI Gruppo di lavoro Influenza Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur Commissione federale dei medicamenti Commissione federale del design

3194

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFI Commissione federale per l’alimentazione Commissione federale del cinema Commissione federale della fondazione Gottfried Keller Commissione federale per i problemi dell’AIDS Commissione federale per i problemi inerenti all’alcool Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Commissione federale della previdenza professionale Commissione federale per le questioni relative alla droga Commissione federale per le questioni femminili Commissione federale per le vaccinazioni Commissione federale per l’infanzia e la gioventù Commissione federale per la prevenzione del tabagismo Commissione federale per le questioni spaziali Commissione federale contro il razzismo Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari Commissione federale delle belle arti Commissione federale delle borse per studenti stranieri Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo Commissione di esperti per la promozione cinematografica Commissione della Biblioteca nazionale svizzera Commissione della statistica federale Commissione per il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero Commissione delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni Comitato nazionale svizzero del Codex Alimentarius DFF Commissione per l’armonizzazione delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni Commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

DFGP Commissione federale di metrologia Commissione federale della migrazione Commissione federale degli esperti del registro di commercio

3195

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Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DFGP Commissione incaricata di esaminare le domande di sussidio per progetti sperimentali Commissione federale in materia di esecuzione e fallimento

DFE Commissione consultiva per l’agricoltura Commissione federale tripartita inerente alle attività dell’OIL Commissione federale del lavoro Commissione federale della formazione professionale Commissione federale delle scuole universitarie professionali Commissione federale del consumo Commissione federale dell’abitazione Commissione federale di accreditamento Commissione federale di maturità professionale Ufficio federale di conciliazione per i conflitti collettivi di lavoro Commissione federale per i responsabili della formazione professio- nale Commissione federale per le scuole specializzate superiori Commissione federale per gli esperimenti sugli animali Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie Forum PMI Commissione per gli impianti di stabulazione Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indica- zioni geografiche Commissione per la politica economica Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni Consiglio della ricerca agronomica Comitato svizzero per la FAO Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone Commissione di periti doganali DATEC Commissione federale della legge sulla durata del lavoro Commissione federale d’igiene dell’aria Commissione federale per la lotta contro il rumore Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV Commissione per la ricerca nel settore stradale Piattaforma nazionale «Pericoli naturali»

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Dipartimento Commissione extraparlamentare competente

DDPS Commissione telematica Commissione federale di tiro Commissione federale dello sport Commissione federale delle inchieste presso i giovani e le reclute Commissione per gli impieghi militari della Svizzera per il promo- vimento internazionale della pace Commissione dell’armamento Commissione del servizio militare non armato per motivi di coscienza

2. Commissioni di vigilanza sul mercato: categoria di indennizzo,

importo forfetario e attribuzione ai dipartimenti Dipartimento Commissione extraparlamentare Categoria Presidente Vicepresidente Membro competente (100 %) (100 %) (100 %) in franchi in franchi in franchi

DFE Commissione della concorrenza M3 280 000 200 000 180 000 DATEC Commissione federale M2/A 250 000 180 000 150 000 delle comunicazioni DATEC Commissione federale dell’energia elettrica DFE Commissione per la M2/B 225 000 160 000 135 000 tecnologia e l’innovazione DFGP Commissione arbitrale M1 200 000 140 000 120 000 federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini DFGP Commissione federale delle case da gioco DATEC Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria DATEC Commissione Uffici postali DATEC Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

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Allegato 3 (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 5 dicembre 20083 sulla gestione immobiliare e la

logistica della Confederazione

Art. 1 cpv. 1 lett. a

1 La presente ordinanza disciplina:

a. i compiti e le competenze all’interno dell’Amministrazione federale ai sensi degli articoli 7 e 7a capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 25 novembre

19984 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),

nonché quelle del settore dei PF, nel campo della gestione immobiliare;

Art. 5 Convenzioni con altre istituzioni Gli OCI possono, su base contrattuale e a prezzi che coprono i costi, fornire presta- zioni in materia di gestione immobiliare anche per: a. le unità amministrative dell’Amministrazione federale ai sensi dell’arti- colo 7a capoverso 1 lettere c e d OLOGA5; b. enti esterni incaricati di compiti amministrativi ai sensi dell’articolo 6 capo- verso 3 primo periodo OLOGA; c. altre amministrazioni pubbliche.

