Lexipedia

AS 2010 3207

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI)

Modifica del 30 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 luglio 20071 sulla protezione delle informazioni è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

1 Sono classificate AD USO INTERNO le informazioni:

a. la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi nazionali; e b. che non devono essere classificate né SEGRETO né CONFIDENZIALE.

Art. 8 La Conferenza dei segretari generali stabilisce in un catalogo di classificazione le modalità di classificazione di determinate informazioni frequenti della Confedera- zione degne di protezione.

Art. 18 cpv. 2 e 3 2 La Conferenza dei segretari generali emana prescrizioni in materia di trattamento.

3 Essa disciplina le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia conformemente alle loro esigenze; al riguardo garan- tisce una sufficiente protezione delle informazioni ai sensi della presente ordinanza.

Art. 20 Comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 1 Gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancel- leria formano il comitato di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione (comitato di coordinamento).

1 RS 510.411

2009-1749 3207

Ordinanza sulla protezione delle informazioni RU 2010

2 Il comitato di coordinamento ha i compiti seguenti:

a. prepara, all’attenzione della Conferenza dei segretari generali, il catalogo di classificazione, le prescrizioni in materia di trattamento e il disciplinamento per le operazioni semplificate nel settore delle informazioni dei servizi di informazione e della polizia; b. provvede a un’esecuzione uniforme della protezione delle informazioni in seno alla Confederazione; c. coordina le sue attività con il Comitato per la sicurezza informatica; d. assicura l’informazione della Conferenza dei segretari generali; e. presenta un rapporto annuale alla Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza; f. può far capo ad altri servizi. 3 D’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale, il comitato di coordinamento emana un proprio regolamento interno e un regolamento interno per l’organo di coordinamento.

Art. 20a Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione 1 L’organo di coordinamento assiste il comitato di coordinamento. Esso ha i compiti seguenti: a. gestisce il segretariato del comitato di coordinamento; b. funge da interlocutore centrale per i contatti con gli organi nazionali, esteri e internazionali nel settore della protezione delle informazioni; c. assiste gli incaricati della protezione delle informazioni dei dipartimenti e della Cancelleria federale nel rispettivo ambito; d. allestisce i necessari mezzi didattici; e. può eseguire le ispezioni di sicurezza previste in accordi internazionali e altri controlli d’intesa con i dipartimenti e la Cancelleria federale. 2 L’organo di coordinamento è aggregato amministrativamente alla Protezione delle informazioni e delle opere in seno al Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport.

Art. 24 cpv. 2

2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2014.

3208

Ordinanza sulla protezione delle informazioni RU 2010

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3209

Ordinanza sulla protezione delle informazioni RU 2010

3210