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AS 2010 3223

Ordinanza contro l'inquinamento fonico

Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)

Modifica del 30 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (DATEC) stabilisce:

Art. 8 cpv. 1 1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d’impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Art. 17 cpv. 6 6 I risanamenti e i provvedimenti d’isolamento acustico devono essere realizzati:

a. entro il 31 luglio 2020, per gli aerodromi militari; b. entro il 31 maggio 2016, per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi; c. entro il 1° novembre 2016, per gli impianti di tiro civili per i quali vige l’obbligo di risanamento in base alla modifica del 23 agosto 20062 del- l’allegato 7; d. entro il 31 luglio 2025, per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari.

Art. 30 Le zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore che al momento dell’entrata in vigore della legge non erano ancora urbanizzate possono essere urba- nizzate solo nella misura in cui i valori di pianificazione sono rispettati oppure

1 RS 814.41 2 RU 2006 3693

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possono esserlo sia mediante il cambiamento della destinazione delle zone sia mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. L’autorità esecutiva può accordare delle eccezioni per piccole parti di zone edificabili.

Art. 37 cpv. 1 1 Per le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate secondo l’articolo 36.

Art. 45 cpv. 3 e 5 3 Per l’esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7–9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37, 37a e 40) provvedono: a. per gli impianti ferroviari:

1. il DATEC, se le prescrizioni concernono grandi progetti ferroviari

secondo l’allegato della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle fer- rovie e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani,

2. l’Ufficio federale dei trasporti, negli altri casi;

b. per gli aerodromi civili:

1. il DATEC, se le prescrizioni concernono edifici e impianti di cui

all’articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navi- gazione aerea, sono utili alla gestione di un aeroporto e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani,

2. l’Ufficio federale dell’aviazione civile, negli altri casi;

c. per le strade nazionali:

1. il DATEC, se le prescrizioni sono attuate nel quadro di una procedura

di approvazione dei piani;

2. l’Ufficio federale delle strade, negli altri casi;

d. per gli impianti della difesa nazionale: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

3 RS 742.101 4 RS 748.0

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e. per gli impianti elettrici:

1. l’Ufficio federale dell’energia, nei casi in cui l’Ispettorato federale degli

impianti a corrente forte (ESTI) non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge del 24 giugno 19025 sugli impianti elettrici,

2. l’ESTI, negli altri casi;

f. per gli impianti a fune secondo l’articolo 2 della legge del 23 giugno 20066 sugli impianti a fune: l’Ufficio federale dei trasporti. 5 Per le strade nazionali, il DATEC provvede anche all’esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d’isolamento acustico (art. 10 e 15). Coordina l’ese- cuzione di tali prescrizioni con i provvedimenti d’isolamento acustico ordinati dai Cantoni.

Art. 45a Panoramica nazionale dell’inquinamento fonico L’Ufficio federale dell’ambiente cura una panoramica nazionale dell’inquinamento fonico. Pubblica una rappresentazione georeferenziata dell’inquinamento fonico in particolare per il rumore del traffico stradale, ferroviario e aereo, nonché per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. Aggiorna tale rappresenta- zione almeno ogni cinque anni.

Art. 48 Abrogato

Art. 48a cpv. 2 2 L’assegnazione dei sussidi di cui al capoverso 1 si estingue il 1° gennaio 2015 se entro tale data: a. i provvedimenti progettati non sono stati realizzati; o b. i costi dei provvedimenti realizzati non sono ancora stati fatturati all’Ufficio federale dell’ambiente.

II

1 Gli allegati 2, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 9 conformemente alla ver-

sione qui annessa.

5 RS 734.0 6 RS 743.01

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III L’allegato 1 dell’ordinanza del 21 maggio 20087 sulla geoinformazione è modificato come segue:

Denominazione Base giuridica Servizio Geodati di riferi-

Servizio di telecari- competente mento (RS 510.62 Catasto delle

Identificatore art. 8 cpv. 1) restrizioni di diritto pubblico della

camento [servizio specializzato proprietà della Confede- Livello di autorizza- razione] zione all’accesso

Carte dell’inquinamento RS 814.41 UFAM A 120 fonico – panoramica art. 45a nazionale RS 814.01 art. 44 Catasto dei rumori – RS 814.41 UFAC A 176 aerodromi civili art. 37, 45 [UFAM] RS 814.01 art. 44 Catasto dei rumori – RS 814.41 DDPS A 177 piazze d’armi, di tiro e art. 37, 45 [UFAM] d’esercizio militari RS 814.01 art. 44

IV La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

30 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 510.620

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Allegato 2 (art. 38 cpv. 3)

Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura

Cifra 2 Agli strumenti di misurazione utilizzati per misurare le immissioni foniche si appli- cano i requisiti previsti nell’ordinanza del 15 febbraio 20068 sugli strumenti di misurazione e nelle relative prescrizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

8 RS 941.210

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Allegato 5 (art. 40 cpv. 1)

Titolo

Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili

Cifra 5 cpv. 2

2 Le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo medio L max devono

essere effettuate con il sonometro regolato su «SLOW».

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Allegato 7 (art. 40 cpv. 1)

Titolo

Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili

Cifra 1 1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore degli impianti di tiro civili nei quali si tira su bersagli mobili o fissi esclusivamente con armi da fuoco portatili e da pugno. 2 Le armi da fuoco portatili o da pugno impiegate negli impianti di tiro civili sono suddivise nelle seguenti categorie: a. fucili d’assalto e armi da fuoco portatili di calibro simile; b. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione centrale, in particolare pistole d’ordinanza; c. armi da fuoco da pugno con cartucce a percussione anulare; d. armi da fuoco portatili con cartucce a percussione anulare; e. fucili da caccia con cartucce a palla; f. fucili a pallini; g. altre armi da fuoco. 3 Gli impianti di tiro civili sono considerati pubblici se vi vengono effettuati esercizi di tiro conformemente agli articoli 62 e 63 della legge militare del 3 febbraio 19959.

9 RS 510.10

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Allegato 9 (art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari

1 Campo d’applicazione

1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. 2 Per il rumore del tiro civile su piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, oltre ai valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono i valori limite d’esposizione secondo l’allegato 7; è fatto salvo il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine.

3 Il rumore prodotto da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri

impianti d’esercizio simili nonché il rumore del traffico sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli impianti dell’industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1). 4 Il rumore prodotto dagli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore degli eliporti (allegato 5 cifre 23 e 5).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

Grado di sensibilità Valore di Valore limite Valore d’allarme (art. 43) pianificazione d’immissione

Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A)

I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75

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3 Determinazione del livello di valutazione

31 Principi

Il livello di valutazione Lr del rumore del tiro sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è calcolato a partire dai livelli dei fenomeni sonori LAE1 e LAE2 nonché dalle correzioni del livello K1 e K2 con la formula seguente: Lr  10  log(100.1L AE1  100.1(L AE2  K1) )  10  log(T)  K2

Dove: Lr livello di valutazione del rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari; T tempo di valutazione in secondi =

52 settimane · 5 giorni · 12 ore · 60 minuti · 60 secondi;

LAE1 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19; LAE2 livello dei fenomeni sonori di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno al di fuori della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 19 nei giorni dal lunedì al venerdì; K1 5 K2 15

32 Determinazione dell’attività di tiro

1 Per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti, il numero di colpi deve essere determinato mediante rilevamenti sull’arco di tre anni. 2 Qualora per piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti non vi siano dati sufficienti sul numero di colpi o qualora tali impianti siano di nuova costruzione o modificati, il numero di colpi è determinato sulla base di previsioni relative all’uti- lizzazione futura.

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