Art. 19 cpv. 1 e 2

1 Le OU dell’Amministrazione federale ai sensi degli articoli 7 e 7a capoverso 1

lettere a e b OLOGA6 devono ricevere le prestazioni complete dall’UFCL. 2 Le OU dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo 7a capoverso 1 lettere c e d OLOGA, nonché gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 primo periodo OLOGA e altre amministrazioni pub- bliche possono ricevere le prestazioni dall’UFCL sulla base di una convenzione contrattuale.

3 RS 172.010.21 4 RS 172.010.1 5 RS 172.010.1 6 RS 172.010.1

3198

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Art. 30 Campo di applicazione 1 Il presente capitolo si applica all’Amministrazione federale ai sensi degli articoli 7 e 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA7. 2 I seguenti destinatari di prestazioni e servizi richiedenti non inclusi nel capoverso 1 possono, sulla base di convenzioni contrattuali e a prezzi che coprono i costi, rice- vere dall’UFCL forniture dai suoi assortimenti nonché prestazioni editoriali: a. le unità amministrative dell’Amministrazione federale ai sensi dell’arti- colo 7a capoverso 1 lettere c e d OLOGA; b. i Tribunali della Confederazione; c. gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 primo periodo OLOGA; d. altre amministrazioni pubbliche.

Art. 31 cpv. 1 e 4 1 L’UFCL costituisce per l’Amministrazione federale ai sensi degli articoli 7 e 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA8 il fornitore esclusivo di prestazioni in tutte le fasi del processo logistico. 4 Assume per l’Amministrazione federale ai sensi degli articoli 7 e 7a capoverso 1 lettere a e b OLOGA compiti di supervisione nei settori degli acquisti e mette a disposizione gli strumenti necessari al riguardo.

2. Ordinanza dell’11 dicembre 19959 sugli acquisti pubblici

Art. 32 lett. a Alle disposizioni del presente capitolo sottostanno: a. i committenti sottoposti alla legge, le unità amministrative dell’Amministra- zione federale centrale e decentralizzata secondo gli articoli 7 e 7a capo- verso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, nonché la Posta Svizzera per gli acquisti relativi ai servizi postali e automobilistici, per commesse: 1. inferiori ai valori soglia di cui all’articolo 6 della legge e all’articolo 2a capoverso 3 della presente ordinanza, o

2. non sottoposte alla legge per altri motivi;

7 RS 172.010.1 8 RS 172.010.1 9 RS 172.056.11 10 RS 172.010.1

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

3. Ordinanza del 22 novembre 200611 concernente l’organizzazione

degli acquisti pubblici della Confederazione

Art. 1 cpv. 2

2 Si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale e

decentralizzata secondo gli articoli 7 e 7a capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 25 novembre 199812 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

4. Ordinanza del 28 giugno 200013 sull’organizzazione del Dipartimento

federale dell’interno

Art. 16a Settore dei politecnici federali I compiti e l’organizzazione del Settore dei politecnici federali (settore dei PF) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199114 sui PF e nell’ordinanza del 19 novembre

200315 sul settore dei PF.

Art. 16b Politecnico federale di Zurigo e Politecnico federale di Losanna I compiti e l’organizzazione del Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e del Politec- nico federale di Losanna (PFL) sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199116 sui PF e nelle relative ordinanze emanate dal Consiglio dei PF.

Art. 16c Istituti di ricerca del settore dei PF I compiti e l’organizzazione dei quattro istituti di ricerca seguenti del settore dei PF sono disciplinati nella legge del 4 ottobre 199117 sui PF e nelle relative ordinanze emanate dal Consiglio dei PF: a. Istituto Paul Scherrer (PSI); b. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL); c. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA); d. Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG).

