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AS 2010 3329

Ordinanza sulle bandite federali

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica dell’11 giugno 2010

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 30 settembre 19911 sulle bandite federali; d’intesa con il Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni, ordina:

I Il perimetro degli oggetti n. 17 Bernina-Albris GR; n. 18 Beverin GR; n. 19 Cam- pasc GR; n. 20 Piz Ela GR; n. 21 Trescolmen GR; n. 22 Pez Vial/Greina GR di cui all’appendice 2 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali è modi- ficato conformemente alla nuova rappresentazione cartografica riportata nella relativa scheda2.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

11 giugno 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 922.31

2 L’inventario non è pubblicato nella RU, ad eccezione della modifica del

9 mar. 2004 (RU 2004 1265). Il documento può essere richiesto presso l’Ufficio

federale dell’ambiente (UFAM), 3003 Berna, hthttp://www.bafu.admin.ch/publikationen/index.html?lang=it (cfr. RU 1994 1902, 2000 2119, 2002 4340 4341, 2003 863).

2010-1394 3329

Bandite federali RU 2010

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