11 RS 172.056.15 12 RS 172.010.1 13 RS 172.212.1 14 RS 414.110 15 RS 414.110.3 16 RS 414.110 17 RS 414.110

3200

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Art. 16d Museo nazionale svizzero I compiti e l’organizzazione del Museo nazionale svizzero (MNS) sono disciplinati nella legge del 12 giugno 200918 sui musei e le collezioni.

Art. 16e Fondazione «Pro Helvetia»

1 I compiti e l’organizzazione della Fondazione «Pro Helvetia» sono disciplinati

nella legge federale del 17 dicembre 196519 concernente la Fondazione «Pro Helve- tia». 2 Il personale della Fondazione «Pro Helvetia» è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni20.

Art. 16f Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici I compiti e l’organizzazione di Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeuti- ci, sono disciplinati nella legge del 15 dicembre 200021 sugli agenti terapeutici e nell’ordinanza del 28 settembre 200122 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

5. Ordinanza del 14 giugno 199923 sull’organizzazione del Dipartimento

federale dell’economia

Art. 4 cpv. 1 lett. d e 2bis

1 La

Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali: d. direzione di personale, finanze, logistica, servizi informatici e di traduzione a livello dipartimentale e gestione di un centro di prestazioni SAP; 2bis Il fornitore di prestazioni informatiche ISCeco è subordinato alla Segreteria generale. Esso integra e gestisce le applicazioni tecniche delle unità amministrative del dipartimento.

Art. 5 cpv. 2 lett. k, 5 e 6

2 La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:

k. abrogata

5 La SECO è legittimata a interporre ricorso davanti al Tribunale federale

nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione.

18 RS 432.30 19 RS 447.1 20 RS 220 21 RS 812.21 22 RS 812.216 23 RS 172.216.1

3201

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6 Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla SECO. Esso accre- dita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della con- formità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.

Art. 6 cpv. 1, 2 lett. c, 3 e 5 1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) è il centro di competenza della Confederazione per: a. le questioni nazionali e internazionali connesse alla formazione professiona- le, alle scuole universitarie professionali e alla politica nel campo della tec- nologia e dell’innovazione; b. il coordinamento del riconoscimento reciproco dei diplomi con l’Unione europea (UE) e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) e, per quanto riguarda il proprio settore di competenza, per il riconoscimento di diplomi stranieri.

2 In collaborazione con i Cantoni, con l’economia e con le organizzazioni compe-

tenti, l’UFFT persegue in particolare i seguenti obiettivi: c. nel campo della tecnologia e dell’innovazione: migliorare e garantire le atti- vità e le capacità d’innovazione, nonché l’integrazione della Svizzera nel contesto internazionale di ricerca e sviluppo.

3 Abrogato

5 Nell’ambito politico della formazione, della ricerca e della tecnologia, l’UFFT e la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca del DFI assumono in comune la responsabilità della pianificazione strategica delle prestazioni e delle risorse. L’UFFT assume la responsabilità primaria della gestione della formazione e della politica federale nei campi della formazione professionale, delle scuole universitarie professionali, della tecnologia e dell’innovazione, inclusi i compiti di politica della tecnologia e dell’innovazione a livello internazionale.

Art. 7 cpv. 3 e 4 3 Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti in agricoltura e l’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino sono subordinati all’UFAG sotto la denominazione di Agroscope. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca agronomica. Esso sostiene gli sforzi dell’agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L’organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 199824 sull’agricoltura e nell’ordi- nanza del 9 giugno 200625 concernente la ricerca agronomica.

4 Abrogato

24 RS 910.1 25 RS 915.7

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Art. 8 cpv. 5 5 L’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) è aggregata amministrativamente all’UFV. È condotta congiuntamente dai direttori dell’UFAG, dell’UFV e dell’UFSP. Sostiene tali uffici nei compiti di vigilanza sull’esecuzione della legisla- zione in materia di salute dei vegetali, alimenti per animali, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari, nonché nell’elaborazione del piano di controllo nazionale. Quale organo di coordinamento contribuisce a garantire la sicurezza delle derrate alimentari a tutte le tappe di produzione lungo la catena alimentare.

Art. 14 cpv. 1

1 L’organo d’esecuzione del servizio civile (organo d’esecuzione) è il centro di

competenza della Confederazione per il servizio civile. Provvede a trattare le domande di ammissione al servizio civile, organizzare efficacemente l’impiego delle persone soggette al servizio civile e garantire l’utilità economica del servizio civile.

Art. 15 cpv. 2bis Abrogato

Art. 15a Commissione per la tecnologia e l’innovazione 1 La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) e la sua Segreteria sono il centro di competenza della Confederazione per la promozione dell’innovazione, nonché per il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie. 2 L’organizzazione e i compiti della CTI sono disciplinati nella legge del 7 ottobre

198326 sulla ricerca.

Art. 15b Ex art. 15a

Art. 15c Ex art. 15b

Art. 15d Svizzera Turismo L’organizzazione e i compiti di Svizzera Turismo (ST) sono disciplinati nella legge federale del 21 dicembre 195527 concernente Svizzera Turismo.

26 RS 420.1 27 RS 935.21

3203

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

Art. 15e Società svizzera di credito alberghiero L’organizzazione e i compiti della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) sono disciplinati nella legge federale del 20 giugno 200328 sulla promozione del settore alberghiero.

6. Ordinanza del 6 dicembre 199929 sull’organizzazione

del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Titolo prima dell’art. 13

Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

Art. 13 Organi d’inchiesta indipendenti L’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (art. 25 della LF del 21 dic. 194830 sulla navigazione aerea) e l’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (art. 15 della LF del 20 dic. 195731 sulle ferrovie) sono aggregati amministrativa- mente alla Segreteria generale.

Art. 13a Abrogato

Art. 14 Autorità di regolazione postale L’autorità di regolazione postale (art. 40 dell’O del 26 nov. 200332 sulle poste) è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale.

Titolo prima dell’art. 15 Abrogato

Art. 15 Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva L’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 82–85 della LF del 24 mar. 200633 sulla radiotelevisione) è aggregata amministrativamente alla Segrete- ria generale.

28 RS 935.12 29 RS 172.217.1 30 RS 748.0 31 RS 742.101 32 RS 783.01 33 RS 784.40

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Art. 16 Commissione dell’energia elettrica La Commissione dell’energia elettrica (art. 21 della L del 23 mar. 200734 sull’approvvigionamento elettrico) è aggregata amministrativamente all’UFE.

Art. 17 Commissione delle comunicazioni La Commissione delle comunicazioni (art. 56 della L del 30 apr. 199735 sulle tele- comunicazioni) è aggregata amministrativamente all’UFCOM.

Art. 17a Commissione di arbitrato in materia ferroviaria La Commissione di arbitrato in materia ferroviaria (art. 40a della LF del 20 dic.

195736 sulle ferrovie) è aggregata amministrativamente all’UFT.

7. Ordinanza del 5 aprile 200637 sulle finanze della Confederazione

Art. 64a Eccezioni al consolidamento (art. 55 cpv. 2 lett. a LFC)

La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA e la corporazione Svizzera Turismo non sono incluse nella presentazione del consuntivo consolidato.

8. Ordinanza del 26 novembre 200338 della legge federale sulla

promozione del settore alberghiero

Art. 8 cpv. 5 5 Il personale della Società è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbli- gazioni39.

9. Ordinanza del 22 novembre 196340 concernente Svizzera Turismo

Art. 19 cpv. 2 2 Il personale della direzione è assunto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni41.

34 RS 734.7 35 RS 784.10 36 RS 742.101 37 RS 611.01 38 RS 935.121 39 RS 220 40 RS 935.211 41 RS 220

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Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2010

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